11.3301 · Interpellanza · 2011-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
È scientificamente dimostrato che il fatto di crescere in una situazione di violenza domestica mette a repentaglio il bene del bambino. Spesso una tale minaccia non cessa con la separazione dei genitori. In molti casi, infatti, la relazione del figlio con il genitore violento è gravata da sentimenti quali paura, odio o conflitti di lealtà. In occasione dei contatti personali i figli devono talvolta assistere a minacce o violenze nei confronti del genitore vittima o rischiano di subirle direttamente. In caso di violenza domestica occorre pertanto chiarire in modo accurato come disciplinare i contatti personali, attribuendo la priorità alla sicurezza del genitore vittima e soprattutto dei figli, anche se l'autorità parentale congiunta dovesse diventare la regola.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- In quanti casi la violenza domestica si protrae dopo la separazione? Di quanti minori si tratta?
- In che modo si tiene conto del diritto del minore alla protezione (sancito nell'articolo 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo) nell'ambito dell'attuale revisione del Codice civile, in particolare per quanto riguarda la prevista autorità parentale congiunta?
- In che modo si tiene conto della questione della sicurezza (della persona vittima di violenza e dei figli) nell'ambito della revisione del Codice civile?
- In che modo si terrà conto della volontà dei minori secondo l'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo al momento di pronunciare decisioni in materia di autorità parentale?
- Il Consiglio federale condivide l'opinione di vari partecipanti alla consultazione, secondo cui l'autorità parentale andrebbe revocata alla persona che ricorre ripetutamente alla violenza domestica?
- In che modo si garantisce che il giudice riconosca e consideri la violenza domestica al momento di pronunciare una decisione in materia di autorità parentale?
- Quali esperienze sono state maturate all'estero riguardo all'autorità parentale congiunta in caso di violenza domestica? Come sono incluse nel nuovo disegno di legge?
- La prassi mostra che le persone che esercitano la violenza non sono consapevoli di mettere in pericolo il figlio. In che modo è possibile vincolare a condizioni i contatti personali del genitore violento con il figlio (programmi rieducativi destinati agli autori, potenziamento delle competenze genitoriali)?
- Come è valutato, dopo la sua entrata in vigore, un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale congiunta, tenendo conto della violenza domestica?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sta preparando il messaggio concernente l'autorità parentale congiunta, nell'ambito del quale si esprimerà anche sulla relazione fra violenza domestica ed autorità parentale. Di conseguenza, la risposta alla presente interpellanza si limita alle questioni che non riguardano tale progetto legislativo.
Statistica sulla violenza domestica
Dalla statistica criminale di polizia (SCP) risulta che nel 2010 le vittime di violenza domestica sono state 9233, tra cui 2306 ex partner e 1008 bambini o adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Da informazioni fornite dal servizio d'intervento contro la violenza domestica del cantone di Zurigo risulta inoltre che, tra il 2007 e il 2008, nel 53 per cento dei casi d'intervento della polizia per violenza coniugale erano presenti minori.
Diritto alle relazioni personali e misure di protezione del figlio
La legge stabilisce che i genitori non affidatari e i figli minorenni hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC). Questo diritto deve in primo luogo corrispondere all'interesse del figlio. Di conseguenza, qualora il suo esercizio si riveli pregiudizievole al minore, segnatamente in caso di violenza domestica, l'autorità competente (il giudice della separazione/del divorzio o l'autorità tutoria) adotta misure per la protezione del suo bene (art. 307 segg. CC). In questo ambito la legislazione prevede l'applicazione della massima d'ufficio e della massima inquisitoria in senso stretto. Ciò significa che l'autorità non è vincolata alle domande delle parti e può ordinare ogni indagine utile o necessaria all'accertamento dei fatti. L'autorità dispone inoltre di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del tipo d'intervento da adottare. Questo le permette di ordinare le misure che meglio convengono al caso concreto. A titolo di esempio, l'autorità può limitare la durata e/o la frequenza del diritto di visita, ordinare una curatela di sorveglianza del diritto alle relazioni personali, ordinare l'esercizio del diritto di visita in un ambiente protetto e sotto sorveglianza (per esempio presso un punto di incontro), imporre al titolare del diritto di visita di sottoporsi a una terapia o a un programma di gestione della violenza (cfr. decisione del Tribunale federale del 9 dicembre 2009, 5A_457/2009), oppure sospendere o revocare il diritto di visita. Queste misure possono anche venire combinate. Se lo reputa opportuno per il bene del minore, l'autorità può infine privare un genitore della custodia del figlio e privarlo dell'autorità parentale.
Peraltro, il Servizio per la lotta alla violenza (SLV) dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) esamina unitamente all'Ufficio federale di giustizia (UFG), così come previsto nel rapporto del Consiglio federale "Violenza nei rapporti di coppia" del 13 maggio 2009 (postulato Stump 05.3694), offerte di formazione continua per i giudici sul tema della violenza domestica (misura N). Su incarico del SLV e dell'UFG, il centro di competenza di psicologia giuridica ("Kompetenzzentrum für Rechtspsychologie") dell'Università di San Gallo sta preparando un corso di perfezionamento che si svolgerà probabilmente nel 2012. La specializzazione dell'autorità di protezione dei minori prevista dal nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori (art. 440 nCC) , che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, contribuirà anch'essa a una migliore protezione dei figli.
Autorità parentale congiunta e violenza domestica: esperienze maturate all'estero
Il Consiglio federale non dispone d'informazioni ufficiali a questo proposito. Ha però preso atto dei primi rapporti stilati da organizzazioni non governative (ONG) sulle esperienze maturate in Paesi che prevedono già l'autorità parentale congiunta.
Risposta del Consiglio federale.