Lexipedia

11.3253 · Mozione · 2011-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto, affinché i cantoni, in qualità di proprietari di maggioranza della Banca nazionale svizzera, siano meglio rappresentati nel consiglio di banca. A tale scopo il numero dei rappresentanti dei cantoni deve superare la metà dell'effettivo del consiglio di banca.

Begründung

La maggioranza delle azioni della Banca nazionale svizzera sono detenute dai cantoni e dalle banche cantonali. L'utile della Banca nazionale, che supera la distribuzione dei dividendi, è distribuito in ragione di due terzi ai cantoni e di un terzo alla Confederazione. L'ammontare della distribuzione dell'utile a Confederazione e cantoni è stabilito per un determinato periodo. I piani finanziari dei cantoni ne tengono conto. A causa dell'evoluzione dei tassi di cambio, nel 2010 la Banca nazionale ha registrato nel suo bilancio una perdita storica di 21 miliardi di franchi. Nonostante nel 2011 le distribuzioni a Confederazione e cantoni sembrino garantite, l'evoluzione futura è più che incerta. Per i cantoni questa situazione è difficile, in quanto ai fini della pianificazione finanziaria a medio termine la distribuzione dell'utile non è altro che un punto interrogativo. Con l'adesione della Svizzera ai nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale il contributo della Banca nazionale passa dagli attuali 2,5 miliardi di franchi a circa 18 miliardi di franchi. Questo massiccio aumento cela il rischio che anche in futuro la Banca nazionale faccia registrare enormi perdite. Queste decisioni concernono in prima linea gli azionisti, ossia i cantoni. Pertanto la partecipazione dei cantoni quali azionisti di maggioranza deve essere potenziata. I loro interessi devono essere rappresentati meglio nel consiglio di banca, per cui il numero dei rappresentanti dei cantoni deve essere aumentato a oltre la metà dell'effettivo del consiglio di banca. In futuro i crediti miliardari non potranno più essere decisi semplicemente dal Parlamento, senza aver sentito in merito i cantoni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la Costituzione federale e la legge sulla Banca nazionale svizzera (LBN), la Banca nazionale ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi tenendo conto dell'evoluzione congiunturale. La gestione degli attivi - amministrati secondo principi professionali - sottostà al primato della politica monetaria e valutaria. Conseguire utili non rientra tra gli incarichi principali della Banca nazionale; tuttavia, si può partire dal presupposto che essa a lungo termine conseguirà risultati positivi, anche se non ogni anno.

La Costituzione federale istituisce anche la competenza della Confederazione in ambito di politica monetaria e valutaria, gestita dalla Banca nazionale nell'interesse generale del Paese. Il fatto che la maggioranza delle azioni siano in possesso dei cantoni ha in primo luogo motivazioni storiche.

Nel quadro della revisione totale della legge sulla Banca nazionale del 2002 sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti tra l'altro la nomina e la composizione del consiglio di banca; vi possono essere elette personalità con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Il consiglio di banca è composto da undici membri, di cui sei nominati dal Consiglio federale e cinque dall'Assemblea generale. Stando alla legge, i cantoni non hanno alcun diritto di rappresentanza in seno al consiglio di banca, benché finora più rappresentanti cantonali ne abbiano sempre fatto parte. Il consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale, segnatamente nell'ottica dell'osservanza della legge, dei regolamenti e delle direttive, indipendentemente dalla sua composizione. Il consiglio di banca approva anche l'ammontare degli accantonamenti che la Banca nazionale è tenuta a costituire. Le decisioni in merito alla politica monetaria, che comprendono anche gli eventuali interventi sul mercato dei cambi, non spettano tuttavia al consiglio di banca, bensì alla Direzione generale. Anche la competenza di concludere affari con organizzazioni internazionali, come la concessione di crediti, spetta alla Direzione generale in collaborazione con la Confederazione anziché al consiglio di banca, indipendentemente dalla sua composizione.

Gli utili distribuibili rappresentano un valore residuo che rimane dopo la costituzione di accantonamenti. Gli accantonamenti consentono di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria e valutaria (art. 30 LBN). Anche la Costituzione prevede che la Banca nazionale debba costituire riserve monetarie sufficienti (art. 99 cpv. 3 Cost.). Dato che secondo l'esperienza gli utili della Banca nazionale possono subire forti oscillazioni, la Banca nazionale e il Dipartimento delle finanze stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile a Confederazione e cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine (art. 31 cpv. 2 LBN). I cantoni ne sono previamente informati. A tal proposito occorre osservare che circa a partire dal 2002 la distribuzione dell'utile è stata superiore rispetto al potenziale di utile a lungo termine, stimato dalla Banca nazionale - ad esempio nel quadro dell'iniziativa COSA - a circa un miliardo di franchi. Questa maggiore distribuzione è dovuta in particolare alla modifica della stima delle riserve di oro.

Stando alle spiegazioni addotte, la normativa in vigore sulla composizione del consiglio di banca risulta essere tuttora appropriata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.