11.3550 · Interpellanza · 2011-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il nuovo sistema di finanziamento ospedaliero permette ai pazienti di decidere in quale ospedale essere ricoverati. Il cantone di domicilio partecipa ai costi generati da tutti i pazienti ospedalizzati in un altro cantone fino a concorrenza della tariffa applicata nel cantone di domicilio. Finora questa quota era addebitata all'assicurazione complementare per il reparto comune in tutta la Svizzera. Sulla base di quanto detto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale come pensa di garantire che anche gli assicurati possano beneficiare dei risparmi che, grazie al nuovo finanziamento ospedaliero, gli assicuratori conseguiranno sulle degenze extracantonali?
2. L'Ufficio federale competente come impedisce che i beneficiari dell'assicurazione complementare domiciliati nei cantoni in cui le tariffe ospedaliere sono più elevate sovvenzionino indirettamente i beneficiari dell'assicurazione complementare di altri cantoni, sapendo che gli assicurati non hanno una visione d'insieme delle tariffe cantonali e quindi non possono dare la disdetta tempestivamente?
3. I beneficiari dell'assicurazione complementare di cantoni che applicano tariffe elevate potrebbero o dovrebbero far valere individualmente il diritto a una consistente riduzione del premio secondo l'articolo 23 LCA?
4. Supponiamo che la tariffa nell'ospedale di un altro cantone sia più bassa di quella applicata nel cantone di domicilio. In tal caso l'assicurazione complementare per il reparto comune in tutta la Svizzera esplicherebbe i suoi effetti?
5. Per quali cantoni è ipotizzabile o probabile il caso esposto al punto 4?
6. Il Consiglio federale può raccomandare agli assicurati dei cantoni di cui al punto 5 di mantenere l'assicurazione complementare per il reparto comune in tutta la Svizzera oppure, al contrario, deve consigliare loro di disdirla (la disdetta deve pervenire all'assicuratore entro il 30 settembre 2011)? Con quali motivazioni?
Begründung
La partecipazione del cantone di domicilio alle spese di ospedalizzazione extracantonale dei propri abitanti permetterà alle assicurazioni complementari di risparmiare centinaia di milioni di franchi.
Si prospettano casi in cui la stipula o il mantenimento di un'assicurazione complementare per il reparto comune in tutta la Svizzera potrebbe non avere più senso, segnatamente in tutti quei casi in cui gli ospedali del cantone di domicilio applicano tariffe più elevate rispetto a quelli di altri cantoni. In questo caso i beneficiari dell'assicurazione complementare pagherebbero per un'assicurazione di cui potrebbero non usufruire mai. Ogni franco speso per una tale assicurazione sarebbe per questi assicurati un franco perso che servirebbe soltanto a sovvenzionare indirettamente gli assicurati di altri cantoni.
Considerati gli sgravi attesi, alcune assicurazioni hanno già rilasciato una garanzia del premio per questa assicurazione complementare: l'anno prossimo il premio per l'assicurazione complementare per il reparto comune in tutta la Svizzera non aumenterà. Concretamente ciò significa che superato il termine non è possibile disdirla. Tale assicurazione complementare deve essere disdetta entro il 30 settembre 2011 e la disdetta deve pervenire all'assicuratore entro questa data. Ci si chiede pertanto cosa intenda fare l'Ufficio federale competente per impedire che gli assicurati domiciliati nei cantoni che applicano tariffe elevate, e che non hanno potuto dare la disdetta tempestivamente perché le tariffe non erano note, debbano loro malgrado sostenere gli assicurati di altri cantoni.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione complementare) soggiace sia alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) sia alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). Fondamentalmente, il Consiglio federale non può quindi intervenire sui premi definiti dagli assicuratori. Nell'ambito dell'assicurazione complementare la LSA prevede tuttavia ancora oggi un controllo amministrativo preventivo delle tariffe e delle condizioni generali d'assicurazione da parte della FINMA. Le tariffe presentate dalle assicurazioni complementari vengono quindi esaminate allo scopo di prevenire abusi. Per abuso si intende una sostanziale disparità di trattamento degli assicurati sul piano attuariale oppure un utile che in una situazione di concorrenza effettiva non potrebbe sorgere.
Inoltre, la verifica annuale del costo dei sinistri (in rapporto alle entrate dei premi) fornisce importanti indicazioni su eventuali tariffe abusive elevate. Qualora, nell'ambito del rilevamento annuale dei dati principali riguardanti i singoli prodotti assicurativi, si constati una riduzione sistematica del costo dei sinistri che produce un utile tecnico perdurante e che potrebbe essere l'indizio di un possibile abuso, la FINMA effettua le verifiche del caso e, all'occorrenza, chiede una riduzione delle tariffe. L'eventuale prescrizione di riduzioni tariffarie comporta tuttavia la revoca di una decisione di autorizzazione giuridicamente valida, che presuppone l'esistenza di fatti comprovabili.
2. In linea di massima, le tariffe delle assicurazioni complementari sono commisurate al rischio. In altre parole, alle differenze tra livelli di rischi corrispondono tariffe diverse. Se dovessero sorgere variazioni dimostrabili nell'ammontare del costo dei sinistri, le tariffe interessate verrebbero adeguate.
3. L'articolo 23 LCA non è una norma imperativa. Con il sistema di sorveglianza previsto dalla LSA (controlli preventivi da parte dell'amministrazione), nell'ambito dell'assicurazione complementare si garantisce tuttavia che in caso di diminuzione durevole del costo dei sinistri gli assicurati interessati possano fruire di una riduzione dei premi.
4. Se la tariffa dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso l'ospedale di un altro cantone è inferiore a quella applicata nel cantone di domicilio, il ricovero in un ospedale che non figura sulla lista del cantone di domicilio, ma è contemplato da quella di un altro cantone non è coperto dall'assicurazione complementare che prevede l'ospedalizzazione in tutta la Svizzera. Se la garanzia della copertura dell'ospedalizzazione in tutta la Svizzera costituisce solo uno dei rischi, al venir meno di questo rischio la tariffa può eventualmente essere adeguata, come indicato alla risposta 2.
5. Le trattative tra gli assicuratori e gli ospedali volte a stabilire le tariffe dell'assicurazione malattie obbligatoria valide per il 2012 non sono ancora concluse. Per questa ragione non è opportuno formulare ipotesi sulle tariffe e su eventuali differenze cantonali nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
6. Di principio, il Consiglio federale non può e non intende fornire raccomandazioni in merito a prodotti dell'assicurazione complementare.
Risposta del Consiglio federale.