11.3127 · Mozione · 2011-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di vietare l'esportazione di materiale bellico verso i regimi autocratici.
Begründung
Con il rapido blocco dei valori patrimoniali di Ben Ali, Mubarak, Gheddafi e del loro entourage il Consiglio federale ha espresso un chiaro segnale a sostegno delle legittime aspirazioni dei popoli tunisino, egiziano e libico e contro le rivendicazioni di potere e di possesso degli autocrati. Il Consiglio federale intende in tal modo contribuire alla creazione di strutture statali e istituzionali che possano garantire pace, sicurezza, libertà, democrazia e benessere economico a lungo termine. Questa strategia è sancita all'interno della Costituzione federale.
In base all'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione la politica estera deve contribuire a "lottare contro la povertà nel mondo ... a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita". Al rispetto di tali obiettivi è tenuta anche la politica economica esterna della Svizzera e in particolare la sua politica relativa all'esportazione di materiale bellico. Il fatto che l'elenco dei criteri di esclusione di cui all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB) non applichi il mandato costituzionale volto a "promuovere la democrazia" appare dunque in netto contrasto con la legge. L'attuale OMB non esclude, inoltre, la fornitura di armi a regimi autocratici come l'Arabia saudita, Paese da tempo al primo posto tra i beneficiari di esportazioni di materiale bellico svizzero dove, solo negli ultimi tre anni, sono confluiti 296 milioni di franchi. Nello stesso periodo, il Pakistan ha ricevuto materiale bellico dalla Svizzera per un valore di 125 milioni di franchi, gli Emirati Arabi per 14 milioni e l'Oman per 6 milioni di franchi. Tutti questi Paesi non possono certo definirsi democrazie funzionanti. Inoltre, mentre la gente scendeva in piazza per la libertà, il capo dell'esercito svizzero, il comandante di corpo André Blattmann, visitava la fiera militare IDEX 2011 negli Emirati Arabi Uniti. Sul piano diplomatico, si tratta di una visita quanto meno inopportuna. Il capo dell'esercito svizzero, infatti, non dovrebbe fare affari in armamenti con certi potentati, tutt'altro. L'elenco dei criteri di esclusione contenuti all'articolo 5 capoverso 2 OMB deve applicare anche il mandato costituzionale volto a "promuovere la democrazia" e dunque vietare esplicitamente l'esportazione di materiale bellico verso i regimi autocratici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il termine autocrazia comprende diversi sistemi politici molto diversi tra loro dal punto di vista dell'impostazione concreta.
Sulla base di vari criteri è possibile stabilire se un regime può essere definito autocratico. Uno di tali criteri è la rivendicazione di potere: se per esempio i diritti fondamentali, umani e civili vengono violati o annullati e messi a disposizione del potere esecutivo dello Stato, il quale interviene in profondità anche nella vita quotidiana dei cittadini, si parla di regime autocratico. Il criterio dei diritti umani è già disciplinato nell'ordinanza sul materiale bellico, sia all'articolo 5 capoverso 1 lettera b, sia all'articolo 5 capoverso 2 lettera b. Un ulteriore criterio per la definizione di un regime autocratico è il modo di governare. Se per esempio l'attuazione e l'applicazione di norme giuridiche viola i principi della costituzione e dello Stato di diritto, e se i capi di Stato fanno valere il loro diritto al potere nei confronti della popolazione in modo arbitrario, illecito, repressivo o addirittura diffondendo un clima di terrore, anche in tal caso si parla di regime autocratico. Anche tale principio è già disciplinato nell'ordinanza sul materiale bellico all'articolo 5 capoverso 1 lettera b (situazione all'interno del Paese destinatario) e all'articolo 5 capoverso 2 lettera d (rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile). L'articolo 5 capoverso 1 lettera c OMB (sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo) e l'articolo 5 capoverso 2 lettera c OMB (autorizzazione non rilasciata se il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE) riprendono, inoltre, anche il contributo ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, menzionato all'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale.
Sulla base dei criteri sopraccitati, il 25 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di respingere le domande di esportazione verso l'Egitto, l'Arabia saudita (insufficiente rispetto dei diritti umani) e il Pakistan (instabilità politica interna). Sulla base di questa decisione, da allora non vengono più concesse nuove autorizzazioni per l'esportazione di materiale bellico verso questi tre Paesi.
Nel confronto internazionale, la politica svizzera di controllo delle esportazioni è già oggi restrittiva. Ulteriori disposizioni in merito non sono per ora necessarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.