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Ordinanza sui prodotti fitosanitari. Futuro dei prodotti utilizzati nell'agricoltura biologica

11.3238 · Mozione · 2011-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza che disciplina l'omologazione dei prodotti fitosanitari allo scopo d'introdurre una clausola secondo la quale i prodotti impiegati nei trattamenti a base di sostanze naturali vegetali o minerali siano esonerati dalla procedura d'omologazione prevista per l'industria agrochimica o tale omologazione venga effettuata da un organo di controllo e di certificazione al servizio dell'agricoltura biologica, come Ecocert.

Begründung

Attualmente alcuni prodotti dell'industria agrochimica sono omologati dall'UFAG benché riconosciuti come tossici e cancerogeni. Alcuni di essi vengono addirittura distribuiti tramite elicotteri in volo sui vigneti (chlorotal). Prodotti naturali come il colaticcio d'ortica o l'olio di neem potrebbero, invece, essere vietati perché chi li utilizza non ha i necessari mezzi finanziari per farli omologare. Le procedure di omologazione sono lunghe, complesse e costose e soltanto le multinazionali agrochimiche dispongono dei mezzi necessari per adempiere tale obbligo.

Il mancato riconoscimento dei prodotti naturali determinerà la perdita di conoscenze tecniche antiche nonché l'illegalità di trattamenti cosiddetti tradizionali.

Nell'Unione europea, in nome della repressione delle frodi, un orticoltore francese è stato perquisito e si è visto sequestrare il contenuto del suo computer per aver pubblicizzato il colaticcio d'ortica per curare l'orto.

Una ditta francese è stata condannata per aver venduto coda cavallina senza autorizzazione dell'UE.

Alcuni agricoltori biologici francesi sono stati accusati di promuovere un "pesticida vietato" che altro non è che l'olio di neem, ovvero l'olio di margosa che gli Indiani utilizzano da anni come antiparassitario.

In Canada, una legge votata nel 2008, la Bill C-51, criminalizza l'uso di piante medicinali e può comportare la reclusione in caso di coltivazione di semplici erbe aromatiche nel proprio orto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La nuova ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (RS 916.161) potenzia le disposizioni concernenti la sicurezza dei prodotti utilizzati per proteggere le colture contro malattie e parassiti. Vi è mantenuto il principio, già in vigore, dell'autorizzazione obbligatoria per l'immissione sul mercato, che si applica a tutti i principi attivi di origine sintetica o naturale. Con l'ordinanza sui prodotti fitosanitari non si vogliono limitare i mezzi di lotta a disposizione dell'agricoltura biologica, bensì si vuole garantire che l'uso di prodotti fitosanitari, chimici o naturali, non rappresenti un rischio per l'uomo e l'ambiente.

Tutti i prodotti fitosanitari sono biologicamente attivi e possono avere effetti collaterali su organismi non interessati dalla lotta. Lo stesso discorso vale per le sostanze naturali utilizzate come prodotto fitosanitario. Gli effetti collaterali dipendono dalla forza dell'azione biologica (tossicità), ma soprattutto dall'esposizione degli organismi non bersaglio. Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della valutazione del rischio di effetti collaterali. Nelle condizioni d'uso del prodotto sono stabilite misure che consentono di ridurre il rischio; se queste non dovessero essere sufficienti, l'autorizzazione non viene concessa.

I prodotti fitosanitari devono rispondere a requisiti elevati. Chi immette un prodotto sul mercato deve provare che lo stesso soddisfa tali requisiti, il che può causare ingenti spese per le ricerche, che potrebbero fungere da deterrente all'immissione sul mercato di alcuni prodotti, quali gli estratti di piante. L'ordinanza sui prodotti fitosanitari contiene già diverse disposizioni che mirano a limitare il più possibile detti costi, attraverso, soprattutto, il riconoscimento dei fascicoli di domande presentati all'UE e la presa in considerazione delle valutazioni dei rischi effettuate da autorità straniere.

La procedura potrebbe essere ulteriormente semplificata elaborando un elenco di piante o di minerali, i cui estratti potrebbero essere commercializzati senza autorizzazione. Il Dipartimento federale dell'economia valuterà la possibilità di integrare una tale disposizione nell'ordinanza. Questo elenco potrebbe in ogni caso contenere solo piante o minerali la cui innocuità è accertata, quali ad esempio alcune derrate alimentari, e questo sicuramente non è il caso per tutti gli estratti di pianta (p.es. la nicotina o il rotenone). Una totale esenzione dalla procedura di omologazione per tutti gli estratti di piante o minerali non garantirebbe più la sicurezza nell'utilizzo del prodotto, né nell'agricoltura convenzionale, né in quella biologica. Il regolamento 1107/2009 dell'UE introduce il concetto di sostanze di base che possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione. Nel caso in cui si preparasse il suddetto elenco, si dovrebbe anche tener conto delle decisioni dell'UE in materia.

La Confederazione dispone delle necessarie competenze scientifiche per effettuare la valutazione di questi prodotti; non è pertanto necessaria, dal punto di vista economico o scientifico, una delega a un organo di controllo e di certificazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.