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11.3574 · Interpellanza · 2011-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e la Convenzione AELS permettono di coordinare i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale, senza però uniformarli. Ogni Stato conserva la struttura, il genere e l'importo dei propri contributi e delle proprie prestazioni assicurative. Gli aspetti più importanti di questi accordi sono i seguenti:

- la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell'UE o dell'AELS;

- l'attenuazione o la soppressione degli svantaggi in materia di copertura assicurativa che possono derivare dallo stabilimento in un altro Stato per vivere o lavorare.

Di regola, dall'entrata in vigore dell'ALCP i cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell'UE o dell'AELS che lasciano la Svizzera non sono più assoggettati all'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, in caso di stabilimento al di fuori dell'UE o dell'AELS, possono aderire all'assicurazione facoltativa.

La disposizione summenzionata può essere fonte di problemi per le persone vicine all'età pensionabile AVS e residenti nella zona UE/AELS che hanno lavorato per la maggior parte della vita in Svizzera, ma non vi svolgono più alcuna attività lucrativa. Il problema è evidente in particolare per i lavoratori residenti in Francia (cittadini di Stati dell'UE o dell'AELS o svizzeri) che hanno lavorato in Svizzera, in quanto i loro contributi facoltativi permetterebbero loro di ottenere una rendita completa.

Visto quanto precede, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Nell'ottica di un coordinamento transfrontaliero delle assicurazioni sociali, è sensibile a questa problematica? Intende intervenire per permettere ai cittadini svizzeri e a quelli di Stati dell'UE o dell'AELS residenti in Francia e di età superiore ai 55 anni di versare contributi all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia?

2. Sussidiariamente, non potrebbe prevedere un'eccezione per queste persone?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo messaggio del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, approvato l'8 ottobre 1999, e in quello del 28 aprile 1999 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (revisione dell'assicurazione facoltativa), approvato il 23 giugno 2000, il Consiglio federale ha proposto di sopprimere la possibilità di aderire all'assicurazione AVS/AI facoltativa per i cittadini svizzeri, dell'UE e dell'AELS residenti sul territorio dell'UE e dell'AELS per evitare l'aumento degli oneri finanziari che ne sarebbe scaturito.

Senza questa restrizione del campo d'applicazione territoriale, infatti, tutti i cittadini dell'UE e dell'AELS residenti sul territorio di uno degli Stati membri avrebbero potuto aderire all'assicurazione AVS/AI facoltativa in virtù del principio della parità di trattamento. Ciò avrebbe notevolmente aggravato il disavanzo di quest'assicurazione, poiché i costi supplementari a carico dei poteri pubblici e degli assicurati in Svizzera sarebbero ammontati, secondo le stime fatte all'epoca, ad almeno 6 miliardi di franchi.

Attualmente, versando solo 904 franchi di contributi all'anno, gli assicurati con una durata contributiva completa hanno diritto alla rendita annua minima di 13 920 franchi. Essi finanziano dunque solo un'esigua parte delle prestazioni alle quali hanno diritto una volta raggiunta l'età di pensionamento. In quest'ottica non è giustificato rimettere in questione la modifica delle condizioni d'adesione all'assicurazione AVS/AI facoltativa proposta dal Consiglio federale e adottata dal Parlamento poco più di dieci anni fa.

Quando un cittadino svizzero o straniero lascia la Svizzera per vivere in uno Stato dell'UE o dell'AELS, si tratta di una decisione globale, in quanto la partenza comporta la rinuncia ai vantaggi e agli svantaggi del sistema di sicurezza sociale svizzero in vista dell'integrazione completa nel sistema del nuovo Stato di residenza. Inoltre, per quel che riguarda in particolare la Francia, le persone senza attività lucrativa che si stabiliscono sul territorio francese hanno la possibilità di aderire facoltativamente al sistema di sicurezza sociale dello Stato francese.

Pertanto, dal momento che lasciano il territorio svizzero per stabilirsi di propria volontà in uno Stato dell'UE o dell'AELS, queste persone non devono più poter beneficiare della solidarietà degli assicurati che versano i loro contributi all'assicurazione obbligatoria né della partecipazione dei poteri pubblici, che ammonta al 19,55 per cento (contributo della Confederazione) delle uscite annue dell'AVS, al quale si aggiungono la quota IVA direttamente devoluta all'AVS e la quota della tassa sulle case da gioco, e al 37,7 per cento (contributo della Confederazione) delle uscite annue dell'AI, al quale si aggiunge la quota IVA direttamente devoluta a questa assicurazione. Il fatto che esse non paghino più le imposte in Svizzera giustifica ulteriormente la suddetta misura.

Infine, in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri e della Convenzione istitutiva dell'AELS, la Svizzera è tenuta a vigilare sul rispetto della parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati contraenti, a prescindere dal loro luogo di residenza. Ne consegue che il Consiglio federale non può introdurre un'eccezione per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS residenti in Francia.

Per questi motivi, il Consiglio federale non intende modificare la disciplina attuale né instaurare un'eccezione come quella auspicata dall'autrice della presente interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.