11.3259 · Mozione · 2011-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sospendere temporaneamente l'attuazione del divieto di utilizzare resti di cucina e ristorazione per alimentare gli animali, la cui entrata in vigore è prevista al 1° luglio 2011, e a permettere l'utilizzo controllato dei resti di cucina e ristorazione fino a quando l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) non avrà chiarito a quali condizioni l'UE rilascia autorizzazioni eccezionali.
Begründung
Su pressione dell'UE è stato vietato l'utilizzo dei resti di cucina e ristorazione per alimentare gli animali, poiché solo così si può garantire l'equivalenza delle normative sulle epizoozie tra l'UE e la Svizzera. Le attuali direttive svizzere, tra l'altro, sono da considerarsi almeno equivalenti. Nel frattempo si è venuti a conoscenza del fatto che l'UE rilascia ad alcuni Paesi delle autorizzazioni eccezionali per l'utilizzo di resti di cucina e ristorazione.
A livello di tecnologie la Svizzera è leader nella lavorazione di resti alimentari. Il rischio di epizoozie sussiste unicamente nella fase di raccolta delle materie e nella loro lavorazione in seguito. L'idea di unire i resti di cucina e ristorazione nella lavorazione della biomassa è un modo di procedere insensato in termini sia etici che ecologici, poiché rimane invariato il percorso dalla raccolta alla lavorazione della biomassa, e di conseguenza anche il rischio di epizoozie.
Il divieto comporta costi di produzione più elevati, poiché è necessario importare migliaia di tonnellate di soia, il cui prezzo, tra l'altro, aumenterà nel corso dei prossimi anni a causa della crescente richiesta. Ne conseguirà un aumento dei prezzi generale con effetti sul prezzo dei suini.
Una sospensione temporanea consentirebbe all'UFV di chiarire le condizioni alle quali l'UE rilascia le autorizzazioni eccezionali e se la Svizzera può aspirare ad ottenere una tale autorizzazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accordo del 21 luglio 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) agevola le relazioni di scambio in quest'ambito anche grazie al reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni. Nel settore veterinario l'equivalenza delle prescrizioni è riconosciuta sin dal dicembre 2006 per tutti i prodotti di origine animale. Su tale base oggi è possibile importare ed esportare tutte le derrate alimentari di origine animale - quali formaggio e prodotti a base di carne - senza certificati ufficiali.
L'applicazione di questo principio di equivalenza concerne anche il divieto di alimentare i suini con resti di cucina e ristorazione. Per ridurre il rischio di epizoozie l'UE, già nel 2002, ha vietato l'utilizzazione di scarti alimentari per l'alimentazione degli animali. Il periodo transitorio stabilito per la Svizzera scade alla fine di giugno 2011.
La sospensione di tale divieto in Svizzera comporterebbe la reintroduzione dell'obbligo di certificato e dei controlli veterinari per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti di origine animale. Inoltre, ciò richiederebbe controlli dispendiosi per garantire che non vengano esportati né suini nutriti con resti alimentari, né le loro carni o le frattaglie derivate dalla loro macellazione.
Le prescrizioni dell'UE non prevedono la possibilità di rilasciare autorizzazioni speciali che consentano l'utilizzo di resti di cucina e ristorazione per alimentare gli animali. Ciò è stato più volte esplicitamente confermato dalla Commissione europea, rendendo superfluo l'ottenimento di ulteriori chiarimenti al riguardo.
Utilizzando i resti alimentari per la produzione di biogas si riduce considerevolmente il pericolo di propagazione di epizoozie limitando le possibilità di un diretto contatto con le aziende in cui sono tenuti animali. Le prescrizioni concernenti gli impianti agricoli di produzione di biogas prevedono che le attività legate alla detenzione degli animali e quelle inerenti alla trasformazione della biomassa siano nettamente separate.
Occorre infine ricordare che tale divieto non significa un divieto generale di alimentare gli animali con resti alimentari. In particolare è tuttora consentito l'utilizzo di siero di latte, vinacce e scarti alimentari vegetali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.