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11.3358 · Interpellanza · 2011-04-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dall'entrata in vigore della legge sul principio di trasparenza dell'amministrazione il 1° luglio 2006, tutti i cittadini hanno la possibilità di ottenere informazioni e documenti dell'amministrazione federale a meno che non violino la sfera privata o la sicurezza del Paese. Benché questo principio di trasparenza della gestione da parte dell'amministrazione sia positivo, l'Istituto superiore di studi in amministrazione pubblica (IDHEAP) - in una valutazione della legge sul principio di trasparenza del 24 aprile 2009 - ha constatato che solo pochi cittadini lo fanno valere, concludendo così che la legge non contribuisce ad una maggiore trasparenza. Non è inoltre nota la procedura secondo la quale è deciso ciò che è reso accessibile al pubblico o meno. Dal punto di vista dell'applicazione poi, la legge sul principio di trasparenza pone ulteriori problemi pratici: da un lato non si sa esattamente di quali dati le autorità dispongano, e quindi non si può consultarli, dall'altro la richiesta di consultazione può comportare lunghi tempi di attesa e il rifiuto da parte dell'autorità. Infine, secondo una risposta del Consiglio federale alla mia domanda del 2 marzo 2011, i dati dell'amministrazione federale sono ripartiti su diversi siti dei dipartimenti e degli uffici. Per concludere, la richiesta di accesso agli stessi dati da parte di persone diverse causa alle autorità un inutile onere supplementare. Alla luce di questa situazione chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono i criteri e le procedure in base ai quali è decisa la pubblicazione di informazioni e documenti senza interventi esterni e quali dati sono divulgati solo su richiesta in applicazione della legge sul principio di trasparenza?

2. In che misura è verificato se un sito internet esistente o nuovo dell'amministrazione pubblica può servire come piattaforma di accesso a dati consultabili dal pubblico?

3. Come intende il Consiglio federale promuovere ulteriormente la pubblicazione proattiva di dati delle autorità (Open Government Data) e far conoscere ai cittadini questo servizio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulla trasparenza disciplina chi può accedere ai documenti ufficiali a quali condizioni. Ha quindi per oggetto l'obbligo d'informazione passiva delle istituzioni statali (secondo il principio dell'informazione su richiesta). L'obbligo d'informazione attiva è invece sancito nell'articolo 180 della Costituzione federale, che incarica il Consiglio federale di informare tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Tale obbligo d'informazione è concretizzato nell'articolo 10 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), secondo il quale il Consiglio federale provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo l'Assemblea federale, i cantoni e il pubblico sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti. Il governo dispone tuttavia di un considerevole margine di manovra per esercitare e strutturare la sua attività informativa. Il Consiglio federale si avvale di tale margine di manovra decidendo caso per caso quali documenti mettere a disposizione di propria iniziativa. Le unità amministrative decidono autonomamente nei loro settori di competenza quali informazioni e documenti rendere accessibili al pubblico di propria iniziativa. Di norma la decisione di escludere determinati documenti da quelli messi a disposizione volontariamente è presa caso per caso, tenendo conto soprattutto dell'importanza e della delicatezza politica di un affare. Le autorità sono peraltro tenute a fornire informazioni in merito ai documenti ufficiali disponibili (art. 3 dell'ordinanza sulla trasparenza).

2. Uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2011 è di istituire un Single Point of Orientation (SPO). L'Archivio federale svizzero sta elaborando un corrispondente progetto pilota, i cui risultati saranno presentati in un rapporto al Consiglio federale entro l'inizio del 2012. Il SPO deve offrire una panoramica a misura di cittadino dei documenti dell'amministrazione federale nonché permettere di presentare e trattare in tempi brevi le domande e accedere rapidamente per via elettronica ai documenti. Esplica quindi la funzione del registro centrale dei documenti ufficiali, chiesto nell'ambito della procedura di legislazione, e crea per i cittadini un punto di orientamento determinante e un servizio d'accesso nel rispetto delle competenze decisionali (decentralizzate) esistenti.

3. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale interazione d'informazione attiva e passiva rappresenti un buon compromesso, che consente di accedere a tutti i documenti importanti, ma che nel contempo tutela il pubblico da un'inutile valanga di informazioni. Peraltro, le pagine internet dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza informano in modo esteso in merito alla legge sulla trasparenza. Attualmente il Consiglio federale non prevede ulteriori misure tese ad accrescere ulteriormente la notorietà dell'accesso ai documenti e della modalità procedurali.

Risposta del Consiglio federale.