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11.3128 · Mozione · 2011-03-16

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adottare le misure necessarie in vista dell'adesione della Svizzera alla Convenzione dell'ONU contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari (risoluzione dell'Assemblea generale A/RES/44/34).

Begründung

In Libia, il dittatore Mohammad Gheddafi ricorre a mercenari stranieri per reprimere il movimento di protesta democratica e sociale. Questi mercenari si mostrano più docili delle forze di sicurezza libiche nella repressione brutale della rivolta popolare. La maggior parte di loro, veri e propri squadroni della morte, si trovava in Libia già prima della rivolta. Secondo la stampa tuttavia, Gheddafi ha fatto appello, dopo la caduta del presidente tunisino Ben Ali, a contingenti supplementari di mercenari che oggi si occupano del "lavoro sporco". Il mercenarismo ha una lunga tradizione in Libia - un caso unico in Nord Africa.

Questa situazione mostra ancora una volta il male che può nascere dal mercenarismo. È in reazione a questo male che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 4 dicembre 1989, ha adottato la Convenzione contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari (risoluzione dell'Assemblea generale A/RES/44/34), convenzione entrata in vigore il 20 ottobre 2001. Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), 32 Paesi (tra cui il Belgio e l'Italia) vi hanno aderito e altri 10 (tra cui la Germania) l'hanno firmata. L'adesione della Svizzera potrebbe contribuire a consolidare la convenzione sul piano internazionale.

La convenzione dell'ONU riprende largamente la nozione di "mercenari" così come figura nell'articolo 47 capoverso 2 del primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. La convenzione delle Nazioni Unite obbliga gli Stati parte a reprimere il reclutamento e l'addestramento di mercenari e a perseguire penalmente le persone che partecipano a un conflitto armato come mercenari, a condizione che queste persone siano sottoposte alla giurisdizione nazionale degli Stati parte o ne posseggano la cittadinanza. Peraltro, la convenzione definisce mercenario qualsiasi individuo che, al fine di ottenere un vantaggio personale, partecipa a un atto di violenza organizzato che punta a rovesciare un governo o a mettere a repentaglio l'ordine costituzionale e l'integrità territoriale di uno Stato.

Gli obblighi derivanti dalla convenzione contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari risultano compatibili con l'ordinamento giuridico svizzero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari è stata approvata mediante la risoluzione 44/34 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989. È però entrata in vigore solo il 20 ottobre 2001, e cioè quasi dodici anni dopo la sua adozione. Essendo stata ratificata finora solo da 32 Stati, non è ancora considerata universalmente riconosciuta dalla comunità internazionale.

Nella convenzione, la nozione di "mercenari" è definita in modo molto restrittivo. Per rientrare in tale definizione, un mercenario deve soddisfare almeno cinque condizioni: è considerato un mercenario chi prende parte alle ostilità spinto dal desiderio di ottenere un profitto personale e ha effettivamente ottenuto la promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, di una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte. I motivi che spingono un mercenario a partecipare a ostilità sono soggettivi e quindi difficili da appurare. La definizione è pertanto talmente restrittiva che nella pratica la convenzione non trova alcuna applicazione.

La Libia ha ratificato la convenzione del 1989 il 22 settembre 2000. È tuttavia praticamente impossibile stabilire se essa sia applicabile ai presunti mercenari che combattono al fianco delle forze governative libiche. È infatti esclusa la possibilità di aprire un'indagine per stabilire se essi agiscono per ottenere un profitto o per un'affinità ideologica o politica con il governo di Muammar Gheddafi. Il caso della Libia è un ennesimo esempio della difficoltà di attuare la convenzione del 1989.

Per questo motivo, la Svizzera ritiene che abbia più senso impegnarsi a favore di soluzioni pragmatiche. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha così elaborato, in collaborazione con il CICR, il "Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict". La Svizzera sostiene inoltre gli sforzi volti a migliorare l'autodisciplina del settore della sicurezza, a cominciare dall'elaborazione e dall'attuazione di un "codice di condotta internazionale per le società di sicurezza private". La Svizzera segue però anche i lavori nell'ambito del Consiglio dei diritti dell'uomo, che mirano all'eventuale elaborazione di una normativa internazionale corrispondente. Infine, il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato incaricato dal Consiglio federale di sottoporgli entro la metà del 2011 un progetto di legge che obblighi le società di sicurezza private con sede in Svizzera che intendono fornire servizi all'estero a informare preliminarmente l'autorità federale competente. Il progetto dovrebbe inoltre vietare determinate attività nelle regioni di crisi o di conflitto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.