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11.3263 · Mozione · 2011-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, capitolo 5, coordinamento delle prestazioni) in modo tale da garantire la continuità delle cure e delle prestazioni, nonché il loro finanziamento, al momento del passaggio da un'assicurazione sociale all'altra, quando lo stato di salute del beneficiario della prestazione non è mutato e in particolare quando si tratta della cura di infermità congenite.

Begründung

L'articolo 13 della legge federale su l'assicuarazione per l'invalidità (LAI) sancisce il diritto delle persone ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. La legge fissa un limite rigido, corrispondente al compimento dei 20 anni. Una volta raggiunto questo limite non si ha più diritto ai provvedimenti sanitari. Può però succedere che la malattia perduri, o addirittura peggiori, e che quindi la necessità di cure non diminuisca (è spesso il contrario!): una tale interruzione del regime di assicurazione sociale di riferimento può pertanto rivelarsi problematica.

È il caso, ad esempio, del passaggio dall'assicurazione invalidità (AI) all'assicurazione malattie (LAMal/AOMS), che può comportare importanti cambiamenti nella relazione fra l'assicurazione sociale e la persona bisognosa di cure. Fra i problemi con cui sono spesso confrontate le persone interessate segnaliamo:

- il difficile coordinamento fra le assicurazioni sociali, al momento in cui termina il contributo dell'Al, segnatamente in materia di diritti acquisiti (per evitare un razionamento delle prestazioni);

- gli oneri finanziari supplementari legati alla franchigia e all'aliquota percentuale della LAMal, ma anche il non pagamento delle spese necessarie e assunte dall'AI (veicolo speciale, spese di trasferimento, alimenti speciali per taluni tipi di invalidità congenita);

- la riconsiderazione di taluni trattamenti (per esempio, la fisioterapia) o di taluni medicamenti, ciò che solleva la delicata questione riguardante il razionamento delle cure;

- l'interruzione dei trattamenti, se non addirittura complicazioni amministrative e discussioni senza fine per farsi riconoscere dalla LAMal trattamenti dispensati a lungo nel tempo e riconosciuti dall'AI.

Queste situazioni sono ingiuste perché non tengono conto dell'evoluzione della malattia e provocano un trasferimento di oneri direttamente sulle economie domestiche. Inoltre sono talvolta degli espedienti che aprono la porta al razionamento delle cure. In materia di infermità congenite è dunque importante garantire il miglior coordinamento possibile fra le assicurazioni sociali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il coordinamento fra le assicurazioni sociali, soprattutto per quel che concerne la presa a carico delle infermità congenite, è assicurato. L'assicurazione invalidità (AI) copre i costi dei trattamenti medici destinati a curare le malattie congenite fino a quando il paziente non ha 20 anni. Dopo di che, è l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a dover rimborsare a queste persone le prestazioni come in caso di malattia (art. 27 della legge sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). In altre parole, i trattamenti delle infermità congenite sono rimborsati dall'AOMS se le condizioni legali e in particolare i requisiti dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità sono soddisfatti. Tra le prestazioni dell'AOMS previste dalla legge, figurano in particolare le cure mediche, i medicamenti, le analisi, i mezzi e gli apparecchi, nonché la fisioterapia. Per i medicamenti, le analisi, i mezzi e gli apparecchi, l'articolo 52 capoverso 2 LAMal prevede esplicitamente che in materia di infermità congenite l'assicurazione malattia prenda a carico le stesse prestazioni dell'assicurazione invalidità. La revisione dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) ha anche permesso di eliminare alcuni ostacoli amministrativi nel coordinamento fra le assicurazioni sociali (p. es. il medico non è più obbligato a rinnovare sistematicamente la prosecuzione del trattamento fisioterapico per i pazienti affetti da mucoviscidosi che non hanno più diritto alle prestazioni AI).

In tale contesto, sia il Consiglio nazionale sia la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) hanno rinunciato a dare seguito nelle loro deliberazioni all'iniziativa parlamentare 07.451, "Assicurazione invalidità. Diritto alla cura delle infermità congenite dopo i 20 anni". Nella sua risposta alla mozione 09.3977 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), "Assicurazione invalidità. Diritto alla cura delle infermità congenite dopo i 20 anni", che ha fatto seguito al deposito dell'iniziativa parlamentare 07.451, il Consiglio federale ha esposto la sua posizione in merito alla garanzia della continuità della terapia a carico dell'assicurazione sociale e alla non interruzione dell'assunzione dei costi a carico dell'assicurato. Come il Consiglio federale, il Consiglio degli Stati ha ritenuto che la continuità della copertura del trattamento da parte delle assicurazioni sociali sia essenzialmente garantita e ha respinto la mozione.

Il Consiglio federale resta dell'avviso che non sussista alcuna necessità di intervenire in quest'ambito, soprattutto perché manca una giustificazione oggettiva per un trattamento speciale delle infermità congenite rispetto alle "altre" malattie. Per quanto concerne gli oneri finanziari derivanti dal cambiamento di copertura di assicurazione sociale, il fatto di non tenere conto della parte a carico dell'assicurato LAMal (franchigia e aliquota percentuale) nei casi di infermità congenite porterebbe a un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati, in particolare nei confronti delle persone affette da malattie gravi o croniche. La partecipazione ai costi nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è limitata in tutti i casi e per tutte le persone (franchigia, aliquota percentuale).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.