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L'assicurazione infortuni non risponde se la lesione è riconducibile a un infortunio precedente. Colmare una lacuna giuridica

11.3474 · Interpellanza · 2011-05-31

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La legislazione vigente lascia in una situazione inestricabile le persone che sono rimaste vittime di un infortunio in gioventù e che dopo essere entrate nel mondo del lavoro subiscono una lesione riconducibile a tale infortunio: sia l'assicurazione infortuni sia l'assicurazione malattie non rispondono della lesione essendo questa la conseguenza di un infortunio precedente non coperto dalla LAINF.

Sembra che questa lacuna giuridica sia nota all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Chiedo pertanto al Consiglio federale se è disposto a colmarla mediante una modifica della LAMal, della LAINF o della LPGA? È ipotizzabile una soluzione del problema mediante ordinanza?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni. Quelli che lavorano più di otto ore alla settimana sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. Le prestazioni assicurative ai sensi della LAINF per infortuni, ricadute e postumi tardivi sono erogate unicamente se al momento dell'infortunio esisteva una copertura ai sensi della LAINF.

Tutti coloro che non sono assicurati contro gli infortuni secondo la LAINF (p. es. bambini, studenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente o casalinghe) sono coperti per questo rischio dalla loro cassa malati. Secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettera b della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di infortunio, per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni. Sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) pure i costi derivanti da ricadute o postumi tardivi, anche per gli assicurati che hanno sospeso la copertura contro gli infortuni presso la loro cassa malati, poiché, in seguito all'avvio di un'attività lucrativa dipendente, sono obbligatoriamente e interamente coperti contro il rischio di infortunio in virtù della LAINF (cfr. art. 8 cpv. 3 LAMal). Conformemente a un principio della LAMal, i costi delle nuove cure per la ricaduta o i postumi tardivi sono assunti dalla cassa malati presso cui è affiliato l'assicurato al momento della loro dispensazione, e non da un'eventuale cassa precedente che aveva coperto i costi derivanti dall'infortunio stesso.

Mentre nel caso di un infortunio non coperto dalla LAINF i costi della terapia e delle cure successive (per ricadute o postumi tardivi) sono assunti dall'AOMS, la perdita di guadagno conseguente a una ricaduta o a postumi tardivi di un infortunio non è coperta da un'assicurazione obbligatoria. I datori di lavoro possono essere obbligati a stipulare un'assicurazione contro la perdita di guadagno solo sulla base di contratti di lavoro collettivi o normali. A determinate condizioni, tale assicurazione è tenuta a fornire prestazioni in caso di ricadute o postumi tardivi di un infortunio non coperto dalla LAINF.

In questo senso esiste una lacuna, che può essere colmata a titolo facoltativo stipulando un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia in virtù della LAMal, poiché l'assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di infortunio, per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni (art. 1a cpv. 2 lett. b LAMal). Lo stesso vale per l'assicurazione individuale in virtù della LAMal, in cui l'assicuratore può tuttavia escludere dall'assicurazione, formulando una riserva, danni alla salute presenti al momento dell'ammissione e legati a un infortunio antecedente. Queste riserve diventano però caduche al più tardi dopo cinque anni. Per contro, la lacuna in questione non è colmata automaticamente nelle assicurazioni d'indennità giornaliera per malattia giusta la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), attualmente molto diffuse. In questo caso si applica il principio della libertà di contrarre: non sussiste un obbligo di ammissione e per rischi preesistenti possono essere applicate riserve senza limiti di tempo. Inoltre, determinati rischi possono essere esclusi dall'assicurazione. Se non vi è un'assicurazione d'indennità giornaliera o se tale assicurazione non è tenuta a fornire le prestazioni assicurative, in virtù del diritto sul contratto di lavoro nella legge federale di complemento del Codice civile svizzero sul diritto delle obbligazioni (CO; RS 220) il datore di lavoro deve continuare a versare il salario per un tempo limitato. Sovente l'obbligo legale del datore di lavoro di continuare a versare il salario è esteso mediante norme contrattuali, soprattutto nei contratti di lavoro collettivi. Spetta ai datori di lavoro concordare con i lavoratori il pagamento del salario al di là della durata minima prescritta nel CO.

Il Consiglio federale si è ripetutamente espresso contro l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria d'indennità giornaliera per malattia (cfr. in proposito il parere del 17 dicembre 2010 in risposta alla mozione Humbel 10.3821). Un tale obbligo comporterebbe ingenti costi supplementari che il Governo considera ingiustificati. Inoltre, un obbligo di prestazione della LAINF anche per ricadute o postumi tardivi di infortuni non coperti dalla LAINF costituirebbe una prestazione aggiuntiva in contraddizione con l'attuale sistema assicurativo. Secondo il Consiglio federale, i costi supplementari che ne scaturirebbero non sarebbero giustificati, proprio come nel caso dell'introduzione di un'assicurazione obbligatoria d'indennità giornaliera per malattia.

L'attuale disciplinamento legale non consente di risolvere il problema a livello di ordinanza.

Dato che, come spiegato, la lacuna in questione può essere colmata a titolo facoltativo stipulando un'assicurazione collettiva per il versamento di un'indennità giornaliera, il Consiglio federale non ritiene necessario proporre nuove disposizioni legali nel settore delle assicurazioni sociali.

Risposta del Consiglio federale.