Nessun collegamento elettronico del registro delle armi senza dati attuali sulle armi d'ordinanza privatizzate
11.3147 · Mozione · 2011-03-16
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di disporre l'aggiornamento dei dati sulle armi d'ordinanza cedute in proprietà negli ultimi decenni e di provvedere la relativa banca dati di un'interfaccia con la piattaforma elettronica cui sono collegati i registri cantonali delle armi e i pertinenti registri all'Ufficio federale di polizia (Fedpol).
Begründung
Nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa popolare "per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi" il fautori del "sì" e quelli del "no" erano concordi nel ritenere che il possesso e il commercio illegale di armi devono essere combattuti. Come noto, ogni arma detenuta illegalmente ha dapprima uno statuto legale. Pertanto la registrazione di tutte le armi è uno strumento importante per arginare l'immissione sul mercato parallelo o sul mercato nero di armi detenute legalmente. I passi intrapresi attualmente in questa direzione sono insufficienti.
Il 13 dicembre 2010, rispondendo alla domanda 10.5594, il Consiglio federale ha indicato che la Confederazione e i cantoni stanno allestendo una rete elettronica dei registri delle armi a livello nazionale e che con tale "realizzazione si va oltre le richieste degli autori dell'iniziativa popolare 'per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi'". Le cittadine e i cittadini aventi diritto di voto hanno creduto a questa promessa e il 13 febbraio 2011 hanno respinto l'iniziativa che prevedeva un registro centrale delle armi gestito dalla Confederazione in cui sarebbero state registrate tutte le armi detenute da privati in Svizzera.
La soluzione indicata dal Consiglio federale prevede che i cantoni armonizzino i loro registri delle armi e istituiscano una piattaforma elettronica per lo scambio reciproco dei dati. Questa piattaforma comprende anche un'interfaccia con le banche dati specifiche nel settore delle armi gestite da Fedpol. Secondo Fedpol, in tal modo si collegano elettronicamente i dati relativi a circa 600 000 armi da fuoco. Tuttavia, presso le economie domestiche svizzere circolano circa 2,3 milioni di armi da fuoco. La questione relativa alle modalità di registrazione delle 1,7 milioni di armi rimanenti resta pertanto in sospeso.
Si tratta per la maggior parte di armi militari: circa 250 000 sono state consegnate a titolo di prestito e circa 1,45 milioni sono state cedute in proprietà negli ultimi decenni. Sebbene dall'entrata in vigore della normativa di Schengen la base logistica dell'esercito (BLEs) annuncia a Fedpol le armi militari cedute in proprietà, essa non ha annunciato quelle cedute in proprietà prima della fine del 2008. Ancor più grave è il fatto che la BLEs non registra le mutazioni successive. Questa lacuna va ora colmata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La cessione in proprietà dell'arma personale al termine del periodo di servizio avviene conformemente alle pertinenti basi legali. Tutte le armi cedute in proprietà vengono contrassegnate dalla base logistica dell'esercito (BLEs) e registrate in una banca dati. Dal 12 dicembre 2008 tali dati sono trasmessi all'Ufficio federale di polizia (Fedpol), che riporta i dati ricevuti nella "banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito". La banca dati contiene, tra l'altro, indicazioni sull'acquirente e sull'arma acquistata. A partire dal mese di maggio 2011 queste informazioni saranno a disposizione delle autorità cantonali di polizia e delle autorità doganali mediante procedura di richiamo (art. 32c della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni; RS 514.54). Come già annunciato dal Consiglio federale nella sua risposta del 13 dicembre 2010 alla domanda Eichenberger 10.5594, nel quadro dell'armonizzazione dei registri cantonali delle armi occorrerà anche esaminare la realizzazione di un'interfaccia con le banche dati specifiche nel settore delle armi gestite da Fedpol. Con la realizzazione di questa interfaccia sarà accolta la richiesta dell'autrice della mozione per quanto riguarda l'acquisto dell'arma personale a partire dal 12 dicembre 2008.
Dal gennaio 2010 per l'acquisto è necessario anche un permesso d'acquisto di armi rilasciato dal competente ufficio delle armi del cantone di domicilio dell'acquirente. Tale ufficio registra l'acquisto dell'arma personale anche nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco.
L'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (RS 514.10) stabilisce che con la cessione in proprietà dell'arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. In tal modo una rivendita o un'acquisizione per successione ereditaria della suddetta arma devono a loro volta avvenire mediante un permesso d'acquisto di armi, trattandosi di un'arma soggetta all'obbligo di autorizzazione. I dati in questione relativi all'acquisto di armi vengono anch'essi registrati nei sistemi d'informazione cantonali. A medio o lungo termine tutte le ex armi militari in circolazione saranno quindi registrate nei registri cantonali delle armi.
La BLEs registra con la massima precisione - dal 1996 per quanto riguarda il fucile d'assalto 57 e dal 2001 per quanto riguarda le altre armi - le armi cedute in proprietà. Prima del 1996 le cessioni non sono state registrate in maniera precisa, perciò non è disponibile un rilevamento completo dei dati degli anni precedenti.
Un ulteriore aggiornamento della banca dati del Settore difesa del DDPS per quanto concerne le armi cedute in proprietà non è possibile nemmeno con la creazione di nuove basi legali, visto che i relativi dati di base non sono disponibili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.