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11.3185 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 89 capoverso 5 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) i crediti fiscali dell'imposta sul valore aggiunto esistono indipendentemente dal fatto di essere prodotti in un inventario pubblico o insinuati in una diffida pubblica ai creditori. Tale disposizione deve essere stralciata senza sostituzione.

Begründung

La disposizione in questione è in stridente contrasto con le disposizioni del Codice civile svizzero (artt. 580-592 CC, Del beneficio d'inventario). Secondo l'articolo 590 del Codice civile (CC) i creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. Se gli eredi in virtù dell'articolo 590 accettano l'eredità, possono partire dal presupposto che non vengano pretesi ulteriori crediti nei confronti dell'eredità o degli eredi stessi. Questa certezza del diritto non sussiste finché l'articolo 89 capoverso 5 LIVA concede all'Amministrazione federale delle contribuzioni il privilegio di poter far valere i suoi crediti nei confronti degli eredi a prescindere dal beneficio d'inventario. Si può pretendere che l'Amministrazione federale delle contribuzioni, come gli altri creditori, faccia valere i suoi crediti nel quadro del beneficio d'inventario.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Se dopo la morte di una persona fisica viene compilato un beneficio d'inventario e gli eredi accettano l'eredità con beneficio d'inventario, essi si assumono i debiti inventariati (art. 589 cpv. 1 CC). Gli eredi rispondono, tanto con i beni della successione quanto con i loro, per tutti i debiti risultanti dall'inventario (art. 589 cpv. 3 CC). Per contro, in linea di principio gli eredi non rispondono per i debiti non inventariati. Questo svantaggio dei creditori ha tuttavia notevoli eccezioni. Se, ad esempio, è stata tralasciata la notificazione senza colpa del creditore oppure il credito è stato omesso nell'inventario dalle autorità benché notificato, gli eredi rimangono responsabili nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità (art. 590 cpv. 2 CC).

Le disposizioni in merito al beneficio d'inventario citate negli articoli 589 e 590 CC disciplinano unicamente i rapporti di diritto civile, ma non i rapporti giuridici fondati sul diritto pubblico (ad es. debiti fiscali, contributi AVS). Esse riguardano il trasferimento successorio di impegni, non la successione fiscale disciplinata nel diritto pubblico. Anche in altri settori le norme del diritto civile non forniscono all'interessato una panoramica esaustiva della situazione giuridica. L'interessato deve fare attenzione al fatto che oltre a impegni e limiti di diritto civile, ne possono esistere altri di diritto pubblico. Nella sentenza 102 Ia 483 il Tribunale federale ha stabilito espressamente che "gli articoli 589 e 590 CC non si applicano ai crediti fondati sul diritto pubblico, ove quest'ultimo non ne riservi espressamente l'applicazione". L'articolo 89 capoverso 5 LIVA stabilisce solo che il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori. Lo stralcio di questa disposizione, come viene chiesto nella mozione, non comporterebbe alcuna modifica della situazione giuridica.

Dall'introduzione dell'IVA nel 1995 questa norma ha avuto lo stesso tenore sia nell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto sia nella legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto. Il contenuto di questa norma non ha mai dato adito a discussioni nelle consultazioni sulla vecchia come pure sulla nuova legge ed è stata approvata di volta in volta senza dibattiti. Neanche la giurisprudenza ha mai dovuto statuire su questa fattispecie. Inoltre, secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori (art. 165 cpv. 4 LIFD).

Quindi dal punto di vista del diritto federale non sussiste alcun obbligo di notificazione da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dei debiti fiscali che ricadono sugli eredi. Tuttavia, l'AFC verifica sistematicamente nel foglio ufficiale svizzero di commercio e nei fogli ufficiali cantonali se è stata notificata una diffida pubblica a un suo contribuente (ditta individuale, società semplice, società di persone). In caso affermativo, l'AFC notifica i suoi crediti fiscali all'ufficio competente. Se eccezionalmente non si dovesse evincere il credito fiscale dall'inventario, l'articolo 89 capoverso 5 LIVA chiarisce che il credito fiscale esiste, poiché la sua esistenza ed entità è regolamentata esclusivamente dal diritto pubblico. Per contro, gli eredi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 16 LIVA).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.