Lexipedia

11.3622 · Interpellanza · 2011-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In relazione all'introduzione del sistema dei forfait per caso Swiss DRG prevista il 1° gennaio 2012, nella conferenza stampa del 31 maggio 2011 l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha evidenziato che "la trasmissione sistematica - in forma non pseudonimizzata - delle diagnosi e delle procedure effettuate conformemente a quanto disposto nella convenzione sull'introduzione della struttura tariffale Swiss DRG è difficilmente compatibile con il principio della proporzionalità". Le casse malati chiedono invece di ricevere sistematicamente tutti i dati medici in allegato ai conteggi. La nuova perizia pubblicata il 31 maggio 2011 su mandato dell'Associazione degli ospedali svizzeri e della Federazione dei medici svizzeri è giunta alla seguente conclusione: "La trasmissione sistematica di tutti i set di dati medici che le casse malati richiedono con la fatturazione viola il segreto medico, la protezione dei dati e della personalità e il principio della proporzionalità." Nel comunicato stampa del 25 febbraio 2011 l'Associazione degli incaricati cantonali per la protezione dei dati "privatim" ha chiesto che "i dati medici non siano oggetto di una trasmissione sistematica a priori".

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È intenzionato a far rispettare in modo coerente la protezione dei dati e della personalità e il segreto medico e del paziente nell'ambito dell'introduzione di Swiss DRG, se del caso adottando una severa ordinanza a tal fine?

2. Provvederà affinché il Diparmento federale dell'interno garantisca, nell'ambito della sorveglianza delle casse malati, che queste non richiedano, ricevano o conservino dati che non siano strettamente indispensabili?

3. Sosterrà i principi dell'IFPDT per quanto concerne la trasmissione dei dati e le precisazioni in merito alla nozione di proporzionalità, prendendo i provvedimenti del caso?

4. Ha intenzione di rafforzare la protezione dei dati e della personalità e di proteggere il segreto medico nell'ambito delle prossime modifiche della LAMal e della LAINF?

5. È disposto a coordinare gli sforzi dell'IFPDT con le raccomandazioni - volte allo stesso scopo - degli incaricati cantonali della protezione dei dati e della loro associazione "privatim"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla protezione dei dati degli assicurati. Perciò, nel quadro degli adeguamenti d'ordinanza relativi al finanziamento ospedaliero, ha già completato l'articolo 59 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e stabilito che va operata una distinzione netta tra la fatturazione relativa all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e quella concernente l'assicurazione complementare, mediante l'emissione di fatture distinte. Ha inoltre deciso che per la conservazione dei dati relativi alla diagnosi, le generalità degli assicurati devono essere sostituite da uno pseudonimo e che la pseudonimizzazione può essere tolta soltanto dal medico di fiducia dell'assicuratore. Visto il fallimento della convenzione tra "H+ Gli ospedali svizzeri" e Santésuisse, che avrebbe dovuto disciplinare anche la trasmissione di dati, il Consiglio federale esaminerà la possibilità di sancire i necessari principi in un'ordinanza.

2. Per quanto concerne la trasmissione dei dati al momento della fatturazione, il Tribunale amministrativo federale ha statuito in una decisione di principio del 29 maggio 2009 (C-6570/2007) sull'interpretazione degli articoli 42 LAMal e 59 OAMal che le disposizioni vigenti consentono di disciplinare la trasmissione sistematica di determinate informazioni mediche in una convenzione tariffale, purché sia evidentemente rispettato il principio della proporzionalità. Nell'ambito della sua attività di vigilanza sugli assicuratori malattie, l'Ufficio federale della sanità pubblica, competente in materia, deve controllare che gli assicuratori gestiscano e conservino i dati loro trasmessi conformemente alla legge.

3. Il Consiglio federale ritiene che le condizioni quadro per la trasmissione dei dati per la fatturazione siano note, soprattutto in considerazione della sentenza summenzionata. Il collegio governativo prenderà le decisioni che si impongono, nel quadro delle proprie competenze, tenendo conto della protezione dei dati. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza viene regolarmente coinvolto in queste procedure.

4./5. La protezione dei dati e della personalità è disciplinata nella legge federale sulla protezione dei dati e, in linea di principio, trova applicazione anche nel settore delle assicurazioni sociali. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario proporre ulteriori disposizioni di legge nei settori della LAMal o della LAINF.

Risposta del Consiglio federale.