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11.3171 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo che il Consiglio federale, nell'ambito della relativa ordinanza, introduca un margine di tolleranza nel calcolo del periodo di contribuzione in modo da preservare l'accesso ad un massimo di 520 indennità giornaliere anche in caso di lieve interruzione dell'attività nel termine quadro.

Begründung

Per potere beneficiare di 520 indennità giornaliere della LADI, gli assicurati che hanno compiuto almeno 55 anni devono svolgere un periodo di contribuzione di 24 mesi nei due anni che precedono l'annuncio in disoccupazione. Il periodo di contribuzione corrisponde cioè esattamente alla durata del termine quadro. In un mercato del lavoro divenuto particolarmente instabile e flessibile tendono ad aumentare i casi di coloro che, in questo periodo, hanno subìto una perdita pur lieve di giorni di lavoro e che non possono perciò disporre di un periodo completo di contribuzione. Ne consegue una penalizzazione rilevante (riduzione sensibile delle prestazioni della LADI), visibilmente sproporzionata rispetto alla durata dell'interruzione del lavoro e della contribuzione. Questa situazione riguarda soprattutto - ma non solo - coloro che ricadono in disoccupazione. Il reinserimento dei disoccupati in particolare se hanno più di 55 anni o che ricevono una rendita AI passa infatti sovente attraverso lavori temporanei o precari. Possono perciò prodursi giornate non lavorate che esercitano una ricaduta notevole sul successivo diritto alle indennità in caso di ricaduta in disoccupazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° aprile 2011 gli assicurati che hanno più di 55 anni o che hanno un grado d'invalidità almeno del 40 per cento possono riscuotere al massimo 520 indennità giornaliere se, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, hanno versato contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Con questa regolamentazione può accadere che vi siano assicurati che non adempiono completamente il periodo di contribuzione di 24 mesi. Ciò può verificarsi, per esempio, se gli assicurati hanno cambiato posto di lavoro nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione, rimanendo nel frattempo alcuni giorni senza lavorare, o se essi hanno aspettato alcuni giorni all'inizio della disoccupazione prima di iscriversi all'assicurazione.

Per evitare questi casi di rigore, il Consiglio federale aveva proposto nel suo messaggio al Parlamento un periodo di contribuzione di 22 mesi entro il termine quadro di due anni. Il Parlamento ha modificato la proposta del Consiglio federale e ha deciso di introdurre un periodo di contribuzione di almeno 24 mesi entro tale termine quadro. Per questo motivo non possono essere emanate a livello di ordinanza regolamentazioni che deroghino alla legge. Il Consiglio federale non ha alcun margine di manovra a livello di ordinanza e propone quindi di respingere la mozione. Una riduzione del periodo di contribuzione necessario può essere prevista esclusivamente modificando la legge. Tenuto conto dei dibattiti parlamentari svoltisi su tale questione, il Consiglio federale ritiene che una simile modifica debba essere proposta dal Parlamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.