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Possibili conseguenze di un incidente nucleare in Svizzera e informazione alla popolazione

11.3336 · Interpellanza · 2011-04-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La catastrofe di Fukushima ha purtroppo dimostrato ciò che gli esperti sapevano già da tempo, ossia che la tecnologia nucleare è incontrollabile e che questo modo di produrre energia è in assoluto il più pericoloso. È quindi legittimo interrogarsi sulle conseguenze di un incidente a un reattore nucleare e sulle misure adottate in questo caso. Dal dibattito pubblico nato attorno ai recenti avvenimenti emerge che la popolazione non è informata, o non sufficientemente, sui pericoli concreti e sulle conseguenze di tali incidenti. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come sono definite (in millisievert per ora/giorno/anno) le esposizioni alle radiazioni di leggera, media o forte intensità e qual è la differenza tra radioattività e radiazione?

2. A quali pericoli sono esposti gli organismi biologici (essere umano, animali, piante) in caso di esposizione a leggere, medie o forti concentrazioni di radioattività?

3. Quali sono le conseguenze a breve, medio e lungo termine:

a. di un'esposizione alle radiazioni a lungo raggio;

b. di una contaminazione con materiale radioattivo; e

c. di un'incorporazione di sostanze radioattive per via respiratoria o alimentare?

4. Quali sono gli effetti medici e genetici a breve, medio e lungo termine di un'esposizione per le donne in gravidanza e i nascituri (riguardo alle malformazioni e alla trasmissione ereditaria), nonché per lo sperma umano?

5. Come si può capire se si è verificato un incidente a un reattore di una centrale nucleare in Svizzera?

6. Quali misure concrete sono previste e quali vengono effettivamente adottate in caso d'incidente? Come viene informata la popolazione in Svizzera?

7. Quale scenario è previsto in caso di grave incidente a un reattore nucleare, se il suolo svizzero e quindi la nostra acqua potabile e le nostre derrate alimentari vengono contaminate?

8. Quale obbligo d'informazione hanno lo Stato, le autorità e i centri di formazione e come si tiene conto del diritto all'informazione della popolazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è profondamente toccato dai tragici avvenimenti che hanno sconvolto il popolo giapponese e segue la situazione a Fukushima con attenzione. Al riguardo ha raccolto i comunicati ufficiali sul sito Internet www.admin.ch/giappone.

Ritiene essenziale informare la popolazione in caso d'incidente a una centrale nucleare. Le informazioni possono contribuire in modo decisivo a garantire la sicurezza della popolazione. Qui di seguito, il collegio governativo risponde brevemente alle domande concrete; per informazioni più dettagliate rinvia alle pagine Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

1. Non esiste una suddivisione dell'intensità di dose (in sievert per unità di tempo) in debole, media o elevata che abbia validità generale. L'intensità di dose serve a misurare l'intensità delle radiazioni. Per valutare la quantità di radiazione assorbita sono determinanti l'intensità di dose e la durata dell'esposizione. Un'intensità di dose può essere definita debole se non supera 0,1 microsievert all'ora (ciò che corrisponde alla radioattività naturale in Svizzera). Con una lunga esposizione della popolazione a questa densità di dose, il valore limite annuale di un millisievert all'anno non viene superato. Densità di dose medie possono essere rilevate nelle attività professionali. Se durante un periodo lavorativo di 2000 ore l'intensità di dose è inferiore a 10 microsievert all'ora, il valore limite di 20 millisievert all'anno, fissato per le persone esposte professionalmente alle radiazioni, non è superato. Intensità di dose superiori a 100 microsievert all'ora possono essere definite elevate.

Il numero di radionuclidi disintegrati in un'unità di tempo è definito attività. L'unità di misura dell'attività è il becquerel (Bq); un Bq corrisponde a una disintegrazione al secondo. Per radiazione s'intende la diffusione di particelle o di onde.

2. La grandezza idonea per valutare i pericoli di un'esposizione alle radiazioni è la dose. Possono verificarsi danni acuti a un organo soltanto se la dose supera il valore soglia. Quest'ultimo è di circa 500 millisievert (0,5 sievert) per un'esposizione di breve durata (ossia di ore) di organi sensibili. Se tutto il corpo è esposto a radiazioni con dosi superiori a 5 sievert, il tasso di mortalità è del 50 per cento.

Un'esposizione a radiazioni ambientali di origine naturale o generate da apparecchi di diagnosi medica non provoca danni acuti. In questo ordine di dose possono tuttavia verificarsi danni tardivi. Anni dopo l'esposizione possono svilupparsi tumori o insorgere tare ereditarie. Si presume che nessuna soglia di dose possa impedire l'insorgere di difetti geneticamente ereditabili e di tumori. Ciò significa che questo tipo di danni può essere provocato già a partire da dosi deboli, anche se le probabilità sono minime. La possibilità che si verifichino danni tardivi è direttamente proporzionale all'entità della dose assorbita. Pertanto in radioprotezione vige il principio secondo cui le dosi devono essere mantenute ragionevolmente basse, nel limite del possibile.

3. A breve termine le radiazioni possono provocare danni acuti, mentre a lungo termine, come menzionato alla risposta 2, possono causare tumori o tare ereditarie. L'esposizione a radiazioni esterne, la contaminazione della pelle e la respirazione o l'ingestione di sostanze radioattive hanno conseguenze biologiche comparabili. L'UFSP ha pubblicato sul suo sito Internet l'opuscolo "Radioattività e radioprotezione", con informazioni complete che rispondono alle domande poste.

4. Le donne incinte e i nascituri devono essere in ogni caso protetti in modo speciale. I feti e i bambini, così come il patrimonio genetico femminile e maschile sono particolarmente sensibili alle radiazioni ionizzanti. A breve termine queste ultime possono provocare aborti o malformazioni, a lungo termine principalmente malattie tumorali o danni al patrimonio genetico.

5. l'IFSN ritiene che le conseguenze di un guasto o di un incidente grave a un reattore ad acqua leggera di produzione occidentale, come quelli in funzione in Svizzera, si manifesterebbero con maggior lentezza rispetto a quanto è successo in Giappone. Il personale delle centrali svizzere, istruito per adottare le misure appropriate, sarebbe in grado di constatare immediatamente una variazione anomala del funzionamento dell'impianto. I gestori di una centrale nucleare hanno l'obbligo di annunciare immediatamente all'IFSN qualsiasi evento che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza dell'impianto. In caso di emissione di radioattività, le apposite stazioni di misurazione situate nei dintorni delle centrali nucleari reagirebbero facendo scattare l'allarme.

6. Se dovesse verificarsi un incidente in una centrale nucleare in Svizzera o nelle zone limitrofe oltre frontiera, sarebbe messo in atto un piano d'emergenza le cui basi giuridiche sono assicurate dall'ordinanza sugli interventi NBCN (RS 520.17), dall'ordinanza sulla protezione d'emergenza (RS 732.33), nonché dall'ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (RS 520.18).

A seguito di un incidente nucleare in una centrale, i servizi responsabili emanerebbero le informazioni che rientrano nel loro ambito di competenza. In una prima fase, la Centrale nazionale di allarme (CNA), subordinata all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), assume il coordinamento che passa poi rispettivamente allo Stato maggiore federale NBCN e alla Cancelleria federale. La CNA è in grado di fornire le prime informazioni ai media entro due ore dall'inizio dell'evento, dopodiché seguono i regolari aggiornamenti mediante comunicati stampa.

In caso di pericolo per la popolazione è messo in atto un processo di allerta e allarme chiaramente definito. Con sirene e comunicati via radio, la popolazione è avvisata sugli eventi e informata sull'approntamento e la messa in atto delle misure di protezione.

L'articolo 9 dell'ordinanza sugli interventi NBCN disciplina la gestione dell'informazione che, in caso di incidente, incombe al dipartimento o all'ufficio federale competente. L'informazione alla popolazione avviene d'intesa e in coordinamento con i cantoni.

7. Le misure concrete a protezione delle persone sono stabilite nella suddetta ordinanza sugli interventi NBCN. Essa prevede la permanenza in casa, la permanenza protetta o l'evacuazione preventiva. Il dipartimento competente è responsabile dell'informazione che è coordinata dalla Cancelleria federale.

Affinché in caso di emissione la radioattività non contamini la catena alimentare, sono previsti divieti di raccolto e di pascolo. Di norma, le derrate alimentari devono soddisfare i valori limite e di tolleranza previsti nell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (RS 817.021.23).

8. L'obbligo d'informazione del Consiglio federale e delle autorità di controllo è disciplinato in modo chiaro nella legislazione svizzera. Nell'articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale è sancito l'obbligo del Consiglio federale di informare compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività. Questo obbligo è concretizzato nell'articolo 10 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010), in adempimento del quale il Consiglio federale deve provvedere a informare l'opinione pubblica, l'Assemblea federale e i cantoni in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.