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11.3326 · Mozione · 2011-04-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato, nel quadro dei negoziati in corso con altri Stati in vista dell'istituzione di un'imposta liberatoria (in particolare con la Germania e la Gran Bretagna), di concludere soltanto convenzioni che prevedano la possibilità di assistenza amministrativa unicamente per le tipologie di imposta e i valori patrimoniali non assoggettati all'imposta liberatoria. Nel dare seguito alle domande di assistenza amministrativa va protetta la sfera privata dei clienti bancari.

Begründung

Per i soggetti fiscali interessati, l'imposta liberatoria comporta il definitivo adempimento dell'obbligo fiscale per i valori patrimoniali e le fattispecie fiscali rilevanti. Con il pagamento dell'imposta liberatoria, il soggetto fiscale ha soddisfatto in modo esaustivo il proprio obbligo fiscale nei confronti dello Stato di residenza per gli averi in questione. Il versamento dell'imposta liberatoria consente ai contribuenti di adempiere correttamente ai loro obblighi fiscali garantendo loro contemporaneamente la tutela della sfera privata. La procedura di assistenza amministrativa per le tipologie di imposta e i valori patrimoniali che sottostanno all'imposta liberatoria non avrebbe quindi più motivo di sussistere. Questo dato di fatto va considerato nel quadro degli accordi riguardanti l'imposta liberatoria.

Per proteggere la sfera privata dei clienti bancari, vanno adottati opportuni provvedimenti per l'evasione delle domande di assistenza amministrativa concernenti fattispecie fiscali che rientrano nel campo d'applicazione dell'imposta liberatoria o che per altre ragioni risultano ingiustificate. Tali provvedimenti potrebbero ad esempio consistere in una risposta standard dal seguente tenore: "XY non possiede valori patrimoniali in Svizzera presso l'agente pagatore interpellato oppure ha già assolto il proprio obbligo fiscale nell'ambito dell'imposta liberatoria".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera sta predisponendo la firma alle convenzioni sull'imposta liberatoria con Germania e Gran Bretagna. Tali convenzioni mirano a garantire l'effettiva imposizione dei valori patrimoniali di contribuenti tedeschi e britannici residenti in Svizzera e, allo stesso tempo, tengono conto dell'interesse legittimo dei contribuenti a proteggere la propria sfera privata.

Inoltre esse prevedono l'introduzione dell'imposta liberatoria su redditi futuri. In questo modo si intende garantire che determinati proventi, come ad esempio gli interessi, i dividendi o i redditi di capitale vengano tassati alla fonte in Svizzera; mentre per altri introiti come le successioni, i redditi da attività commerciale e altri afflussi di capitale l'imposta liberatoria non è applicabile. Pertanto non è possibile escludere che dopo l'entrata in vigore delle convenzioni ulteriori averi non dichiarati vengano depositati su conti svizzeri. Per garantire la realizzazione degli obiettivi posti dalle convenzioni, dietro richiesta da parte dello Stato cofirmatario devono essere rilasciate informazioni. Le richieste presentate dagli Stati cofirmatari devono contenere l'indicazione del nome del cliente in questione e una motivazione plausibile, mentre non è necessario indicare l'agente pagatore in Svizzera. Questo sistema va ben oltre gli standard minimi attuali dell'OCSE e intende fornire all'autorità fiscale estera la possibilità di verificare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti in merito alla loro esattezza e completezza. In risposta a tale richiesta viene solamente segnalato se il contribuente detiene o ha detenuto un conto oppure un deposito presso un agente pagatore in Svizzera nel periodo di tassazione preso in esame.

Nel quadro di queste convenzioni le richieste d'informazione non devono essere poste in maniera arbitraria; le cosiddette fishing expedition continuano ad essere espressamente escluse. Inoltre, secondo accordo il numero di tali richieste è limitato sulla base di una quota annua.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.