11.3599 · Mozione · 2011-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il dramma consumatosi di recente ad Einsiedeln solleva la questione degli episodi di violenza in nome dell'onore in Svizzera, della loro portata e delle loro varie forme. Si tratta di un tema che occorre analizzare più approfonditamente, su cui va richiamata l'attenzione della società, che richiede soprattutto il vaglio di possibilità di prevenzione, in particolare presso le autorità, le scuole e gli specialisti, come pure la sensibilizzazione della collettività nei confronti di tale problema e di queste forme di violenza in pubblico, ma soprattutto in ambito privato e domestico.
Il Consiglio federale è incaricato di:
- commissionare un rapporto sul tema della violenza in nome dell'onore;
- vagliare e attuare possibilità per rilevare sistematicamente la violenza in nome dell'onore;
- analizzare e adottare provvedimenti pratici nell'ambito della prevenzione, delle misure integrative, dell'intervento e della protezione delle vittime in caso di "violenza in nome dell'onore";
- avviare in particolare un'offensiva sul piano della sensibilizzazione destinata agli specialisti, alle autorità, alle scuole e alle persone potenzialmente a rischio;
- approntare strutture adeguate in materia di consulenza, intervento e protezione delle vittime.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La presente mozione incarica il Consiglio federale di commissionare un rapporto sulla violenza in nome dell'onore e di adottare diversi provvedimenti in merito. I reati in nome dell'onore sono compiuti nell'ambito familiare e gli autori in genere hanno un rapporto di parentela con la vittima. Questo fenomeno costituisce pertanto una forma di violenza domestica che può verificarsi in tutti i gruppi di popolazione e in tutte le classi sociali.
Nell'ambito del "Rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia" del 13 maggio 2009 in adempimento del postulato Stump 05.3694 del 7 ottobre 2005, il Consiglio federale aveva esaminato le cause della violenza domestica nonché le misure già adottate in Svizzera e aveva presentato una serie di raccomandazioni soprattutto per il settore della migrazione. Dal rapporto si evince che negli ultimi anni a livello sia federale sia cantonale sono state applicate numerose misure per prevenire ed eliminare queste forme di violenza. A livello federale sono stati attuati i seguenti provvedimenti legislativi: dal 1° aprile 2004 sono perseguite d'ufficio le lesioni semplici (art. 123 n. 2 del Codice penale svizzero, CP; RS 311.0), le vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 CP) e la minaccia (art. 180 cpv. 2 CP) se sono state commesse durante il matrimonio o la comunione domestica o nell'anno successivo al divorzio o alla separazione. Per queste fattispecie nonché per la coazione (art. 181 CP), il procedimento penale può essere sospeso se la vittima lo richiede (art. 55a CP). Dal 1° aprile 2004 anche la coazione sessuale (art. 189 CP) e la violenza carnale (art. 190 CP) compiute durante il matrimonio o la comunione domestica non sono più reati a querela di parte bensì reati perseguibili d'ufficio. In caso di sospetto di matrimonio forzato o di minore età di uno degli sposi, in futuro le autorità degli stranieri segnaleranno il fatto all'autorità competente per promuovere l'azione di nullità del matrimonio. Verrà inoltre rafforzata anche la tutela penale: chiunque, usando violenza contro una persona o minacciandola di grave danno, o intralciandone in altro modo la libertà d'agire, la costringe a contrarre un matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (messaggio concernente la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, FF 2011 1987). Sulla base degli articoli 53-58 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), la Confederazione promuove inoltre misure per l'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e contribuisce pertanto a prevenire atti violenti compiuti per motivi culturali o religiosi (cfr. anche la risposta del Consiglio federale alla domanda Rickli Natalie 11.5193, Omicidi d'onore in Svizzera).
In virtù della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) i cantoni sono tenuti a istituire consultori per le vittime di reati; la modifica della LAV stabilisce che nell'ambito dell'aiuto immediato, i consultori devono procurare, se necessario, un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. L'articolo 28b del Codice civile svizzero (CC; RS 210) prevede un divieto di avvicinarsi o di accedere a una determinata area e l'allontanamento dall'abitazione comune. Le norme di diritto di polizia introdotte dai cantoni consentono alle vittime di beneficiare rapidamente di misure di protezione temporanee come l'allontanamento, il divieto di avvicinarsi alla vittima o il divieto di mettersi in contatto con essa. Sono inoltre state adottate misure per incrementare i contatti reciproci, la collaborazione e il coordinamento tra i vari enti locali e nazionali (servizi d'intervento cantonali, Servizio per la lotta alla violenza SLV dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU), svolti corsi di formazione e di perfezionamento per le forze di polizia e aumentate le prestazioni destinate alle vittime e agli autori di violenze. Infine, l'articolo 7 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri stabilisce che i consulenti religiosi con un importante ruolo chiave devono soddisfare requisiti maggiori in materia d'integrazione per ottenere il rilascio di un permesso (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Humbel 11.3443, Requisiti concernenti i predicatori e consulenti religiosi).
Per quanto concerne la violenza in famiglia contro bambini e adolescenti, il Consiglio federale sta elaborando un rapporto in risposta al postulato Fehr Jacqueline 07.3725, "Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia". Considerando i fattori di protezione e i fattori di rischio rilevanti per l'insorgere della violenza in famiglia nonché la descrizione dell'approccio istituzionale al fenomeno, il Consiglio federale proporrà misure per migliorare la prevenzione e le possibilità d'intervento. Nell'ambito della sua attività ordinaria, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene inoltre diversi progetti destinati a proteggere bambini e adolescenti dalla violenza e a rendere nota la Convenzione sui diritti del fanciullo.
Il Consiglio federale è convinto che tali misure siano sufficienti per combattere efficacemente la violenza nell'ambito familiare, soprattutto anche in considerazione del contesto culturale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.