11.3570 · Interpellanza · 2011-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) sono strumenti volti a prevenire la disoccupazione incombente e a combattere quella esistente. Essi si prefiggono di favorire la reintegrazione rapida e duratura dell'assicurato sul mercato del lavoro.
Spetta ai cantoni mettere a disposizione degli assicurati il numero di posti e il tipo di PML che ritengono necessari.
Nel mese di novembre 2009 il canton Vaud, tramite il suo ufficio del lavoro, ha incaricato la multinazionale australiana Ingeus di sviluppare e mettere a disposizione PML per circa 2250 persone - ossia 1550 persone in cerca d'impiego e beneficiari di indennità di disoccupazione nonché 700 beneficiari del reddito di reinserimento (revenu d'insertion) - per una durata di 3 anni e per un importo massimo di 10 230 000 franchi.
Questo provvedimento presenta una particolarità in quanto la società può conseguire un profitto se riesce a collocare i partecipanti (premio proporzionale alla durata del collocamento su un periodo di 2-6 mesi).
Pur rispettando l'autonomia dei cantoni in materia di controllo dei loro fornitori di PML, va comunque sottolineato che questa possibilità offerta a Ingeus di conseguire un profitto è una chiara deroga al principio menzionato nella circolare della SECO sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), secondo cui gli organizzatori di PML collettivi non possono conseguire profitti sui contributi pubblici accordati.
Alla luce di quanto precede, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
- Nonostante la sovranità dei cantoni nella scelta dei PML, il Consiglio federale dispone di un diritto di controllo sui PML scelti?
- Come valuta il Consiglio federale il fatto che una multinazionale incaricata da un cantone (esempio precitato) possa conseguire un profitto sui contributi pubblici accordati, in deroga quindi alle direttive della SECO in materia?
- La SECO è a conoscenza di altri cantoni in cui si ricorra a simili pratiche?
- Qual è la procedura di sorveglianza della SECO sull'attuazione dei PML da parte dei cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 81e capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), la competenza di decidere in merito ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) spetta ai cantoni fino a un importo di cinque milioni di franchi per PML e per anno. L'ufficio di compensazione (SECO) decide per quanto riguarda i provvedimenti il cui importo supera tale cifra.
2. Secondo l'articolo 59cbis capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), per adempiere i loro compiti gli uffici regionali di collocamento (URC) possono anche collaborare con istituzioni private. Dai termini utilizzati nell'articolo 59cbis capoverso 1 LADI le società a scopo di lucro non sono escluse dalla cerchia dei potenziali organizzatori di PML. Per rispettare lo scopo previsto all'articolo 59cbis capoverso 2 LADI, è importante innanzitutto che il sussidio versato all'organizzatore a scopo di lucro non superi i sussidi versati a un partner associativo per lo stesso tipo di prestazioni.
Le istituzioni private possono sviluppare offerte di formazione su misura e proporre uno stretto accompagnamento dei disoccupati difficili da collocare. In tale quadro, il mandato conferito alla multinazionale Ingeus permette al servizio cantonale di esaminare su un periodo determinato una strategia di remunerazione basata su incentivi per il collocamento dei disoccupati (finanziamento parziale in funzione del risultato). Se la società non riesce a collocare gli assicurati o nel caso in cui i partecipanti abbandonino il PML, la società va incontro a una perdita invece di ricevere le spese rimanenti. Conformemente all'articolo 59c capoverso 5 LADI e all'articolo 81ecapoverso 4 OADI, spetta al cantone mandatario valutare i rischi legati a questo tipo di finanziamento.
La collaborazione tra la Confederazione e i cantoni in materia di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione è disciplinata da un accordo. Se i cantoni assegnano propri mandati, tali mandati devono essere conformi all'accordo.
3. Alcuni cantoni come Ginevra o Zurigo ricorrono ai servizi di agenzie private per il collocamento di disoccupati. Dato che i cantoni decidono liberamente delle modalità di organizzazione e di gestione degli organi di esecuzione della LADI, spetta a loro decidere la propria strategia di reinserimento avvalendosi o meno di organizzatori come ad esempio le multinazionali.
4. Secondo gli articoli 83 lettera cbis e 110 LADI, la SECO effettua regolarmente controlli sul posto per verificare che i cantoni adempiano il loro dovere di vigilanza e mettano a disposizione PML conformi ai bisogni qualitativi e quantitativi ad un costo ottimale. Per ottenere i migliori risultati in termini di efficacia, la SECO organizza anche scambi di esperienze tra i cantoni.
Risposta del Consiglio federale.