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Rispettare la buona fede dei votanti e correggere il principio degli apporti di capitale

11.3199 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale una legge federale urgente che comprenda le modifiche delle seguenti leggi: articolo 20 capoverso 3 LIFD, articolo 7b LAID e articolo 5 capoverso 1 LIP. Questi articoli devono essere modificati in modo che solo gli apporti forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione possano essere distribuiti senza sottostare alla tassazione e che il lungo periodo di retroattività dell'esenzione fissato a contare dal 1° gennaio 1997 venga corretto e inizi a decorrere al più presto dal febbraio 2008, data della votazione. Con questa revisione urgente si vogliono correggere le perdite fiscali non annunciate ai contribuenti e risultanti dall'applicazione retroattiva del principio degli apporti di capitale e della distribuzione di dividendi esente da imposta nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese.

Begründung

La riforma dell'imposizione delle imprese costa miliardi di franchi alle casse statali. Prima della votazione il governo aveva ipotizzato minori entrate di circa 80 milioni di franchi per la Confederazione e al massimo di 850 milioni per i cantoni. Il minor gettito fiscale dovuto al passaggio retroattivo al principio degli apporti di capitale non era stato quantificato.

Nel frattempo, diverse società quotate in borsa hanno comunicato la distribuzione esentasse di dividenti dalle loro "riserve aggio". All'Amministrazione federale delle contribuzioni sono già pervenute comunicazioni di riserve da apporti di capitale per un totale di circa 200 miliardi di franchi. Le perdite fiscali per Confederazione e cantoni a livello di imposta preventiva e imposte dirette per i prossimi dieci anni sono stimate cumulativamente a 7 miliardi di franchi.

Prima della votazione, l'ex consigliere federale Hans-Rudolf Merz ha sempre menzionato solo piccole PMI, imbianchini, farmacisti, garagisti, fioristi e macellai che si intendevano sgravare. Si trattava di sgravare i meri trasferimenti di capitale tra una PMI e il suo titolare, tassati erroneamente come reddito. Le distribuzioni di dividendi esentasse di società con azioni quotate in borsa non sono state oggetto di discussione né in seno al Parlamento né durante la campagna precedente la votazione. I cittadini aventi diritto di voto sono stati ingannati. Il progetto è stato accolto di misura con solo il 50,5 per cento dei voti. La regolamentazione concernente il principio degli apporti di capitale deve essere ora modificata in modo che solo gli aggi forniti dagli stessi titolari siano rimborsati senza essere tassati. Per lo meno occorre sopprimere la lunga retroattività delle distribuzioni di aggi esenti da imposte.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo messaggio concernente la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, il Consiglio federale stabilisce che le riserve da apporti di capitale possono rifluire esenti dall'imposta preventiva agli azionisti svizzeri o esteri e che questi azionisti possono essere diversi dalle persone che hanno fornito a loro tempo l'apporto di capitale (FF 2005 4309). Ciò corrisponde all'equiparazione fiscale del rimborso di riserve provenienti da apporti di capitale con il rimborso del capitale nominale. Anche il rimborso del valore nominale è esente da imposta, indipendentemente dalla persona che ha versato il valore nominale.

Se si escludessero dall'imposta solo i rimborsi alle persone che hanno versato apporti di capitale confluiti nelle relative riserve, ciò equivarrebbe al principio del rimborso di capitale, principio volutamente rifiutato dal Consiglio federale e dalla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati. Nella sua seduta del 13 giugno 2006, il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della sua commissione incaricata dell'esame preliminare e, ai fini di una migliore comprensione, ha soppresso la parola "direttamente" negli articoli 20 capoverso 3 LIFD e 5 capoverso 1bis LIP (portavoce della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati Lauri, BU 2006 pag. 440). Il Consiglio nazionale ha ripreso questa modifica. In occasione dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, questa è stata l'unica discussione a livello materiale sul principio degli apporti di capitale. Il Consiglio federale ritiene che questa impostazione del principio degli apporti di capitale sia giustificata e conforme al sistema e non vede alcuna necessità di adeguamento.

Inizialmente si era previsto di non ammettere retroattivamente il principio degli apporti di capitale, bensì di ammetterlo soltanto per gli aggi versati direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione dopo l'entrata in vigore della riforma II dell'imposizione delle imprese. Il principio degli apporti di capitale sarebbe stato pertanto applicato unicamente ai nuovi aggi. Diversi ambienti dell'economia privata avevano tuttavia più volte avanzato la richiesta di applicare il principio degli apporti di capitale a tutti gli aggi sinora versati o perlomeno versati nel corso dei dieci anni precedenti l'entrata in vigore di questa riforma fiscale. Quale compromesso ragionevole sotto il profilo amministrativo, nell'ambito della procedura di consultazione del 5 dicembre 2003 relativa alla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proponeva di documentare i versamenti di aggio in uno speciale conto del bilancio commerciale (p. es. "Aggio versato nel 2003 segg.") già a partire dall'anno civile successivo all'avvio della procedura di consultazione (procedura di consultazione pag. 64).

I partecipanti alla procedura sono stati invitati a esprimere il loro parere sulla proposta di applicare il principio degli apporti di capitale soltanto agli aggi versati a partire dal 1° gennaio 2003 (rapporto del 7 gennaio 2005 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sui risultati della procedura di consultazione, rapporto sulla consultazione, cap. 5). 22 cantoni avevano approvato la proposta di applicare il principio del conferimento di capitale unicamente agli aggi versati a partire dal 1° gennaio 2003 (rapporto sulla consultazione, cap. 5.2). L'UDF, il PSS e i Verdi hanno parimenti approvato la proposta di tenere unicamente conto degli aggi versati a partire dal 1° gennaio 2003. La proposta è stata invece respinta dal PPD, dal PLR e dal PLS (rapporto sulla consultazione, cap. 5.3). Anche le maggiori organizzazioni mantello si sono opposte all'unanimità alla proposta di limitare l'applicazione del principio del conferimento di capitale agli aggi versati a partire dal 1° gennaio 2003 (rapporto sulla consultazione, cap. 5.4).

In base all'esigenza, emersa dalla procedura di consultazione, di applicare il principio degli apporti di capitale a tutti gli aggi e ad altri apporti di capitale versati sinora o perlomeno versati nel corso dei dieci anni precedenti l'entrata in vigore di questa riforma fiscale, nel suo messaggio concernente la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proponeva dunque quanto segue (FF 2005 4309): "La soluzione proposta nel presente messaggio per gli apporti, gli aggi e i supplementi versati prima dell'entrata in vigore della riforma tiene conto di queste esigenze. Su richiesta, si dovrebbe considerare in effetti gli aggi versati fino a dieci anni prima dell'entrata in vigore della riforma, sempreché il bilancio commerciale dimostri l'esistenza di riserve e di riporti di utili della stessa entità." Nel disegno di legge è stato dunque stabilito che il principio degli apporti di capitale per gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi è applicabile agli apporti, aggi e pagamenti suppletivi che sono stati forniti dopo il 31 dicembre 1996 (FF 2005 4382). A causa della durata dei dibattiti in Parlamento e del referendum, per la limitazione temporale è stato fissato un periodo di retroattività di 14 anni dall'entrata in vigore al 1° gennaio 2011 del principio degli apporti di capitale.

Nel suo progetto di consultazione relativo al diritto della società anonima e al diritto contabile il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento proposte per l'attribuzione e l'impiego della riserva legale di capitale. L'esecutivo è disposto a esaminare soluzioni nell'ambito del diritto commerciale o del diritto fiscale che vincolino i versamenti di riserve da apporti di capitale a determinate condizioni che devono ancora essere definite ulteriormente.

Secondo il messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile, l'aggio deve imperativamente essere assegnato alla riserva legale, che può essere impiegata soltanto per sopperire a perdite, per prendere misure che permettano all'impresa di proseguire le sue attività in caso di cattivo andamento degli affari o per evitare la disoccupazione dei dipendenti dell'impresa e per attenuarne le conseguenze (art. 671 D-CO). Dal momento che la distribuzione dell'aggio costituisce un rimborso di capitale proprio agli azionisti, non basta più una semplice decisione dell'assemblea generale per avallarla. Le riserve legali e quindi anche gli aggi possono essere sciolti attraverso la riduzione del capitale e possono essere restituiti agli azionisti.

Inoltre si potrebbe stabilire che le riduzioni di capitale sono possibili soltanto in mancanza di utile riportato e di riserve liberamente disponibili. Una simile limitazione della possibilità di impiego delle riserve da apporti di capitale da un lato migliorerebbe la tutela dei creditori e, d'altro lato, impedirebbe che le distribuzioni imponibili di utili vengano sostituite da rimborsi di riserve da apporti di capitale esenti da imposta. In questo modo le "perdite fiscali" risulterebbero solo in un secondo tempo ed eventualmente soltanto al momento della liquidazione della società. Inoltre aumenterebbe la probabilità che le riserve da apporti di capitale compensino le perdite future, riducendole.

Risultati analoghi sono ipotizzabili anche con limitazioni nelle legislazioni relative all'imposta preventiva e all'imposta sul reddito. Di conseguenza l'esenzione fiscale del rimborso dell'aggio (ed eventualmente del capitale azionario) potrebbe verificarsi unicamente in mancanza di riserve liberamente disponibili e di utile riportato. Se del caso, possono essere disciplinate altre questioni (ad es. chiarimento che confermi che gli apporti dissimulati di capitale non danno diritto al rimborso esente da imposta). La società sarebbe tenuta a documentare nel bilancio fiscale le differenze rispetto al bilancio commerciale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.