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11.3236 · Interpellanza · 2011-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Quali conseguenze potrebbero esserci, per il nostro Paese, se in una centrale nucleare svizzera si verificasse un incidente come quello della centrale giapponese, considerando che la nuova legge sulla responsabilità civile in materia (LRCN) e la revisione dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) non sono ancora entrate in vigore?

2. Quali sono i risultati degli studi aggiuntivi I, II e III citati nel rapporto di gestione del Consiglio federale 2010 (11.001/II, pag. 72, obiettivo 9)?

3. Gli eventi verificatisi nelle centrali nucleari giapponesi influiranno concretamente sulla ORCN, nella versione che sarà posta in consultazione?

4. Quando sarà avviata la procedura di consultazione relativa alla revisione della ORCN e chi sarà invitato a parteciparvi?

5. La Confederazione è in grado di fornire una garanzia statale per le centrali nucleari svizzere? In caso affermativo, come verrebbe attuata nella pratica? In caso negativo, chi pagherebbe per i danni in caso di incidente?

6. Che cosa fa la Confederazione per evitare di dover prestare la garanzia statale per le centrali nucleari svizzere?

Begründung

Le centrali nucleari presentano un potenziale di rischio. Anche le questioni assicurative, in questo contesto, rappresentano una sfida. In caso di incidente grave (livello 7 della scala internazionale di valutazione degli eventi nucleari), si stima che i danni possano ammontare a diverse migliaia di miliardi di franchi. Gli esercenti delle centrali nucleari possono garantirsi una copertura presso assicuratori privati, che però non si assumono responsabilità in caso di catastrofi naturali o eventi bellici. Per questi casi e per altri eventi eccezionali, la competenza è della Confederazione. Per le centrali nucleari esiste quindi, di fatto, una garanzia statale, poiché nessuno degli esercenti delle centrali nucleari sarebbe in grado di risarcire gli ingentissimi danni che ne deriverebbero. La base legale per queste questioni è la LRCN, che è stata rivista e approvata nel 2008, ma che non è ancora entrata in vigore. L'attuazione è definita nell'ORCN. La procedura di consultazione relativa alla revisione totale della ORCN si fa attendere: nei rapporti di gestione del Consiglio federale 2009 e 2010 (10.001/II e 11.001/II) si formula il seguente obiettivo: "La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (sottoposta a revisione totale) è avviata." L'obiettivo non è stato raggiunto. Secondo il rapporto del Consiglio federale, lo studio principale (calcolo del premio della Confederazione) elaborato dagli esperti coinvolti era disponibile a fine 2009. A causa delle questioni ancora in sospeso, e dopo che gli assicuratori privati si sono dichiarati disposti a rispondere, almeno parzialmente, anche dei danni ambientali, si sono resi necessari studi aggiuntivi (studio aggiuntivo I, II e III).

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente, vige in Svizzera la legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, secondo la quale il titolare di un impianto nucleare risponde senza limiti dei danni nucleari causati dall'impianto stesso. Egli deve disporre di una copertura assicurativa per un miliardo di franchi svizzeri. Se l'entità dei danni nucleari supera la copertura assicurativa, il titolare dell'impianto nucleare risponde con il suo intero patrimonio. Per i danni che vanno al di là anche di questa somma, la Confederazione eroga ulteriori contributi finanziari nel quadro di un ordinamento ad hoc per i grandi sinistri e fissa i principi per una distribuzione equa di tutte le risorse a disponibili (cfr. risposta alle domande 5 e 6).

Il 13 giugno 2008, il Parlamento ha approvato la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare, che si basa sulla revisione della Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Convenzione di Parigi, Convenzione complementare di Bruxelles). In analogia a queste convenzioni internazionali, la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare fissa la copertura assicurativa a 1,2 miliardi di euro. Inoltre sono previsti altri 300 milioni di euro che, in caso di sinistro, vengono raccolti fra tutti i Paesi firmatari sulla base di una determinata chiave di ripartizione. Come prima, è prevista la possibilità di introdurre un ordinamento ad hoc per i grandi sinistri. La revisione della legge del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare potrà essere messa in vigore dal Consiglio federale solamente quando la Convenzione di Parigi sarà entrata in vigore e sarà stata predisposta l'ordinanza sulla responsabilità civile in materia; ciò non avverrà prima del 2012.

1. Se si verificasse oggi un incidente in una centrale nucleare svizzera, si applicherebbe la legge del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare.

2. Secondo la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare vigente e anche secondo quella nuova, gli assicuratori privati possono escludere dalla copertura determinati rischi che non sono in grado di assicurare. Questi rischi sono assicurati dalla Confederazione, che riscuote premi dai titolari degli impianti nucleari. Negli studi allestiti dagli esperti consultati, sono state in particolare illustrate le basi di matematica assicurativa e sono stati schizzati possibili modelli per il calcolo del premio della Confederazione. Questi studi sono essenziali per l'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare, nella quale vengono fissate le formule matematiche per il calcolo del premio da versare alla Confederazione per i rischi coperti da essa; tali studi saranno resi pubblici nel quadro della procedura di consultazione per l'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare.

3. L'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare attua la nuova legge sulla responsabilità civile in materia nucleare approvata dal Parlamento il 13 giugno 2008, definendo in particolare il metodo per il calcolo del premio per la Confederazione.

Solamente quando gli avvenimenti in Giappone saranno stati analizzati e saranno state valutate le conseguenze per la Svizzera si potrà dire se tali avvenimenti avranno un influsso sulle ipotesi su cui si basa il metodo di calcolo (per esempio l'entità del pericolo sismico). Si prevede che il metodo di calcolo definito nel progetto di ordinanza potrà continuare ad essere utilizzato.

La copertura assicurativa fissata dalla legge non può essere aumentata attraverso l'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare; per farlo occorrerebbe modificare la legge del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare.

4. La procedura di consultazione sarà presumibilmente avviata nel terzo trimestre del 2011. Come al solito, saranno invitati a partecipare i cantoni, i partiti politici rappresentati in Parlamento nonché le organizzazioni e le associazioni nazionali interessate/coinvolte.

5./6. Se, in caso di sinistro, si può prevedere che le risorse a disposizione per la copertura dei danni non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste di indennizzo, la legge prevede la possibilità di introdurre un ordinamento ad hoc (art. 29 e 30 della legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, art. 25 e 26 della legge del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare). Secondo tali norme, il Parlamento stabilisce un ordinamento sulle indennità il quale fissa i principi per una distribuzione equa di tutte le risorse a disponibili e può prevedere che la Confederazione versi ulteriori contributi per i danni non coperti.

Risposta del Consiglio federale.