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11.3433 · Postulato · 2011-04-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui illustra come garantire la tutela dei diritti fondamentali e in particolare del diritto d'asilo nell'ambito della cooperazione europea in materia di migrazione (Schengen/Dublino).

Begründung

Di principio la cooperazione europea in materia di migrazione fondata sugli accordi di Schengen e Dublino ha dato buoni risultati. Costituisce la base per l'apertura delle frontiere all'interno dell'Europa, che ha semplificato notevolmente la vita dei cittadini nel nostro Paese e rappresenta un diritto di libertà cui essi non vogliono più rinunciare. Alle frontiere esterne di Schengen continuano tuttavia a verificarsi situazioni difficilmente conciliabili con i valori europei. Occorre evitare a tutti i costi una "fortezza europea", difesa in violazione dei diritti fondamentali elementari. Alla luce della nuova situazione strategica è ancora più importante potenziare la protezione dei diritti fondamentali e il diritto d'asilo. Il diritto a un esame individuale delle domande d'asilo deve essere garantito anche ai rifugiati giunti via mare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per attuare una politica e un sistema comuni di asilo, l'UE si fonda su numerose direttive (direttive in materia di qualifiche, procedure, ammissione e protezione provvisoria) nonché sui regolamenti Dublino II ed Eurodac. Molto importante a tal fine è anche l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA). La Svizzera non è vincolata dall'acquis comunitario complessivo in materia di asilo; si limita a partecipare al sistema Dublino (Dublino II ed Eurodac). Essa è tuttavia indirettamente interessata dall'evolversi del sistema europeo dell'asilo. Di conseguenza vaglia, ad esempio, se partecipare all'UESA, partecipazione che peraltro non richiederebbe alcun recepimento dell'acquis europeo in materia di asilo.

Per combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera sono necessari controlli efficaci alle frontiere esterne di Schengen. A tal fine l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) coordina la cooperazione operativa degli Stati. Come già osservato nella risposta all'interpellanza urgente Müller Geri 11.3030, "Dove si situa la frontiera umanitaria della Svizzera nel contesto della collaborazione con Frontex?", Frontex è tenuta a rispettare i principi relativi ai diritti umani e all'aiuto umanitario, quali ad esempio il rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento. Nondimeno, la protezione dei diritti fondamentali è garantita anche nello spazio Schengen/Dublino. Tutti gli Stati Schengen/Dublino (Stati UE e Paesi associati) hanno infatti firmato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, la CEDU nonché la Convenzione dell'ONU contro la tortura. Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell'UE codifica i diritti fondamentali e umani nell'ambito dell'UE. Tutti gli Stati costieri hanno sottoscritto la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, che si applica in particolare ai rifugiati giunti via mare. È peraltro incontestato che anche questi richiedenti l'asilo hanno diritto a una procedura di asilo ordinaria.

Il Consiglio federale si adopera affinché i rifugiati la cui vita e integrità personale sono minacciate ottengano la protezione necessaria. È informato della situazione talvolta difficile alle frontiere esterne di Schengen. In caso di violazione delle pertinenti garanzie della CEDU da parte di Stati Schengen/Dublino sono adottate le misure necessarie (cfr. la risposta all'interpellanza 10.3942, Qual è il comportamento della Svizzera per quanto riguarda i rinvii verso la Grecia in base a Dublino?). Inoltre, l'impegno svizzero in loco contribuisce a rafforzare la protezione dei migranti nelle regioni di origine ("Protezione nella regione"). Anche la programmata revisione della legge sull'asilo intende mantenere la possibilità di rilasciare un visto di entrata in Svizzera alle persone la cui vita e integrità personale sono direttamente minacciate nel Paese di provenienza (FF 2010 3923). Inoltre, la Svizzera può concedere direttamente l'asilo a singoli gruppi di rifugiati, autorizzandoli a entrare nel nostro Paese (art. 56 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31) oppure accordare provvisoriamente protezione in Svizzera a determinati gruppi di persone (art. 4 in combinato disposto con l'art. 66 segg. LAsi). Si può dunque affermare che la tutela dei diritti fondamentali e la valutazione individuale delle domande di asilo sono garantite sia nell'ambito di Schengen/Dublino sia in quello della cooperazione europea in materia migratoria. Alla luce di tale situazione il Consiglio federale non ritiene necessario stilare il rapporto richiesto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.