Lexipedia

11.3349 · Mozione · 2011-04-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Per poter riunire flessibilità del mercato del lavoro e sicurezza sociale secondo il principio della flessicurezza, il Consiglio federale è incaricato di attuare le seguenti misure:

- passaggio dalla settimana di 45 ore (secondo la legge sul lavoro) o di 40 ore (secondo molti contratti collettivi di lavoro) alla settimana di quattro giorni;

- introduzione di un congedo retribuito di cinque giorni all'anno per la formazione;

- possibilità per ogni lavoratore dipendente di aver diritto a un congedo sabbatico di sei mesi ogni dieci anni di lavoro;

- possibilità di andare in pensione a 62 anni e scelta per coloro che lo desiderano di lavorare fino a 65 anni.

Begründung

La gestione del tempo di lavoro è una delle grandi sfide della nostra società. A causa dell'aumento quasi costante della produttività e di un tasso naturale di disoccupazione che resta comunque significativo, è sempre più evidente che il volume di attività nell'industria e nel settore terziario non permetterà di riassorbire completamente la disoccupazione. Inoltre, la volontà di conciliare lavoro e famiglia è sempre più forte, mentre i bisogni di formazione sono notevoli. Infine, un numero sempre crescente di lavoratori vorrebbe andare in pensione anticipata a causa della pressione fisica e psichica sempre maggiore cui sono sottoposti al termine della loro carriera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il mercato del lavoro svizzero è caratterizzato da una scarsa densità normativa, un alto livello di protezione sociale e un solido partenariato sociale. Questi fattori positivi si traducono in un'elevata partecipazione al mercato del lavoro e in un tasso di disoccupazione contenuto. Nella mozione si chiede l'introduzione di nuove disposizioni che comporterebbero un forte aumento degli oneri salariali. Il Consiglio federale ritiene che le misure proposte indebolirebbero il mercato del lavoro svizzero. Per quanto riguarda i singoli punti, il Consiglio federale risponde come segue:

1. In Svizzera il numero di ore e di giorni di lavoro da fornire è in genere fissato nei contratti di lavoro individuali e nei contratti collettivi stipulati tra i partner sociali. La legislazione federale definisce unicamente i limiti necessari e giustificati a livello di tutela della salute dei lavoratori. La legge sul lavoro limita appunto la durata massima della settimana lavorativa a 45 o a 50 ore settimanali; tale durata può essere superata soltanto in casi eccezionali e a condizioni restrittive. L'introduzione nella legge di una settimana lavorativa di quattro giorno o la riduzione della durata massima a 40 ore non sarebbe giustificata dal punto di vista della tutela della salute; inoltre, queste misure possono portare a una situazione in cui potrebbero essere considerate negoziabili altre disposizioni relative alla tutela della salute, situazione che va in ogni caso evitata.

2./3. Il Consiglio federale si è già pronunciato a varie riprese sulla formazione continua nel diritto del lavoro (l'ultima volta in risposta alla mozione Fehr Mario 09.3744). La formazione professionale continua è nell'interesse delle imprese e dei datori di lavoro e una sua regolamentazione a livello di contratto di lavoro individuale o, in ambito settoriale, di contratto collettivo, risulta più efficace. Ciò vale sia per le formazioni pagate dalle imprese che per i congedi non retribuiti di durata più lunga a scopi formativi. Le soluzioni contrattuali garantiscono che le formazioni continue svolte contribuiscano ad aumentare la produttività dell'impiego. Per contro, l'esistenza di prescrizioni nel diritto del lavoro può portare a formazioni continue non produttive e, pertanto, comportare un aumento dei costi del lavoro.

4. L'età ordinaria di pensionamento AVS è fissata per gli uomini a 65 anni e per le donne a 64 anni. Il pensionamento flessibile consente tuttavia di anticipare la rendita di vecchiaia di uno o due anni o di posticiparla fino a cinque anni. La rendita di vecchiaia anticipata implica una riduzione attuariale, a vita, della rendita pari al 6,8 per cento per ogni anno di anticipazione mentre il rinvio permette di aumentare l'importo della rendita in funzione della durata del rinvio (fino al 31,5 per cento per cinque anni). Il pensionamento flessibile è possibile anche nel secondo pilastro. La legge fissa l'età ordinaria di pensionamento, attualmente 65 anni per gli uomini e 64 per le donne, e menziona le relative prestazioni minime. L'istituto di previdenza dispone quindi di un ampio margine di manovra per offrire il pensionamento flessibile ai suoi assicurati. A tale riguardo occorre tuttavia osservare alcune prescrizioni, come il divieto generale di un'età di pensionamento inferiore ai 58 anni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.