11.3311 · Interpellanza · 2011-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
È recentemente emerso che la riforma II dell'imposizione delle imprese avrà delle conseguenze finanziarie negative incredibilmente più elevate di quanto previsto. Prego dunque il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è l'ammontare massimo di cui il gettito fiscale della Confederazione rischia di essere amputato in ragione del passaggio, indotto dalla riforma II dell'imposizione delle imprese, dal valore nominale al principio degli apporti di capitale?
2. Qual è l'ammontare massimo di cui il gettito fiscale dei cantoni rischia di essere amputato in ragione dell'attuazione di questo elemento della riforma II dell'imposizione delle imprese?
3. Oltre alle perdite di gettito fiscale dovute ai rimborsi dell'aggio da parte di imprese svizzere, bisogna anche temere che azionisti svizzeri di imprese straniere approfittino dei versamenti di aggio esentati da imposta?
4. Quali quote rappresentano le imprese quotate in borsa e le PMI sul totale delle riserve costituite con apporti di capitale, che ammontano a centinaia di miliardi di franchi?
5. Qual è l'apprezzamento del Consiglio federale riguardo la mancanza di informazioni alla popolazione sulle conseguenze del voto al momento della votazione popolare e riguardo il risultato serrato del voto?
6. Il Consiglio federale è disposto a mettere in discussione l'effetto retroattivo?
7. Quali sono le misure che il Consiglio federale intende prendere per garantire in futuro la piena e completa informazione della popolazione sulle conseguenze delle votazioni popolari?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Per la Confederazione risultano minori entrate sul fronte dell'imposta preventiva e dell'imposta sul reddito. Dato che nel 2011 viene rimborsata l'imposta preventiva sui pagamenti di dividendi dell'anno precedente e che a seguito dei rimborsi di capitale effettuati in luogo della distribuzione dei dividendi non affluiscono nuove entrate a titolo di imposta preventiva, per lo stesso anno risultano minori entrate una tantum pari a 1,2 miliardi di franchi. Questo crollo è da ricondurre ai rimborsi, attualmente noti di apporti di capitale, che ammontano a 8 miliardi di franchi e effettuati nel 2011. I 2,8 miliardi di franchi mancanti nelle entrate di quest'anno (35 per cento di 8 miliardi di franchi) sono parzialmente compensati dalla riduzione degli acconti per circa 1,6 miliardi di franchi. Al termine del periodo di rimborso del capitale, queste minori entrate saranno di nuovo controbilanciate da maggiori entrate una tantum pari a 1,2 miliardi di franchi, in quanto a quel momento sarà ridistribuito un dividendo imponibile e non si riscontrerà nessun rimborso imputabile all'anno precedente. Il periodo di rimborso del capitale è la fase in cui il rimborso esentasse a carico delle riserve da apporti di capitale sostituisce il versamento di dividendi imponibili provenienti dagli utili realizzati, fino al momento in cui la riserva da apporti di capitale è completamente esaurita. Fintanto che le imprese si trovano in questa fase, si stima che inizialmente dall'imposta preventiva risulteranno ulteriori minori entrate annuali comprese tra 200 e 300 milioni di franchi per poi diminuire nel corso di questa fase. Le minori entrate sono dovute al fatto che secondo valori empirici, circa il 10 per cento dei proventi dell'imposta preventiva non vengono rimborsati. Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, le minori entrate della Confederazione ammontano in un primo tempo a 70-100 milioni di franchi. A prescindere dall'effetto una tantum dell'imposta preventiva, che a lungo termine risulterà nullo, la Confederazione dovrà attendersi a medio termine minori entrate comprese tra 270 e 400 milioni di franchi all'anno, mentre sul fronte dell'imposta sul reddito cantoni e comuni dovranno prendere in considerazione minori entrate di 140-200 milioni di franchi all'anno. Queste stime si basano sui rimborsi attualmente noti di 8 miliardi di franchi all'anno. Non è possibile prevedere come evolveranno i rimborsi nei prossimi anni.
3. Il rimborso esentasse a carico delle riserve da apporti di capitale non è limitato alle sole società di capitali svizzere. È esentato dall'imposta sul reddito anche il rimborso di apporti di capitale effettuato da società di capitali estere a titolari di diritti di partecipazione residenti in Svizzera. Il fatto che fino al 1° gennaio 2011, i rimborsi tramite riserve da apporti di capitale siano stati considerati dal diritto tributario elvetico, in violazione del sistema, come reddito imponibile, non permette di concludere che gli azionisti ne abbiano nuovamente tratto profitto.
4. In base ai documenti a disposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, alla fine del mese di aprile del 2011, 250 società hanno notificato riserve da apporti di capitale per un totale di 262 miliardi di franchi. Di questi, 196 miliardi di franchi sono ripartiti tra 82 società con azioni (quotate in borsa). Dato che la riserva da apporti di capitale deve essere allibrata nel bilancio commerciale dell'esercizio che termina nell'anno civile 2011, le società possono notificare l'ammontare delle riserve da apporti di capitale entro 30 giorni dall'approvazione del conto annuale, ossia entro la metà del 2012 se l'esercizio corrisponde all'anno civile.
5. L'informazione secondo cui erano da attendersi minori entrate dal principio degli apporti di capitale è risultata dal messaggio trasmesso al Parlamento ai numeri 8.1.6. e 8.3.1.2: "Non sono praticamente quantificabili le minori entrate che derivano alla Confederazione e ai cantoni ... in seguito all'introduzione del principio degli apporti di capitale ... Si rinuncia perciò a una stima di queste minori entrate." Nell'ambito della campagna che ha preceduto la votazione, la discussione si è focalizzata principalmente su altri temi, segnatamente sull'attenuazione della doppia imposizione economica tramite l'imposizione parziale dei dividendi. In confronto a questo argomento, nella documentazione relativa alla votazione è infatti stato dato poco spazio al principio degli apporti di capitale. Non vi era menzione di eventuali minori ricavi, in quanto mancava la base per quantificarli. In particolare nell'opuscolo sulle votazioni sarebbe stato opportuno ribadire ai cittadini che le minori entrate dovute al principio degli apporti di capitale non potevano essere quantificate. L'assenza di questa informazione ha lasciato intendere che le minori entrate dovute al passaggio dal principio del valore nominale al principio degli apporti di capitale sarebbero state trascurabili. Il Consiglio federale se ne rammarica profondamente. Nessuno ha sollevato o tematizzato la questione riguardante l'ammontare elevato delle riserve da apporti di capitale quale conseguenza degli aumenti di capitale delle società con azioni. Sono stati posti in primo piano gli enormi sforzi profusi per stimare in modo affidabile i minori ricavi della procedura d'imposizione parziale. Dato che nel frattempo sono stati presentati ricorsi, spetta ora ai tribunali pronunciarsi sulla fattispecie.
6. Nelle risposte a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale ha dichiarato la sua disponibilità a esaminare soluzioni di diritto commerciale o tributario volte a vincolare il versamento di riserve da apporti di capitale a determinate condizioni, ancora da definire nel dettaglio. Per motivi di certezza del diritto, il governo ha respinto l'abrogazione della retroattività nelle sue risposte alle mozioni 11.3189 e 11.3199.
7. Nel nostro sistema di democrazia diretta, dare alla popolazione informazioni chiare e complete sui progetti in votazione è fondamentale. Il Consiglio federale si adopera per adempiere i suoi obblighi in merito.
Risposta del Consiglio federale.