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11.3527 · Interpellanza · 2011-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

A causa della ridistribuzione degli oneri, l'attuazione del nuovo finanziamento ospedaliero consente alle casse malati notevoli risparmi nel settore delle assicurazioni complementari. Dal 2012, i cantoni saranno obbligati ad assumere anche una parte dei costi generati da degenze in ospedali privati. Inoltre, i cantoni di domicilio saranno tenuti a contribuire al finanziamento delle degenze ospedaliere extracantonali anche se non sussiste un motivo impellente perché il trattamento debba aver luogo al di fuori del cantone di domicilio.

In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto stima i risparmi che le casse malati possono realizzare nel settore delle assicurazioni complementari?

2. Come può essere garantito che tali risparmi vadano a beneficio degli assicurati?

3. Quali possibilità intravvede per impedire il rischio di un trasferimento degli oneri agli assicurati di base?

4. Se non fosse possibile impedire il trasferimento degli oneri, quali misure potrebbe adottare per sgravare gli assicurati di base?

5. Come intende garantire che i trasferimenti dei costi, conseguenti al nuovo finanziamento ospedaliero, tra l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari, nonché tra l'ente pubblico e le casse malati siano documentati in modo trasparente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero (FF 2004 4903), il Consiglio federale ha ipotizzato, sulla base di una stima, uno sgravio per le assicurazioni complementari compreso tra 280 e 340 milioni di franchi nel settore degli ospedali pubblici. Lo sgravio risulta dalla maggiore partecipazione dei cantoni, a livello dei reparti privati e semiprivati negli ospedali pubblici e in quelli sussidiati dall'ente pubblico, ai costi generati da cure dispensate all'interno del cantone. Non hanno potuto essere computate le ripercussioni finanziarie che risulteranno dai contributi che i cantoni dovranno versare, nella misura corrispondente al mandato di prestazioni conferito, per il finanziamento di prestazioni fornite da ospedali che finora non erano sovvenzionati. Queste ripercussioni dipenderanno in maniera determinante dalla struttura degli elenchi ospedalieri cantonali. L'ammontare dello sgravio di cui beneficeranno l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e le assicurazioni complementari dipende dalla situazione: in alcuni cantoni, come Berna, Friburgo o Turgovia, l'AOMS rimborsa attualmente le tariffe che coprono tutti i costi (d'esercizio e d'investimento) degli ospedali non sovvenzionati. In questi cantoni il nuovo disciplinamento avrà un effetto sgravante per l'AOMS, mentre negli altri, in cui non vige un tariffario LAMal che copre tutti i costi, saranno le assicurazioni complementari a beneficiarne. Inoltre, la decisione delle Camere federali si discosta dalla proposta originaria del Consiglio federale. È stata per esempio estesa la libera scelta dell'ospedale, di modo che gli assicurati ricevano la quota del cantone di domicilio anche per il rimborso di cure dispensate all'esterno del cantone senza un'indicazione medica. Questo contributo finanziario cantonale dovrebbe pure comportare un forte sgravio per le assicurazioni complementari.

In considerazione delle numerose incertezze che ancora sussistono in relazione alla struttura dell'elenco ospedaliero e ai tariffari che entreranno in vigore nel 2012, il Consiglio federale ha finora rinunciato a pubblicare nuove stime. Gli sgravi delle assicurazioni complementari vanno a carico dei cantoni e non dell'AOMS. Sulla base della stima allora formulata dal legislatore, secondo cui la transizione rispetterà la neutralità dei costi per l'AOMS nel 55 per cento dei cantoni, si deve presumere che nella fase di transizione la quota cantonale temporaneamente inferiore graverà maggiormente sull'AOMS.

2. Come menzionato, le assicurazioni complementari sottostanno al diritto in materia di assicurazioni private. Il Consiglio federale non ha alcuna influenza sui premi delle assicurazioni complementari. Tuttavia, per l'approvazione di questi ultimi l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può tenere conto dello sgravio generato dalla revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero. Conoscendo la situazione, essa provvederà, nel quadro delle proprie competenze, affinché i premi non siano abusivamente elevati. Come riferimento per l'esame delle tariffe nelle assicurazioni complementari, la FINMA si avvale della circolare 2010/3 emanata l'anno scorso. La FINMA prevede di esaminare la situazione al momento in cui saranno noti i primi risultati dell'introduzione del nuovo ordinamento finanziario. In base ad essi saranno valutati gli effetti della revisione della LAMal sull'assicurazione complementare. Quando tutti gli elementi di rilievo saranno disponibili potrà essere deciso l'adeguamento delle tariffe dei premi.

3. Nel capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), il Consiglio federale obbliga i partner tariffali a concordare in particolare gli strumenti per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni e le relative misure correttive. Nel commento alla modifica d'ordinanza è stabilito che, nell'ambito dell'attuazione di questo progetto, deve essere possibile distinguere tra gli effetti dell'introduzione del modello tariffario in sé e gli effetti generati dalla modifica del modello di finanziamento. L'accordo sugli strumenti per la sorveglianza dei costi e del volume delle prestazioni, nonché sulle misure correttive è una componente della procedura di approvazione del Consiglio federale. Quest'ultima non è ancora conclusa.

4. La situazione è diversa da cantone a cantone. Anche se la transizione verso il nuovo finanziamento ospedaliero rispetterà la neutralità dei costi per l'AOMS, in singoli cantoni non sarà possibile evitare trasferimenti dell'onere agli assicurati. Lo strumento di politica sanitaria a disposizione dei cantoni per agire sull'onere dei premi a carico degli assicurati è costituito, oltre che dalla fissazione della quota di finanziamento, dalla riduzione individuale dei premi.

5. Nell'ambito dell'approvazione dei premi 2012, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica in particolare che il preventivo allestito dagli assicuratori per il finanziamento ospedaliero sia il più realistico possibile, globalmente e per cantone. Per questo motivo gli assicuratori sono invitati a fornire, al momento della comunicazione dei premi, indicazioni specifiche sul calcolo degli effetti del nuovo finanziamento nelle spiegazioni ai conti economici del 2012 e a illustrare separatamente tali effetti sui premi 2012 in totale e per ogni cantone. Nell'ottica di queste considerazioni, l'UFSP esaminerà la plausibilità delle ipotesi dei singoli assicuratori a livello cantonale in relazione al nuovo finanziamento ospedaliero. Inoltre sarà verificata l'affidabilità dimostrata dagli assicuratori negli ultimi anni nell'iscrivere a preventivo l'aumento dei costi.

Risposta del Consiglio federale.

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