11.3441 · Postulato · 2011-04-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità per eliminare gli ostacoli amministrativi e fiscali che si presentano al momento dell'importazione di biogas che soddisfa le esigenze minime svizzere relative al bilancio ecologico globale positivo.
Begründung
Il biogas che soddisfa le esigenze minime svizzere relative al bilancio ecologico globale positivo deve essere maggiormente utilizzato come carburante per i veicoli nonché per il riscaldamento e la produzione di elettricità decentralizzata (calore ed elettricità). Questa idea riscuote ampio consenso in Svizzera, dal punto di vista sia della protezione del clima sia della diversificazione (come alternativa alle energie non rinnovabili). Viste le limitate risorse nazionali, alcuni fornitori svizzeri di energia hanno già firmato degli accordi per l'importazione dai Paesi limitrofi di biogas prodotto da rifiuti e residui.
L'attuale pratica delle autorità federali rende di fatto impossibile importare il biogas. Quest'ultimo è ufficialmente riconosciuto come tale solo se la prova chimica delle quantità importate sulla base di un contratto è interamente garantita. Tale condizione non permette di importare il biogas mediante le condotte di gas naturale esistenti. La costruzione di nuove condotte per l'importazione di biogas o il trasporto di biogas in forma liquida con cisterne di carburante e la seguente rigassificazione con iniezione nella rete svizzera del gas naturale sarebbero soluzioni assurde in termini economici ed ecologici.
Il Consiglio federale deve quindi esaminare in che modo si potrebbe modificare l'attuale e insoddisfacente applicazione della legislazione. Attualmente una possibile modifica potrebbe limitarsi al settore della tassa sul CO2.
Dal punto di vista di questa tassa, la parità di trattamento del biogas importato e del gas naturale è incomprensibile, dato che lo scopo esplicito della legge sul CO2 (RS 641.71) è la riduzione delle emissioni di CO2 derivate dall'impiego di agenti energetici fossili. Se il biogas è toccato da questa tassa, la legge è interpretata in modo errato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il biogas è un vettore energetico rinnovabile e povero di CO2, che può essere impiegato in modo versatile. Il maggior sfruttamento della biomassa quale vettore energetico rinnovabile contribuisce all'utilizzazione sostenibile di energia e corrisponde in linea di massima alla nuova politica energetica del Consiglio federale.
Nell'ambito del traffico transfrontaliero delle merci, occorre attenersi alle condizioni quadro delle legislazioni sulle dogane, sull'imposizione degli oli minerali nonché sul CO2. Tutte le merci importate nel territorio doganale o esportate da quest'ultimo devono essere imposte secondo la legge sulle dogane (RS 631.0) e la legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10). Sia la legge sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61) sia quella sul CO2 (RS 641.71) si basano sulla legge sulle dogane. I tributi sono calcolati in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale.
Stando alle informazioni disponibili, alcuni fornitori di energia svizzeri intendono iniettare il biogas all'estero, nelle reti di gas naturale locali. Il biogas iniettato si mescola con il gas naturale e viene quindi acquistato dalla rete locale estera e in seguito consumato. In linea di massima, il trasporto fisico di tale biogas attraverso la rete dei gasdotti europei fino al confine svizzero non è realizzabile a causa delle caratteristiche stesse della rete (la direzione di flusso e i livelli di pressione non permettono il trasporto verso la Svizzera). Pertanto, presso l'ufficio doganale arriva solo gas naturale.
Solo in casi eccezionali è possibile che al confine svizzero giunga una miscela di gas composta da gas naturale e da un'esigua quantità di biogas, a seconda del luogo dell'iniezione (p. es. in prossimità del confine) e delle caratteristiche della rete del gas (p. es. direzione di flusso e livelli di pressione). In simili casi non è tuttavia possibile determinare la provenienza né la percentuale effettiva di biogas. Ciò preclude quindi la possibilità di chiedere un'agevolazione sull'imposta sugli oli minerali (impiego come carburante) o un'esenzione dalla tassa sul CO2 (impiego come combustibile) per il biogas contenuto.
Di conseguenza, il gas importato mediante la rete di gasdotti deve essere in ogni caso dichiarato quale gas naturale e soggiace ai relativi tributi (imposta sugli oli minerali, tassa sul CO2, ecc.). In pratica è quindi possibile trasportare o importare fisicamente biogas in Svizzera soltanto allo stato liquido o attraverso condutture separate.
La restituzione dei tributi riscossi per il biogas iniettato nella rete estera e lì consumato (tenendo conto delle eccezioni citate nel quarto paragrafo) è in contraddizione sia con la legislazione sull'imposta sugli oli minerali sia con la legge sul CO2. Inoltre, secondo le disposizioni concernenti le relazioni redatte nel quadro del Protocollo di Kyoto, le emissioni di CO2 del gas naturale effettivamente importato devono figurare nell'inventario dei gas serra. Il biogas non importato fisicamente non comporta una riduzione delle emissioni di CO2 nel bilancio energetico svizzero e pertanto non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi della legge sul CO2. In questo senso, una restituzione della tassa sul CO2 sarebbe contraria al sistema.
Già in passato l'amministrazione federale ha trattato in modo approfondito la questione delle importazioni di biogas attraverso la rete di gas naturale. Una revisione delle relative leggi per modificare la situazione metterebbe seriamente in discussione l'attuale procedura d'imposizione doganale nonché la concessione di preferenze tariffali (vantaggi commerciali accordati a determinati Stati).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.