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11.3674 · Mozione · 2011-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali e definire le disposizioni transitorie per garantire che il sistema tariffale Swiss DRG entri in vigore solo negli istituti che soddisfano le seguenti condizioni quadro:

- i dati sensibili dei pazienti sono trasmessi sistematicamente agli assicuratori malattie e/o ad altri servizi/persone legittimati unicamente secondo le raccomandazioni dell'incaricato federale della protezione dei dati;

- è garantito che i costi di nuove terapie o di nuovi metodi diagnostici siano indennizzati al momento in cui questi sono introdotti;

- è garantita la differenziazione di importi forfettari per caso che includano le spese per la formazione e il perfezionamento nel settore infermieristico e medico e che tengano conto della funzione formatrice dell'istituto;

- è tenuta una contabilità delle immobilizzazioni aggiornata e standardizzata che consenta un'applicazione uniforme in tutta la Svizzera, per indennizzare adeguatamente l'attuale e futuro fabbisogno di infrastrutture;

- sono rilevate le diagnosi e le terapie precedenti e successive nei settori ambulatoriale, semistazionario e stazionario, per una valutazione scientifica dei trasferimenti di costi dall'introduzione di Swiss DRG;

- è messo in atto in parallelo un monitoraggio rappresentativo che rilevi periodicamente, mediante indicatori di qualità soggettivi e oggettivi, la qualità delle cure e dell'assistenza e ne illustri in modo comparativo l'evoluzione.

Begründung

Sei mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo finanziamento ospedaliero, che modifica profondamente il settore delle cure stazionarie, sembra che importanti presupposti per un'introduzione regolamentare e scientificamente consolidata non siano soddisfatti. Per impedire aumenti incontrollati dei costi, nuovi incentivi errati e peggioramenti della qualità è pertanto necessario adottare misure di accompagnamento che abbiano effetto all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede al Consiglio federale di creare basi legali e disposizioni transitorie per garantire che il sistema SwissDRG entri in vigore soltanto negli istituti che rispettano determinate condizioni legate alla protezione dei dati, alla remunerazione di nuove terapie e nuovi metodi diagnostici, alla remunerazione della formazione, alla contabilità delle immobilizzazioni, nonché alla valutazione dei trasferimenti di costi e alla ricerca concomitante.

Nel dicembre 2007 il Parlamento ha deciso, nel quadro della revisione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), di introdurre il nuovo finanziamento ospedaliero entro il 1° gennaio 2012. Il legislatore ha stabilito le basi legali applicabili e in seguito, il 22 ottobre 2008, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) precisando le modalità d'introduzione degli importi forfetari riferiti alle prestazioni. In tale occasione ha obbligato i partner tariffali, nel rispetto del principio dell'autonomia tariffale, a concordare in particolare gli strumenti per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e del volume delle prestazioni e le relative misure correttive. Inoltre ha chiesto loro di definire strumenti e meccanismi destinati a garantire la qualità delle prestazioni nel quadro dell'applicazione del tariffario.

Nel suo parere in risposta alla mozione Cassis 08.3742, "Introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero. Ricerca valutativa come fattore chiave di successo", il Consiglio federale aveva affermato che, tenuto conto in particolare delle competenze conferite ai partner tariffali, le basi legali vigenti fossero sufficienti per ovviare ai possibili effetti indesiderati dell'introduzione di un sistema di importi forfettari che si rifanno alle prestazioni. Tuttavia ha sostenuto che avrebbe vegliato affinché tale questione fosse presa in considerazione nel quadro di una successiva valutazione ai sensi dell'articolo 32 OAMal. Il 25 maggio 2011 ha quindi approvato l'esecuzione di un'analisi destinata a esaminare le ripercussioni del nuovo finanziamento ospedaliero. Tale analisi, comprendente sei studi scientifici da realizzare tra il 2012 e il 2018, esaminerà in particolare gli effetti della revisione sui costi, l'organizzazione e il finanziamento del sistema sanitario, nonché la qualità delle cure.

Il Consiglio federale sottolinea che la condizione menzionata dagli autori della mozione in materia di protezione dei dati è già applicabile in maniera generale a tutti gli attori coinvolti, e dunque non solo ai fornitori di prestazioni ma anche agli assicuratori. Per quanto concerne la remunerazione delle nuove terapie e dei nuovi metodi diagnostici o la considerazione di determinati costi legati alla formazione nel calcolo degli importi forfetari, il Consiglio federale ritiene che, dal punto di vista dell'autonomia tariffale, tali questioni debbano essere stabilite dai partner tariffali nel quadro dei negoziati in corso. La tenuta di una contabilità delle immobilizzazioni è già oggi un'esigenza legale che gli ospedali e le case per partorienti devono soddisfare e il cui quadro è fissato nell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104).

In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale ritiene non vi sia motivo, per il momento, di completare le basi legali vigenti nel senso richiesto dagli autori della mozione. Visto il fallimento dell'accordo tra H+ gli ospedali svizzeri e Santésuisse, intervenuto il 5 luglio 2011, il Consiglio federale esaminerà la possibilità di sancire alcuni principi in un'ordinanza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.