Rafforzare l'obbligo di vigilanza della FINMA. Fermare il riciclaggio di denaro da parte dei potentati
11.3448 · Mozione · 2011-04-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare l'obbligo di vigilanza della FINMA al fine di impedire che le persone politicamente influenti riciclino denaro. La FINMA dovrà vigilare direttamente affinché gli intermediari finanziari facciano fronte all'accresciuto obbligo di diligenza che incombe loro in caso di relazioni d'affari con persone politicamente influenti.
Begründung
Da decenni le nostre banche contribuiscono alla ricettazione e alla fuga di ingenti capitali di proprietà di dittatori. Questi beni sono frutto della corruzione, tanto più riprorevole se si considera che in molti casi la popolazione dei Paesi interessati vive in condizioni di estrema povertà.
In questi ultimi anni la Svizzera ha fortunatamente compiuto dei passi avanti restituendo alle popolazione derubate i fondi acquisiti illegalmente da parte dei potentati. Il blocco degli averi di Ben Ali, Mubarak, Gheddafi e dei loro entourage ha fatto tuttavia riemergere in modo lampante che le banche svizzere continuano tranquillamente a fare affari con i peggiori dittatori. Queste persone hanno apparentemente potuto depositare in Svizzera ingenti patrimoni senza che siano scattati i provvedimenti previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
I primi ad essere venuti meno ai loro impegni sono stati gli intermediari finanziari, che non hanno applicato l'obbligo di diligenza previsto dalla LRD. Anche la FINMA ha tuttavia le sue colpe, dal momento che non ha del tutto adempito l'obbligo di vigilanza che le spetta e non ha fatto rispettare agli intermediari finanziari l'obbligo di diligenza sancito dalla LRD.
Un importante motivo è da ricercare nel fatto che di norma la FINMA non assume direttamente il suo obbligo di vigilanza, ma lo delega a privati: nel settore bancario essenzialmente a società di revisione e in quello parabancario a organismi di autodisciplina. Nella maggior parte dei casi, la FINMA si accontenta di vigilare sulla loro attività.
Apparentemente questo sistema non basta per impedire che sulla nostra piazza venga riciclato denaro appartenente a persone politicamente influenti. L'obbligo e i diritti della FINMA in materia di vigilanza vanno pertanto ampliati e rafforzati. La FINMA deve provvedere a controllare direttamente gli intermediari finanziari, affinché non accettino valori patrimoniali di potentati o non contribuiscano in altro modo al riciclaggio dei loro beni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Anzitutto bisogna tenere presente che in linea di principio l'avvio o la gestione di relazioni d'affari con persone politicamente esposte non è vietato. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 ORD-FINMA le relazioni d'affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio superiore e sono quindi sottoposte agli obblighi di diligenza particolari disciplinati nell'ordinanza.
L'attuazione delle leggi sui mercati finanziari applicabili ai sensi dell'articolo 1 LFINMA e delle rispettive disposizioni di esecuzione da parte degli intermediari finanziari viene controllata dalla FINMA, la quale è autorizzata a effettuare le verifiche per l'osservanza degli obblighi di diligenza presso le banche per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza (art. 24 LFINMA). Oltre alla verifica dei conti, tali società di audit effettuano anche una verifica della vigilanza per la quale devono soddisfare condizioni di abilitazione particolari. La FINMA controlla l'adempimento delle condizioni di abilitazione e l'attività di verifica delle società di audit, che devono presentare un rapporto sulle loro verifiche (art. 26-28 LFINMA). Questo sistema consente alla FINMA di controllare annualmente, con l'aiuto delle società di audit, l'osservanza degli obblighi di diligenza conformemente alle disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro come pure per quanto riguarda le persone politicamente esposte.
In modo analogo vengono pure controllati gli intermediari finanziari del settore non bancario, che sottostanno all'obbligo di vigilanza da parte di organismi di autodisciplina (OAD) per la lotta contro il riciclaggio di denaro. I regolamenti di tutti gli OAD che necessitano del riconoscimento della FINMA (art. 24 LRD) prevedono regolarmente controlli da parte di società di audit o di impiegati degli OAD. La violazione di obblighi di diligenza viene menzionata nel rapporto di verifica e comporta sanzioni da parte degli OAD (art. 25 LRD). La FINMA sorveglia costantemente gli OAD, nel senso che approva tutte le modifiche dei regolamenti e mutazioni delle persone preposte alla vigilanza. Inoltre riceve annualmente un rapporto esaustivo da ogni OAD nel quale figurano anche le difficoltà incontrate dagli OAD con i loro membri. Oltre a ciò, la FINMA effettua ogni anno un controllo sul posto presso tutti gli OAD.
Nel quadro dell'attuazione degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio federale il 30 settembre 2009, la FINMA ha sviluppato un nuovo piano di vigilanza e ha verificato il ruolo delle società di audit ed elaborato innovazioni. Di conseguenza devono essere applicate regole più severe, in particolare anche per quanto riguarda l'abilitazione degli auditor responsabili per la verifica in materia di vigilanza, i responsabili nei confronti della FINMA in relazione al rendiconto nonché per quanto concerne i controlli della qualità effettuati dalla FINMA. In futuro, la FINMA effettuerà più spesso interventi sul posto (supervisory reviews). Questo strumento di vigilanza complementare permette alla FINMA un'acquisizione rapida di informazioni sul settore d'attività e nell'ambito dei rischi specifici. Gli interventi sul posto possono essere motivati da determinate questioni legate all'attività quotidiana oppure da analisi approfondite su temi specifici da parte della vigilanza. Con siffatto strumento viene spesso effettuata la verifica di un settore tematico presso più banche, consentendo il tempestivo trattamento di punti deboli. Gli strumenti di vigilanza vengono quindi costantemente sviluppati conformemente alle conoscenze delle autorità di vigilanza. Una rigida regolamentazione delle competenze di vigilanza e degli impegni in materia di vigilanza potrebbe addirittura costituire un ostacolo allo sviluppo continuo. Sulla base delle ordinanze sulle sanzioni nei confronti di Tunisia, Egitto e Libia, la FINMA verifica attualmente, nell'ambito della propria attività di vigilanza ordinaria, l'osservanza degli accresciuti obblighi di diligenza delle relazioni d'affari con persone politicamente esposte. Qualora i risultati dei chiarimenti lo esigessero, la FINMA avvierà le necessarie misure.
Il grado di vigilanza raggiunto con le disposizioni di esecuzione della LRD soddisfa ampiamente le esigenze internazionali. Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha classificato il dispositivo svizzero come efficace e soddisfacente. Una modifica della LRD non è quindi al momento necessaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.