11.3632 · Interpellanza · 2011-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Negli anni 1990, i capitali AVS accumulati dai lavoratori italiani rientrati in patria sono stati trasferiti alla sicurezza sociale del loro Paese d'origine. Trasferendone gli averi previdenziali, si intendeva permettere ai lavoratori di percepire una rendita commisurata al capitale accumulato.
Se ne può quindi facilmente immaginare la sorpresa quando hanno saputo che l'importo delle prestazioni non corrispondeva alle loro attese. In alcuni casi, poiché la rendita non bastava nemmeno al loro sostentamento, queste persone sono ritornate in Svizzera, dove non hanno avuto altra scelta che chiedere un aiuto finanziario ai servizi sociali.
Sulla base di quanto precede chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
- Essendo l'AVS un'assicurazione sociale del 1° pilastro, è legale versare un capitale anziché una rendita?
- Quando sono stati versati questi capitali, la Svizzera aveva concluso una convenzione con l'Italia?
- La Svizzera non è stata vittima della propria ingenuità?
- Il nostro Paese versa tuttora averi in capitale ad altre istituzioni di sicurezza sociale estere?
- La Svizzera è in grado di ristabilire l'equità?
Stellungnahme des Bundesrates
La normativa AVS non prevede il versamento di prestazioni in capitale al posto della rendita. Alcune convenzioni di sicurezza sociale, però, lasciano o lasciavano agli assicurati la libertà di chiedere il trasferimento dei loro contributi AVS al sistema di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente. Non si tratta tuttavia di una liquidazione in capitale versata all'assicurato.
Con l'accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° luglio 1973, è stata integrata la Convenzione del 1962. Secondo l'accordo aggiuntivo, i cittadini italiani avevano la facoltà di chiedere, al raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi della legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'AVS svizzera, a condizione tuttavia di aver lasciato definitivamente la Svizzera e di non aver ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'AVS/AI svizzera. Il trasferimento dei contributi avveniva in ogni caso solo su richiesta dell'assicurato. Gli assicurati avevano tuttavia anche la possibilità di scegliere il versamento della rendita AVS in Italia. I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. Conformemente all'accordo aggiuntivo, i contributi così trasferiti devono essere utilizzati dall'assicurazione sociale italiana a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti conformemente alle disposizioni speciali vigenti in Italia.
Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo tra la Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, la possibilità di trasferire i propri contributi è venuta meno per i cittadini italiani. Da quella data essi percepiscono esclusivamente una rendita AVS. Attualmente solo la Convenzione di sicurezza sociale con la Turchia prevede ancora la possibilità del trasferimento dei contributi. Questa non ha creato problemi analoghi a quelli con l'Italia.
La possibilità di trasferire i propri contributi era stata istituita su richiesta esplicita della diaspora italiana in Svizzera, perché permetteva agli interessati di profittare dell'età pensionabile più bassa in Italia e di beneficiare al contempo di una rendita calcolata sulla base dei contributi trasferiti dalla Svizzera. Ciò significava che l'importo della rendita era più elevato e l'inizio del versamento anticipato. Per molto tempo il trasferimento dei contributi non ha dato adito a problemi, ma qualche anno fa gli interessati hanno constatato che gli uffici regionali dell'assicurazione sociale italiana utilizzavano metodi diversi per il calcolo della rendita sulla base dei contributi versati. Perciò è stata introdotta una nuova normativa, uniforme su tutto il territorio nazionale, che è poi stata dichiarata legittima, in ultima istanza, dalla Corte costituzionale italiana. Ma con la nuova normativa le rendite risultavano molto più basse del previsto.
Le autorità svizzere sono intervenute a vari livelli presso le competenti autorità italiane, esprimendo la propria disapprovazione in particolare per l'iniquità del metodo di calcolo adottato e il basso livello delle rendite. Hanno inoltre fatto presente alla controparte italiana che non corrisponde allo spirito dell'accordo né tantomeno è giustificabile il fatto che i beneficiari di rendite tornino in Svizzera e debbano essere sostenuti mediante prestazioni complementari e l'aiuto sociale, perché la loro rendita non è sufficiente. Purtroppo finora questi sforzi non sono andati a buon fine. L'Italia, appellandosi alla sentenza della Corte costituzionale, che ha tutelato il metodo di calcolo, considera la questione definitivamente chiarita. Tuttavia, una proposta di modifica di questa normativa è in attesa di essere esaminata dal legislatore italiano. È stato inoltre presentato un ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, il cui esito è ancora incerto. Le autorità svizzere continueranno pertanto a fare la dovuta pressione.
Non è possibile revocare i trasferimenti di contributi già avvenuti. Gli interessati, inoltre, non hanno diritto alle prestazioni dell'AVS svizzera. Se possono tornare in Svizzera e se adempiono le condizioni richieste, hanno diritto alle prestazioni complementari e all'aiuto sociale per coprire il fabbisogno necessario al loro sostentamento.
Risposta del Consiglio federale.