11.3267 · Interpellanza · 2011-03-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera partecipa periodicamente con delegazioni ufficiali a conferenze internazionali, per esempio a quelle dell'ONU. In proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In base a quali criteri vengono scelti i membri delle delegazioni?
2. Esistono quote per la loro composizione?
3. Esistono prescrizioni per garantire che le donne siano sufficientemente rappresentate?
4. Esistono prescrizioni riguardanti la partecipazione di organizzazioni non governative alle delegazioni?
5. Chi sceglie le organizzazioni non governative e in base a quali criteri?
6. Esistono regole in merito alla partecipazione dei parlamentari a queste commissioni?
7. Il Consiglio federale potrebbe consentire ai politici di partecipare alle delegazioni ed elaborare una regolamentazione chiara in materia?
8. Come viene garantita la trasparenza verso l'esterno, in modo tale che le organizzazioni specializzate possano inoltrare le loro raccomandazioni alle delegazioni svizzere?
9. Che cosa pensa il Consiglio federale della richiesta di pubblicare, per motivi di trasparenza, la composizione delle delegazioni svizzere che partecipano alle conferenze internazionali, per esempio sul sito Internet delle autorità federali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'invio di delegazioni a conferenze internazionali è disciplinato nelle direttive del Consiglio federale del 1° febbraio 2006 (FF 2006 2309, qui di seguito "direttive").
La composizione delle delegazioni dipende dalle esigenze della conferenza. Occorre tener conto in primo luogo delle competenze tecniche nonché dell'esperienza negoziale dei partecipanti. Per motivi di efficienza, il numero di delegati deve essere il più contenuto possibile. I partecipanti devono completarsi a vicenda e garantire congiuntamente una visione globale sugli oggetti del negoziato e sulle loro implicazioni giuridiche e politiche sul piano nazionale.
2. Esigenze specifiche possono scaturire dalla natura della conferenza ( ad es. la struttura tripartita dell'OIL). In generale, in una delegazione non dovrebbero figurare più di tre rappresentanti di associazioni, organizzazioni non governative o cantoni. Vi sono poi dei principi da rispettare quanto al rapporto tra membri di sesso femminile e maschile (cfr. domanda 3) nonché alla partecipazione di membri esterni (cfr. domande 4 e 5).
3. L'ufficio federale responsabile della delegazione deve provvedere affinché le donne siano adeguatamente rappresentate, mirando a una parità fra membri di sesso femminile e maschile. Al tempo stesso devono sempre essere rispettate le istruzioni del Consiglio federale concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell'amministrazione federale (FF 2003 1306).
4./5. Il Consiglio federale o i dipartimenti possono consultare in qualsiasi momento organizzazioni o persone esterne all'amministrazione federale. Tale principio figura all'articolo 57 LOGA (RS 172.010) ed è ripreso nelle direttive per le organizzazioni non governative. Rappresentanti di organizzazioni non governative possono essere coinvolti nei lavori preparatori e successivi delle conferenze internazionali nonché essere inclusi nelle delegazioni stesse, a condizione che possano fornire un contributo essenziale alla definizione della politica della Svizzera e siano disposti e in grado di contribuire a integrare nella politica interna l'oggetto di politica estera trattato.
I rappresentanti delle organizzazioni non governative sono designati dalle rispettive organizzazioni d'intesa con l'ufficio responsabile. Le spese della partecipazione di rappresentanti esterni sono di norma assunte dalle rispettive organizzazioni.
6./7. Le norme attuali non prevedono una rappresentanza generalizzata di parlamentari o politici nelle delegazioni, ma non la escludono neanche. Una rappresentanza generalizzata nelle delegazioni sarebbe tuttavia in contrasto con la ripartizione politica dei compiti, in base alla quale la gestione dei negoziati è di competenza dell'esecutivo, mentre al legislativo spetta approvare i risultati di tali negoziati.
La collaborazione con il Parlamento è disciplinata all'articolo 152 LParl (RS 171.10), ai sensi del quale, in merito alle direttive e alle linee direttrici concernenti il mandato per i negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta preliminarmente in particolare le commissioni competenti per la politica estera e le informa sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.
La legge federale concernente la partecipazione dei cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC, RS 138.1) prevede un disciplinamento speciale per i rappresentanti dei cantoni: questi ultimi vanno coinvolti nei lavori preparatori o nelle delegazioni, segnatamente quando i negoziati riguardano competenze cantonali.
8./9. Le organizzazioni specializzate esterne sono libere di indirizzare raccomandazioni alle autorità federali in qualsiasi momento. Suggerimenti competenti sono sempre ben accetti.
Considerando le numerose piccole e grandi conferenze a cui partecipa la Svizzera e il fatto che nella maggior parte dei casi i partecipanti sono esclusivamente collaboratori federali, una pubblicazione sistematica della composizione delle delegazioni alle conferenze internazionali appare sproporzionata. Sarebbero eccessive rispetto al valore informativo di tali elenchi in particolare le spese legate alla gestione di una pagina Internet ad hoc.
Risposta del Consiglio federale.