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Centrali nucleari di Mühleberg e Leibstadt. Copertura insufficiente dei costi del fondo di disattivazione e del fondo di smaltimento

11.3481 · Interpellanza · 2011-06-01

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo la scheda informativa n. 3 "Strategia d'investimento e situazione finanziaria al 31 dicembre 2010" relativa ai fondi di disattivazione e di smaltimento per gli impianti nucleari, tutti i fondi che concernono le centrali nucleari di Mühleberg e Leibstadt hanno una copertura insufficiente.

Nel caso di Mühleberg, il fondo di disattivazione è scoperto dell'11 per cento e quello di smaltimento dell'1,6 per cento. Complessivamente, alla fine del 2010 nei due fondi della centrale, previsti dalla legge, mancavano oltre 35 milioni di franchi rispetto all'importo richiesto.

Per quanto concerne la centrale di Leibstadt, il fondo di disattivazione è scoperto del 5,8 per cento e quello di smaltimento del 6,5 per cento. Complessivamente, alla fine del 2010 nei due fondi della centrale, previsti dalla legge, mancavano oltre 65 milioni di franchi rispetto all'importo richiesto.

Il Consiglio federale è invitato, a questo proposito, a rispondere alle seguenti domande:

1. Come devono essere spiegate le insufficienze di copertura, talvolta notevoli, dei fondi previsti dalla legge per quel che concerne le centrali di Mühleberg e Leibstadt?

2. Sono state adottate delle misure per sanare il più in fretta possibile tale copertura insufficiente? In caso negativo, per quale motivo non sono state ancora messe in atto le misure necessarie?

3. Come si garantirà che, in futuro, le coperture dei fondi di disattivazione e di smaltimento per gli impianti nucleari non siano più insufficienti?

Stellungnahme des Bundesrates

I diritti e gli obblighi concernenti lo smaltimento delle scorie provenienti dagli impianti nucleari sono disciplinati nella legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in particolare agli articoli 31 e 77-82, e nell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17).

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LENu, i gestori di impianti nucleari sono tenuti a smaltire a proprie spese le scorie radioattive provenienti dai loro impianti. Essi devono farsi carico dei costi di smaltimento ordinari che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari. Invece, i costi per la disattivazione delle centrali nucleari e quelli legati allo smaltimento delle scorie radioattive dopo la messa fuori esercizio degli impianti sono garantiti da due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione degli impianti nucleari e il fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. Entrambi i fondi sono alimentati con contributi dei gestori e sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale.

Per quanto attiene alle singole domande, il Consiglio federale risponde come segue:

1./2. L'OFDS disciplina il calcolo dei costi e la fissazione dei contributi in modo tale che al momento della messa fuori esercizio di una centrale nucleare i contributi dovuti siano già versati integralmente nei fondi e i costi complessivi di smaltimento e di disattivazione siano coperti tenuto conto del reddito del patrimonio dei fondi nonché dei deflussi di capitale. I contributi da versare ai fondi sono fissati di volta in volta per un periodo di tassazione di cinque anni. L'ultima volta sono stati determinati sulla base degli studi dei costi 2006 per il periodo di tassazione 2007-2011. Se, in seguito agli sviluppi sui mercati finanziari, il capitale accumulato dovesse situarsi, in occasione di due chiusure consecutive di bilancio al 31 dicembre, al di sotto di un margine di oscillazione fissato dalla Commissione, i contributi annui fissati per un periodo quinquennale sarebbero ridefiniti mediante tassazione intermedia. Poiché al momento nessuna centrale nucleare si situa al di sotto di tale margine di oscillazione, l'adeguamento dei contributi annui non è necessario.

3. Oltre all'esame annuale dell'entità dei fondi, durante il quale si compara l'entità attesa con quella effettiva, ogni cinque anni viene calcolato l'ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento che costituisce la base per la determinazione dei contributi. La LENu disciplina dettagliatamente le pretese, le prestazioni dei fondi e l'obbligo di versamento supplementare. Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENu). Se i contributi versati non sono sufficienti per coprire i costi, la differenza viene coperta dai contributori con i propri mezzi (art. 79 cpv. 1 LENu). In questo caso, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENu). Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori devono coprire la differenza (art. 80 cpv. 2 LENu). Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.

Risposta del Consiglio federale.