11.3287 · Mozione · 2011-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di avviare misure appropriate per evitare che persone molto indebitate contraggano, all'insaputa e a scapito di terzi, ulteriori obbligazioni che non sono in grado di onorare.
Begründung
Di norma chi intende affittare un'abitazione deve presentare un estratto del registro esecuzioni e fallimenti prima di poter stipulare il contratto. La situazione è diversa nel caso dell'acquisto di servizi e della maggior parte dei beni. All'atto pratico sarebbe eccessivo se ogni impresa dovesse esigere sempre l'estratto del registro esecuzioni e fallimenti prima di stipulare un contratto d'acquisto o di eseguire una transazione. Ne consegue che persone già molto indebitate e gravate da attestati di carenza beni o persino oggetto di una procedura esecutiva possano comunque effettuare acquisti che non sono in grado di pagare. Nella maggior parte dei casi il danno risultante deve essere assunto dal venditore, spesso piccole e medie imprese.
Ciò potrebbe essere evitato rendendo più trasparente l'economia dei debiti. Mentre si discute se mettere alla gogna i debitori dell'imposta, a quanto pare finora non si è parlato di nessun inasprimento nei confronti dei debitori che devono importi elevati a privati. Nell'era dell'informatica e dello scambio di informazioni, per migliorare la situazione si potrebbe istituire un registro centrale dei debitori, che potrebbe essere consultato elettronicamente da coloro, perlomeno le PMI, che possono far valere un interesse specifico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I debitori che non onorano gli impegni assunti o lo fanno in ritardo rappresentano un notevole problema per l'intera economia. Questo fenomeno interessa anche gran parte delle PMI. Tuttavia un creditore avveduto può ridurre al minimo tali perdite già oggigiorno: in caso di negozi importanti può evitare tali perdite ricorrendo alle fonti ufficiali (uffici d'esecuzioni, uffici controllo abitanti, foglio ufficiale di commercio, eventualmente anche agli uffici del registro fondiario e di tassazione) e non ufficiali (bilanci, rapporti d'esercizio, pubblicazioni da parte di terzi, informazioni da parte di associazioni settoriali e referenze di clienti). Nella prassi rivestono inoltre particolare importanza le informazioni economiche e di solvibilità, stilate da fornitori privati e messe gratuitamente a disposizione dalle cerchie interessate. Le PMI hanno quindi la possibilità di procurarsi le informazioni necessarie. Va inoltre osservato che secondo gli articoli 22 e seguenti della legge federale sul credito al consumo (RS 221.214.1) per diverse operazioni di credito (crediti al consumo, contratti di leasing per l'uso privato, carte di credito e carte-cliente nonché contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente se vincolati a un'opzione di credito) deve essere necessariamente effettuato un esame della capacità creditizia del consumatore.
Va inoltre osservato che dal 1° gennaio 2011 tutti gli uffici d'esecuzione svizzeri sono collegati tra loro tramite il pool e-LEF. Per la prima volta è dunque possibile, sotto il profilo tecnico, istituire su scala nazionale un estratto del registro esecuzioni e fallimenti di gran lunga più informativo, per i creditori, rispetto all'attuale estratto del registro. Quest'ultimo, infatti, indica soltanto le esecuzioni pendenti presso l'ufficio interrogato. Per poter istituire un registro nazionale, occorre inoltre una corrispondente base legale e un progetto che definisca come riunire i registri locali esistenti. L'Ufficio federale di giustizia sta attualmente procedendo agli accertamenti necessari.
Viste le citate possibilità di acquisire informazioni e il previsto ampliamento dell'estratto esecuzioni e fallimenti, il Consiglio federale non vede alcun motivo per istituire un nuovo registro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.