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11.3428 · Interpellanza · 2011-04-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Mediante i contributi d'adeguamento l'UFAG intende garantire la transizione dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti.

La norma proposta comporta inevitabilmente una riduzione degli incentivi alla produzione e potrebbe avere ripercussioni sul nostro grado di autoapprovvigionamento.

In questo contesto sorgono diversi interrogativi.

1. I contributi d'adeguamento sono vincolati all'azienda o al gestore?

2. L'importo del contributo è calcolato in base alla superficie o ad altri criteri?

3. La partecipazione a programmi facoltativi sulla biodiversità ha un influsso sull'importo del contributo d'adeguamento?

4. Per i contributi d'adeguamento si applicano limiti di reddito e di sostanza?

Stellungnahme des Bundesrates

I contributi d'adeguamento garantiscono una transizione socialmente sostenibile dall'attuale sistema dei pagamenti diretti a quello rivisto. Mediante il completo disaccoppiamento di una parte sostanziale dei pagamenti diretti dai fattori di produzione quali la superficie o il numero di animali, migliora la mobilità delle superfici e l'efficienza del trasferimento dei fondi impiegati.

1. I contributi d'adeguamento sono vincolati alla persona, ne hanno diritto i gestori o le società di persone che gestivano per proprio conto e a proprio rischio e pericolo l'azienda nell'anno precedente il passaggio al sistema rivisto dei pagamenti diretti. In caso di cessazione dell'attività, il contributo d'adeguamento può venir erogato ancora per due anni. Per principio, coloro che iniziano un'attività nel settore primario non hanno diritto a contributi d'adeguamento. Per evitare ritardi nella cessione delle aziende e garantire la tutela della fiducia, potrebbero venir prese in considerazione diverse deroghe da questa interpretazione coerente. I contributi d'adeguamento avranno un effetto più o meno grande sulla capacità concorrenziale e sulla mobilità delle superfici a seconda della rigorosità con cui saranno definite eventuali possibilità di trasferimento.

2. Per il calcolo dell'importo del contributo d'adeguamento da corrispondere alla singola azienda, l'importo di partenza è costituito dalla differenza tra i pagamenti diretti generali (contributi di superficie, per gli animali e di declività) ricevuti finora e i nuovi contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento. I pagamenti diretti generali percepiti mediamente da un'azienda vengono calcolati sulla base degli anni 2011-2013. Anche i nuovi contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento vengono calcolati sulla base delle strutture precedenti il cambio di sistema. Ne risulta un contributo individuale di partenza per gestore, il quale viene fissato un'unica volta all'atto del passaggio al nuovo sistema.

3. La somma, su scala nazionale, degli importi di partenza delle singole aziende, secondo il punto 2, viene rapportata all'importo totale disponibile per i contributi d'adeguamento. Ne risulta un coefficiente da moltiplicare per l'importo di partenza per azienda. I fondi disponibili per i contributi d'adeguamento diminuiranno in funzione dei mezzi finanziari disponibili complessivamente per i pagamenti diretti e dell'aumento del fabbisogno per i pagamenti diretti riferiti alle prestazioni (programmi facoltativi come i contributi per la biodiversità). Di conseguenza il coefficiente verrà probabilmente adeguato a cadenza annuale.

4. Siccome i contributi d'adeguamento perseguono un obiettivo dettato da motivi sociali, vengono applicati i limiti di reddito e di sostanza.

Risposta del Consiglio federale.