11.3394 · Interpellanza · 2011-04-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Lo scorso 1° aprile è entrata in vigore la revisione dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica. A tenore del nuovo articolo 39d capoversi 3 e 4, l'UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di velivoli tra le ore 22.00 e le ore 06.00 "per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di catastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i cantoni e gli aerodromi interessati; e per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno".
Questo allentamento del divieto di volo notturno non riguarda solo gli scali nazionali, ma anche tutti gli aerodromi e i campi d'aviazione svizzeri. Inoltre, con questa nuova disposizione la competenza di autorizzare voli notturni viene attribuita esclusivamente all'UFAC e i cantoni vengono consultati solo per un parere, senza nessuna possibilità di compartecipazione alla decisione. Alla luce di queste considerazioni, si pongono le seguenti domande:
1. Come interpretano, l'UFAC e il Consiglio federale, l'espressione "per salvaguardare interessi pubblici significativi"?
2. In quali casi, l'UFAC e il Consiglio federale ritengono che i voli notturni permettano di evitare tumulti?
3. Secondo le stime dell'UFAC e del Consiglio federale, quante domande di autorizzazione di voli notturni verranno inoltrate
- per salvaguardare interessi pubblici significativi?
- per evitare tumulti?
4. Quante richieste d'informazione o domande sono giunte fino ad oggi all'UFAC? E quali erano le motivazioni addotte?
5. L'UFAC e il Consiglio federale sono disposti ad accogliere simili domande solo in casi del tutto eccezionali e a ricorrere all'articolo 39d OSIA esclusivamente in casi di emergenza?
6. Anche il collegio ritiene che durante Euro 2008 le autorizzazioni di voli notturni non disponevano di una sufficiente base legale ordinaria?
Stellungnahme des Bundesrates
Le eruzioni vulcaniche dell'aprile 2010, all'origine della nube di cenere che ha paralizzato il traffico aereo in Europa, hanno evidenziato l'inadeguatezza della regolamentazione delle competenze in materia di rilascio di deroghe al divieto di volo notturno. La ripartizione delle competenze di allora non permetteva, infatti, di definire in modo unitario le eccezioni al divieto di volo e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) poteva autorizzare voli notturni solo in caso di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Questa nuova disposizione era stata introdotta in vista dell'organizzazione dei campionati europei di calcio.
Una nuova regolamentazione s'imponeva pure alla luce del fatto che, secondo le disposizioni internazionali, occorre effettuare a intervalli regolari dei voli di misurazione sugli aeroporti nazionali al fine di verificare il funzionamento delle installazioni di navigazione, come ad esempio il sistema di atterraggio strumentale. Questi voli di misurazione non possono sempre essere condotti durante il normale orario di esercizio, ma spesso devono essere previsti durante il periodo di riposo notturno. Fino ad oggi, per questo genere di voli non esisteva una base legale.
In considerazione di quanto appena esposto, l'attuale competenza dell'UFAC riguardante il rilascio di deroghe al divieto di volo notturno è stata notevolmente estesa.
1. Si tratta di interessi giudicati nettamente più importanti rispetto all'esigenza di riposo notturno della popolazione interessata (per es. in caso di catastrofe naturale come la nube di cenere vulcanica oppure per evitare scontri violenti).
2. I tumulti possono essere tra l'altro evitati, se alla fine di grandi manifestazioni le potenziali fasce violente vengono imbarcate immediatamente. Le richieste in tal senso giungono normalmente dalle autorità cantonali competenti per la sicurezza pubblica.
3. Al momento mancano dei dati di riferimento.
4. A tutt'oggi non sono giunte domande in tal senso.
5. L'UFAC accorderà deroghe solo in presenza di comprovati e significativi interessi pubblici.
6. Tramite l'ordinanza sui voli notturni introdotta durante i campionati europei di calcio che poggia sull'articolo 36 capoverso 2 LNA, è stata garantita una sufficiente base legale per l'autorizzazione di voli notturni durante l'Euro 2008.
Risposta del Consiglio federale.