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11.3594 · Mozione · 2011-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 79b LPP di modo che in futuro, oltre al riscatto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari, sia possibile anche la compensazione delle riduzioni di prestazioni conseguenti alla riduzione del tasso di conversione.

Begründung

Nella votazione popolare del 7 marzo 2010 la riduzione del tasso di conversione è stata respinta tra l'altro perché avrebbe comportato la riduzione delle prestazioni. Durante la campagna che ha preceduto la votazione sono state chieste a più riprese possibilità di compensazione, quali ad esempio la riduzione della deduzione di coordinamento, l'aumento degli accrediti di vecchiaia o la partecipazione anticipata al processo di risparmio. Una soluzione molto semplice e appropriata consisterebbe però nella compensazione di riduzioni di prestazioni con riscatti corrispondenti. Secondo la legislazione vigente, questo non è possibile, in quanto l'articolo 79b permette il riscatto solo fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli istituti di previdenza possono proporre agli assicurati al massimo tre piani, con prestazioni d'entità diversa a seconda dell'ammontare dei contributi (cfr. art. 1d OPP 2, in vigore dall'1° gennaio 2006). Quindi, offrendo la possibilità di scegliere un piano previdenziale con contributi di vecchiaia più elevati, già secondo l'attuale regolamentazione si può dare alla persona assicurata la possibilità di decidere autonomamente di versare contributi maggiori per compensare una riduzione del tasso di conversione. Una soluzione di questo tipo rispetta il principio di pianificazione previdenziale e garantisce anche il finanziamento paritetico delle prestazioni tramite i contributi del datore di lavoro e del dipendente, un aspetto fondamentale della previdenza professionale elvetica. Ciò non avverrebbe, invece, nel caso di riscatti che non si limitano a colmare le lacune rispetto al piano previdenziale, bensì servono al finanziamento individuale di prestazioni ulteriori.

Nella votazione popolare del 7 marzo 2010 è stata respinta la riduzione del tasso minimo di conversione LPP. Gli istituti di previdenza possono tuttavia stabilire nei loro regolamenti un tasso di conversione inferiore a quello stabilito per legge, purché le prestazioni non siano inferiori alle prestazioni minime della LPP. Per soddisfare questa condizione, i regolamenti di tali istituti di previdenza prevedono già oggi misure di compensazione, come per esempio un salario assicurato più elevato o accrediti di vecchiaia maggiori rispetto a quelli previsti dalla LPP. Nella prassi sono numerosi gli istituti di previdenza che adottano una soluzione di questo tipo, con un tasso di conversione inferiore a quello previsto dalla LPP e misure di compensazione. Una soluzione facoltativa basata su riscatti non incide quindi sulla disposizione LPP in materia di tasso di conversione, che regola il livello minimo delle prestazioni obbligatorie, e presumibilmente non ne favorirebbe l'accettazione nel caso di una riduzione.

Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che una modifica dell'articolo 79b LPP non sia la via adatta da seguire per risolvere la questione legata all'adeguamento del tasso minimo di conversione LPP. Ad ogni modo, questo tema è trattato anche nel rapporto sul futuro del 2° pilastro, che il Consiglio federale presenterà al Parlamento nel 2012. Esso presenterà un'ampia gamma di misure d'accompagnamento, che potranno essere discusse in Parlamento al fine di trovare una soluzione appropriata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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