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11.3179 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si incarica il Consiglio federale di presentare un progetto per rendere più severe le disposizioni penali e, in particolare, le comminatorie di pena nella legge sull'energia nucleare.

Begründung

Nei resoconti riguardanti quanto sta accadendo nelle centrali nucleari giapponesi si parla di omissioni, bugie e inganni da parte dei gestori degli impianti nei confronti delle autorità di sorveglianza. La veridicità di queste affermazioni potrà essere verificata solamente nel quadro dell'analisi degli eventi che sarà effettuata una volta stabilizzata la situazione.

Anche senza attendere i risultati di tale analisi, si può formulare già oggi la seguente considerazione: la violazione e/o il mancato rispetto di misure di sicurezza o di obblighi di autorizzazione può avere conseguenze apocalittiche, e non è quindi un reato banale. A tutte le parti in causa deve essere fatto capire con chiarezza che, per quanto riguarda la violazione di prescrizioni e norme in materia, vale il principio della tolleranza zero!

Le comminatorie di pena previste dal diritto vigente hanno una capacità di dissuasione molto bassa e tengono conto in modo insufficiente delle possibili terribili conseguenze di un comportamento inadempiente.

La reprensibilità di un'inadempienza deve essere sottolineata in modo inequivocabile attraverso disposizioni penali e comminatorie di pena adeguatamente severe. A questo riguardo, si deve porre l'accento non tanto sul carattere punitivo, quanto sull'effetto preventivo di queste disposizioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 2007, la legge sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in applicazione dell'articolo 333 capoversi 2 e 5 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) prevede, in caso di man-cato rispetto di misure di sicurezza interna ed esterna e di obblighi di autorizzazione, una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Quest'ultima può arrivare fino ad un massimo di 1 080 000 franchi.

Alle fattispecie penali sono soggette in primo luogo persone fisiche, come per esempio direttori di centrali, e non imprese. Alle medesime disposizioni penali è soggetto anche un datore di lavoro che fa svolgere una determinata attività da un suo dipendente e omette, non rispettando i propri obblighi, di eliminare o porre rimedio a un'infrazione commessa dal dipendente stesso.

Tuttavia, se non può essere attribuita ad alcuna persona fisica, un'infrazione ai sensi della LENu compiuta nell'esercizio di attività commerciali viene attribuita all'impresa, nel quadro di quanto disposto dall'articolo 102 capoverso 1 CP. In questo caso, l'impresa può essere san-zionata con una multa fino a 5 milioni di franchi.

Alla luce di queste comminatorie di pena, il Consiglio federale è convinto che le disposizioni penali esistenti siano sufficientemente dissuasive. Se il legislatore attribuisce troppa importanza, nel diritto penale, alla prevenzione generale, si rischia di creare norme con quadri penali troppo severi in relazione al diritto esistente e al reato commesso. In fin dei conti si tratta di fare in modo che la pena minacciata corrisponda al valore del bene giuridico da proteggere ovvero al disvalore del comportamento sanzionato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.