11.3165 · Mozione · 2011-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le norme di legge che attualmente limitano il diritto di intentare azioni legali (opposizioni, ricorsi ...) in modo da estendere i diritti di opposizione e ricorso in materia nucleare alle persone fisiche e giuridiche residenti a oltre 30 chilometri dagli impianti in questione.
Begründung
Le nubi radioattive fuoriuscite in seguito agli incidenti verificatisi presso diversi impianti nucleari giapponesi e che hanno riguardato sia i reattori che i depositi di combustibile esausto ("piscine") si propagano ben oltre un raggio di 30 chilometri.
È quindi emerso con chiarezza che, in caso di incidente molto grave, non solo le centrali di tipo "sovietico" ma anche gli impianti simili a quelli svizzeri possono arrecare danno alla popolazione e alle cose anche a distanze considerevoli, a seconda dei venti e delle precipitazioni.
Occorre dunque modificare le norme di legge che attualmente limitano il diritto di intentare azioni legali (opposizioni, ricorsi...) delle persone fisiche e giuridiche residenti a oltre 30 chilometri dalle centrali esistenti o in corso di progettazione, per consentire loro di intervenire nelle procedure così come possono farlo le persone residenti a meno di 30 chilometri di distanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo quanto disposto dalla legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), contro le domande, le autorizzazioni e le decisioni nel settore dell'energia nucleare è possibile presentare obiezioni, opposizioni e ricorsi.
Chiunque, anche una persona residente all'estero, può presentare un'obiezione contro una domanda di rilascio dell'autorizzazione di massima. La possibilità di presentare obiezione è quindi concessa anche a tutte le persone che vivono a oltre 30 chilometri di distanza dall'impianto nucleare in questione.
Opposizione può essere presentata contro le domande di rilascio dell'autorizzazione di massima, contro altre domande (per es. domanda di rilascio della licenza di costruzione o di quella d'esercizio) e contro le decisioni. La LENu non stabilisce quanto vicino a un impianto una persona debba abitare per essere autorizzata a presentare opposizione o ricorso. L'autorizzazione a presentare opposizione o ricorso deriva piuttosto dal grado di coinvolgimento del singolo, secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e la relativa prassi.
Secondo la prassi del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), una persona è autorizzata a presentare opposizione se risiede all'interno delle zone di sicurezza 1 e 2 di un impianto nucleare. Nei comuni delle zone 1 e 2, che sono indicati nell'ordinanza del 20 ottobre 2010 sulla protezione d'emergenza (OPE; RS 732.33), vi è una particolare pianificazione della protezione d'emergenza. Per questa ragione, gli abitanti di tali comuni devono essere considerati particolarmente interessati dalla presenza dell'impianto nucleare.
Ampliare la prassi vigente nel senso prefigurato dall'autore della mozione significherebbe rendere ammissibile il ricorso popolare. In tal modo chiunque, pur non appartenendo alla cerchia delle persone interessate, potrebbe presentare ricorso per difendere un interesse di qualunque genere. Recepire gli interessi di carattere generale è invece compito delle autorità e non dei singoli. Secondo le regole della procedura amministrativa e conformemente alla prassi costante del Tribunale federale, un ricorso popolare non è quindi ammissibile.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.