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11.3191 · Interpellanza · 2011-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In considerazione della discussione sull'imposta nazionale sulle successioni occorre chiarire le condizioni quadro per una tale imposta nonché le possibilità di utilizzazione dei proventi fiscali, fornendo una prima panoramica e quindi lo spettro delle opzioni politiche. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande di fondo:

1. Quale sarebbe il possibile gettito di un'imposta nazionale sulle successioni a seconda degli importi esenti da imposta, delle tariffe e dell'integrazione di eredi con diversi gradi di parentela?

2. Negli altri Paesi (Stati dell'OCSE) com'è strutturata l'imposta sulle successioni e con quali imposte (ad es. imposte sulla sostanza) viene combinata?

3. Come potrebbero essere compensante le perdite fiscali dei cantoni?

4. Come bisognerebbe impostare l'introduzione di una simile imposta in modo da non avere incidenze sull'aliquota fiscale? Sarebbe ipotizzabile chiedere ai cantoni di prendere in considerazione diminuzioni mirate delle loro imposte e proporre loro di compensare corrispondenti perdite fiscali con i proventi dell'imposta nazionale sulle successioni?

5. Come si potrebbero impiegare i proventi dell'imposta nazionale sulle successioni per sgravare in modo mirato le famiglie, ad esempio mediante una riduzione dei contributi alle assicurazioni sociali?

6. Come si può evitare un'imposizione delle PMI che ne minaccerebbe l'esistenza?

Begründung

Negli ultimi anni è stata ripetutamente avanzata la richiesta di introdurre un'imposta sulle successioni a livello federale. Questa richiesta è stata puntualmente respinta, per lo più con argomenti miopi che si concentravano di volta in volta sui singoli interventi. Per contro, sinora manca una valutazione di un'imposta nazionale sulle successioni quale elemento del sistema fiscale nel suo complesso. La messa a disposizione di una simile analisi, accompagnata da dati pertinenti, contribuirebbe a rendere oggettivo il dibattito.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alcuni anni fa l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva già valutato le ripercussioni dell'eventuale introduzione di un'imposta federale sulle successioni e donazioni sotto il profilo delle entrate. In un documento di lavoro (cfr. M. Daepp, "Zum Einnahmenpotenzial einer Bundes-Erbschafts- und -Schenkungssteuer", Berna 2003, pubblicato sul sito Internet dell'AFC sotto Dokumentation / Zahlen und Fakten / Arbeitspapiere, ultimo documento in fondo alla pagina, disponibile solo in lingua tedesca) sono stimate e descritte le entrate fiscali potenziali per diverse aliquote d'imposta e per diversi importi esenti da imposta (pag. 22-26). Sulla base di questo studio il potenziale delle entrate di un'imposta nazionale sulle successioni e donazioni è stimato a un massimo di 3,5 miliardi di franchi, presupponendo un importo annuo totale tra i 18 e i 22 miliardi di franchi per le successioni e tra i 6 e i 7 miliardi di franchi per le donazioni. Le aliquote d'imposta per questa variante massimalista corrispondono allo 0 per cento per i coniugi, l'8 per cento per i discendenti, il 20 per cento per i parenti in linea ascendente e fratelli, il 40 per cento per gli altri parenti e il 50 per cento per i non parenti. Si rinuncia invece a un importo esente da imposta. Le stime si basano su dati di singoli cantoni in diversi anni compresi tra il 1995 e il 2002. Si tratta di un calcolo statico sulla base di dati storici, non si tiene pertanto conto di eventuali mutamenti comportamentali. Non sono disponibili proiezioni più attuali. Per motivi demografici e dato che per i prossimi anni si può prevedere la trasmissione ereditaria di grandi patrimoni costituiti nel dopoguerra, in futuro la base fiscale aumenterà.

2. In diversi Paesi l'imposta sulle successioni è riscossa in varie forme. Vengono tassati o la massa ereditaria (importo complessivo lasciato in eredità dal defunto) o la quota d'eredità (importo ricevuto dal singolo erede). L'impostazione si differenzia a seconda dell'ammontare della sostanza tassata, del grado di parentela, degli sgravi e delle esenzioni fiscali nonché delle deduzioni personali. Sul piano internazionale si riscontra la tendenza a rinunciare alla tassazione soprattutto per le devoluzioni tra coniugi nonché tra genitori e discendenti in linea diretta. Alcuni Paesi hanno abrogato l'imposta sulle successioni e donazioni, introducendo o mantenendo tuttavia altre imposte per i trasferimenti tra parenti lontani e tra terzi. Oltre alla Svizzera, nella zona dell'OCSE anche la Norvegia e la Francia applicano simultaneamente un'imposta sulla sostanza e un'imposta sulle successioni.

3. Le perdite fiscali dei cantoni potrebbero essere compensate tramite l'istituzione di quote cantonali sull'imposta nazionale sulle successioni. Dato che un'imposta nazionale sulle successioni eliminerebbe la concorrenza fiscale tra cantoni (non però a livello internazionale), quest'imposta dovrebbe generare più entrate a livello federale che a livello cantonale. L'AFC stima che con un'imposta nazionale sulle successioni e donazioni che tassi anche i discendenti, il gettito fiscale risulterebbe più che raddoppiato rispetto ad oggi, anche con aliquote moderate e adeguati importi esenti da imposta per i discendenti.

4. L'aliquota fiscale è la somma di tutte le imposte di Confederazione, cantoni e comuni più i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie in relazione al prodotto interno lordo. Un'introduzione neutra sotto il profilo dell'aliquota fiscale di un'imposta nazionale sulle successioni e donazioni necessiterebbe la diminuzione di altre imposte federali, cantonali o comunali oppure dei contributi alle assicurazioni sociali. L'introduzione di questa imposta comporterebbe anche il trasferimento di competenze in materia di imposizione dai cantoni alla Confederazione, per cui risulterebbero necessarie riduzioni fiscali compensatorie a livello federale o in ambito di assicurazioni sociali obbligatorie. In ragione dell'autonomia fiscale dei cantoni, la Confederazione non può obbligare i cantoni ad adottare misure compensatorie.

5. L'utilizzazione del gettito di un'imposta nazionale sulle successioni ai fini dello sgravio mirato delle famiglie può essere realizzata tramite la destinazione vincolata delle entrate. Una simile modalità può essere valutata in diversi modi. Dal punto di vista del preventivo essa è fondamentalmente da respingere. Da un punto di vista dell'incentivazione, la destinazione vincolata dovrebbe essere applicata solo se tra imposta e utilizzazione delle entrate sussiste un nesso causale; questa premessa nel caso in questione non è data. Sotto il profilo del processo decisionale in ambito politico, infine, la destinazione vincolata è valutata favorevolmente, poiché permette di creare un legame tra decisioni riguardanti tanto le entrate quanto le uscite. Dato che i cittadini decidono contemporaneamente in merito alle uscite e al loro finanziamento, essi sono in grado di esprimere meglio le loro preferenze.

6. Le imposte sulle successioni provocano problemi di liquidità laddove le divisioni non sono possibili (imprese, immobili) e non possono essere effettuate alienazioni. Esistono diverse possibilità per risolvere questo problema. Una prima possibilità è il differimento o la dilazione dell'imposizione. Secondariamente possono essere concessi sgravi fiscali mirati (agevolazioni fiscali). Una terza possibilità è quella di prevedere aliquote d'imposta basse per i discendenti.

Risposta del Consiglio federale.