11.3467 · Mozione · 2011-05-09
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali intese a rendere obbligatoria la pubblicazione delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali: i comitati d'iniziativa e le organizzazioni che s'impegnano nell'ambito di una votazione popolare sono tenuti a comunicare alla Cancelleria federale la provenienza dei mezzi finanziari destinati alla campagna. La Cancelleria federale provvederà a pubblicare queste informazioni in modo appropriato prima della votazione popolare. Una minoranza propone di respingere la mozione: Reimann Maximilian, Briner, Büttiker, Germann, Niederberger.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Negli ultimi anni è stata esaminata più volte la possibilità di istituire basi legali intese a rendere obbligatoria la pubblicazione delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e di voto. Tuttavia, nessuno dei numerosi modelli finora elaborati è sembrato al Parlamento un mezzo idoneo a raggiungere lo scopo perseguito. Anche il Consiglio federale si è occupato in diverse occasioni della questione relativa ai disciplinamenti legali esprimendo il proprio parere in modo differenziato, recentemente nell'ambito della mozione Chopard 11.3116, "Maggior trasparenza nel finanziamento dei partiti". La difficoltà a disciplinare l'obbligo di pubblicare è data dalla peculiarità del nostro sistema politico. Da un lato le votazioni federali si svolgono a una cadenza estremamente elevata e in Svizzera, a differenza che in tutte le altre democrazie occidentali, l'apertura delle urne va da una fino a quattro settimane a causa della liberalizzazione del voto per corrispondenza. Se si tratta quindi di pubblicare l'entità dei mezzi finanziari destinati a una campagna di voto, il momento della rilevazione rappresenta già di per sé una difficoltà rilevante. Un'ulteriore problematica - secondo il Consiglio federale - consiste nell'identificare tutti i comitati e le organizzazioni coinvolti nella votazione e le rispettive fonti di finanziamento. Oltre ai partiti politici, è solo nel caso delle iniziative popolari che le autorità sono a conoscenza di un comitato istituzionalizzato, ossia quello che ha lanciato appunto l'iniziativa. Risulterebbe dunque assai difficile, e lo si potrebbe fare soltanto impegnando notevoli risorse, identificare la moltitudine di attori politici, siano essi formazioni ad hoc o singole persone impegnate.Il Consiglio federale fa inoltre notare che sul piano internazionale il finanziamento dei partiti politici e delle campagne di voto, con riguardo alla lotta contro la corruzione, è al centro dell'attenzione sia dell'OSCE/ODIHR sia del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). La questione è infatti oggetto di una valutazione della Svizzera da parte del GRECO. Il rapporto e le raccomandazioni sono attesi per il mese di ottobre di quest'anno. Una delegazione OSCE/ODIHR verrà inoltre in Svizzera per un monitoraggio elettorale e per esaminare la questione del finanziamento. La Svizzera è sempre stata decisa nell'affermare che nel nostro sistema la questione del finanziamento delle campagne elettorali non può essere considerata in modo isolato ma va vista in stretta relazione con le votazioni su oggetti specifici. Ora, d'altro canto, focalizzare l'attenzione unicamente sulle campagne di voto, come si chiede con la mozione, sarebbe difficilmente giustificabile.Considerati i notevoli ostacoli per quanto concerne l'attuazione e i numerosi punti aperti riguardo all'esecuzione, all'applicazione e alle possibilità di infliggere sanzioni, finora il Consiglio federale si è dichiarato contrario all'introduzione di un obbligo legale di pubblicazione. Ritiene che la democrazia diretta viva anche della disponibilità dei privati a impegnarsi finanziariamente. Una costrizione da parte dello Stato potrebbe pregiudicare quest'impegno. Oltre all'impiego di mezzi finanziari negli spazi pubblicitari, anche il dibattito nella parte redazionale dei media ha un ruolo altrettanto importante ai fini del successo elettorale. Il Consiglio federale respinge pertanto la mozione. Esso è tuttavia disposto a esaminare ulteriormente l'impiego di mezzi finanziari in occasione di elezioni e votazioni. Alla luce di tali risultati e valutate le raccomandazioni del GRECO e dell'OSCE/ODIHR si potrà procedere a una nuova valutazione della situazione.