11.3607 · Postulato · 2011-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Gli accordi fiscali riguardanti i frontalieri, stipulati dalla Svizzera con i Paesi confinanti, prevedono il ristorno al Paese di residenza di questi lavoratori di una parte delle imposte alla fonte loro trattenute. Essendo il risultato di trattative e di periodi negoziali differenti, le percentuali di ristorno fissate dai diversi accordi presentano diversità anche rilevanti. Un unico obiettivo - quello di regolare le relazioni fiscali con gli Stati confinanti - comporta ricadute differenziate per i cantoni. Si è conseguentemente in presenza di una disparità che penalizza i cantoni tenuti a percentuali di ristorno più elevate, senza che ne siano responsabili. Questa situazione genera sentimenti di penalizzazione e risentimenti che intaccano la relazione con la Confederazione e la coesione interna.
Chiedo perciò che il Consiglio federale elabori un rapporto sintetico:
- illustrando sinotticamente i diversi accordi sulle imposte alla fonte a carico dei frontalieri;
- tratteggiando le eventuali prospettive di evoluzione degli accordi stessi;
- delineando le possibili e auspicabili misure di compensazione in favore dei cantoni gravati da una percentuale superiore di ristorni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.