Per una più rapida alimentazione del fondo di disattivazione e del fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
11.3479 · Mozione · 2011-06-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari in modo che i mezzi necessari secondo le migliori conoscenze attuali, siano interamente versati dopo 40 anni di esercizio o, nel caso delle centrali di Beznau I e II nonché di quella di Mühleberg, entro il 2015.
Begründung
La disattivazione e la demolizione delle centrali dismesse comporta costi molto elevati. Per garantire il principio di causalità, in Svizzera esistono il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento, due fondi indipendenti che vengono alimentati con i contributi dei proprietari delle centrali nucleari.
Nonostante la durata di esercizio presunta delle centrali nucleari fosse originariamente pari a 30 anni, il periodo di alimentazione dei fondi per gli impianti con autorizzazione d'esercizio di durata limitata è stato prolungato fino a 40 anni. Poiché tutte le cinque centrali nucleari situate in Svizzera dispongono di un'autorizzazione di durata illimitata, il periodo di alimentazione è stato addirittura aumentato a 50 anni.
A causa degli avvenimenti recenti, non è tuttavia chiaro se tutte le centrali potranno restare in esercizio finché i rispettivi fondi saranno stati completamente alimentati. Una disattivazione anticipata potrebbe essere decisa sul piano politico (ad es. per votazione popolare), dall'IFSN o dal Consiglio federale. Essa potrebbe anche essere compiuta volontariamente dai gestori delle centrali nucleari per motivi economici ovvero perché queste ultime non sono più redditizie a causa delle misure di sicurezza che sarà necessario adottare.
Da un punto di vista liberale, è necessario che tutti i costi dell'energia nucleare siano assunti secondo il principio di causalità. Le future generazioni non dovranno prendersi carico dei costi che abbiamo generato con il nostro consumo energetico. Per questo motivo, una riduzione a 40 anni della durata dei contributi all'alimentazione del fondo sembra appropriata. Dato che le centrali di Beznau e Mühleberg raggiungeranno i 40 anni di esercizio prima dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, nel loro caso si dovrebbe garantire un termine di transizione adeguato. Qualora una centrale rimanesse in esercizio per più di 40 anni, si dovrebbero versare ulteriori contributi per coprire i costi relativi alla gestione delle scorie supplementari che ne derivano e agli eventuali aumenti di costi legati alla disattivazione delle centrali e allo smaltimento delle scorie radioattive.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I diritti e gli obblighi concernenti lo smaltimento delle scorie provenienti dagli impianti nucleari sono disciplinati nella legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in particolare agli articoli 31 e 77-82, e nell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17).
Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LENu, i gestori di impianti nucleari sono tenuti a smaltire a proprie spese le scorie radioattive provenienti dai loro impianti. Essi devono farsi carico dei costi di smaltimento ordinari che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari. Invece, i costi per la disattivazione delle centrali nucleari e quelli legati allo smaltimento delle scorie radioattive dopo la messa fuori esercizio degli impianti sono garantiti da due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione degli impianti nucleari e il fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari.
L'OFDS disciplina il calcolo dei costi e la fissazione dei contributi in modo tale che al momento della messa fuori esercizio di una centrale nucleare i contributi dovuti siano già versati integralmente nei fondi e i costi complessivi di smaltimento e di disattivazione siano coperti tenuto conto del reddito del patrimonio dei fondi nonché dei deflussi di capitale. I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta di 50 anni per le centrali nucleari. Fino a una decisione giuridicamente valida concernente l'abolizione della limitazione temporale della licenza d'esercizio, per la centrale nucleare di Mühleberg si applica una durata d'esercizio di 40 anni. Nel caso in cui la limitazione temporale non venisse abolita, il gestore della centrale dovrà versare, nel fondo di disattivazione e nel fondo di smaltimento,i contributi mancanti fino alla fine del 2012 (art. 8 cpv. 2 OFDS). Non si tratta né di una decisione di politica energetica concernente la durata ulteriore dell'utilizzazione dell'energia nucleare né di una durata tecnica dell'esercizio. Questa base di calcolo è stata stabilita, senza tenere conto dell'effettiva durata di vita delle centrali nucleari tenute a versare tali contributi, per la determinazione dei costi di disattivazione e di smaltimento nonché dei contributi da versare nei fondi e, se necessario, può essere adeguata. Indipendentemente da ciò, i gestori devono farsi carico di tutti i costi di disattivazione e smaltimento da essi generati.
Nell'ambito delle loro ultime decisioni di politica energetica (maggio e giugno 2011), il Consiglio federale e il Consiglio nazionale si sono pronunciati per un abbandono graduale del nucleare. Le centrali nucleari esistenti rimarranno, quindi, in esercizio finché saranno sicure. Nel caso in cui una centrale nucleare venisse messa fuori esercizio per motivi tecnici di sicurezza o ragioni politiche, i costi di disattivazione e di smaltimento dovranno essere ricalcolati. I contributi mancanti dovranno poi essere versati in entrambi i fondi entro il termine stabilito dal Consiglio federale. Per questo motivo, il Consiglio federale non vede attualmente alcuna necessità di modificare l'OFDS ai sensi della presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.