11.3298 · Mozione · 2011-03-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare, con delle prescrizioni specifiche, l'obbligo per i cantoni di emanare disposizioni in materia di standard di consumo per gli edifici (contemplato nell'articolo 9 della legge sull'energia), affinché alla quota delle energie rinnovabili negli edifici vengano applicati, su tutto il territorio nazionale, standard ugualmente elevati e conformi al livello della tecnica delle nuove costruzioni. In particolare, occorre disciplinare in modo uniforme un impiego minimo dell'energia solare basato sulle tecnologie più recenti. Attualmente almeno il 50 per cento dell'acqua calda può essere prodotto attraverso l'energia eliotermica.
Begründung
Sfruttando il calore solare si può ridurre il consumo di energia elettrica o di olio per il riscaldamento in modo molto efficace ed ecocompatibile. Il potenziale di questa fonte energetica è, infatti, molto elevato: il 50-70 per cento dell'acqua calda dell'intero territorio svizzero potrebbe essere prodotto con l'energia solare. Nel frattempo, gli investimenti in questo settore, in particolare quelli destinati alle nuove costruzioni, sono redditizi per tutta la durata di vita di queste ultime. Per questo motivo, ad essere necessari non sono tanto i contributi diretti dei cantoni, ma soprattutto la diretta attuazione degli standard attraverso rigide prescrizioni relative agli edifici. Come emerge dalla comparazione delle quote svizzere relative alla produzione di acqua calda attraverso l'energia solare con quelle dei Paesi confinanti, in questo settore il nostro Paese ha ancora un grande ritardo da colmare. Numerosi cantoni (ad es. Basilea Campagna e il canton Ginevra) sono molto avanti e fissano standard più attuali. Ora è giunto il momento che anche i restanti cantoni si allineino sulla base delle prescrizioni federali proposte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene giusto impiegare in modo sistematico il calore solare laddove ciò sia opportuno. Il potenziale teorico in questo settore è effettivamente considerevole. Purtroppo, gli impianti tecnici necessari a tale scopo non raggiungono ancora il margine di redditività, ragion per cui occorre continuare a promuovere il calore solare con gli strumenti esistenti.
Conformemente all'articolo 89 della Costituzione federale, le prescrizioni nel settore degli edifici e degli impianti domestici rientrano in primo luogo nel settore di competenza dei cantoni. Le prescrizioni specifiche richieste con la mozione non possono più essere considerate prescrizioni sussidiarie della Confederazione, dal momento che riguarderebbero gli aspetti principali del consumo energetico negli edifici. Pertanto, queste potrebbero essere emanate dalla Confederazione soltanto a seguito di una modifica della Costituzione. Attualmente tutti i cantoni incentivano l'impiego del calore solare, direttamente, con contributi finanziari e/o, indirettamente, mediante attività d'informazione e consulenza. Il Consiglio federale non ritiene né adeguata né efficace una prescrizione della Confederazione sull'impiego di una determinata tecnologia. Il Consiglio federale vorrebbe, invece, continuare sulla via intrapresa ricorrendo a obiettivi generali come, ad esempio, la limitazione della quota di energie non rinnovabili. Una regolamentazione in tal senso è contenuta nell'articolo 9 capoverso 3 lettera a della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0) e nel modello di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC 2008). Nel frattempo, questa prescrizione è stata adottata da quasi tutti i cantoni nelle proprie legislazioni. Pertanto, spetta ai committenti dei lavori scegliere, caso per caso, la tecnologia ottimale. Al riguardo, occorre considerare che non sempre è opportuno impiegare il calore solare negli edifici in cui sono già impiegati altre energie rinnovabili oppure calore residuo.
Visti l'articolo 9 capoverso 3 lettera a della LEne e il modello MoPEC, la richiesta avanzata nella mozione è da ritenersi ampiamente soddisfatta o in fase di attuazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.