11.3714 · Mozione · 2011-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una legge quadro snella, analoga alla LPGA, in materia di aiuto sociale.
Begründung
Nell'ambito dell'aiuto sociale vi sono doppioni e lacune. È giunto il momento di armonizzare e coordinare i diversi testi legislativi, in modo da ridurre la burocrazia ed eliminare determinati limiti, senza tuttavia estendere le prestazioni. Il denaro stanziato dallo Stato dev'essere utilizzato in modo mirato per offrire ai beneficiari le prestazioni più efficaci possibili. I lavori svolti già a metà degli anni 1990 vanno integrati nell'elaborazione della nuova legge - una legge snella che dovrà contenere gli elementi generalmente accettati dell'aiuto sociale e sopprimerne i difetti, permettendo così di riabilitare il sistema, che godrà di un maggior consenso sia da parte della popolazione in generale che dei diretti interessati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale considera l'aiuto sociale una parte essenziale del sistema di sicurezza sociale. Fungendo da rete di sicurezza, esso gioca un ruolo importante nella lotta alla povertà. Serve soprattutto a sostenere gli interessati nell'integrazione nel contesto sociale e nel mondo del lavoro. Per adempiere questo mandato d'integrazione occorre conoscere la realtà locale, motivo per cui l'esecuzione deve rimanere di competenza cantonale o locale.
Per quel che riguarda l'armonizzazione delle prestazioni fra i cantoni, vi sono già le direttive della COSAS (Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale) che servono da riferimento per la legislazione e la giurisprudenza cantonale e comunale. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ne raccomanda l'applicazione e la maggior parte delle normative cantonali in materia di aiuto sociale le dichiara applicabili. Tuttavia, non è possibile valutare l'opportunità di un'ulteriore armonizzazione dei provvedimenti d'integrazione senza effettuare accertamenti approfonditi.
Il disciplinamento dell'aiuto sociale o di alcuni suoi elementi nell'ambito di una legge federale quadro tocca tuttavia anche la questione delle competenze definite dalla Costituzione. Come esposto nel parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Humbel 11.3638, la Costituzione definisce chiaramente i vari ambiti della protezione sociale per i quali attribuisce competenze esclusive o comuni alla Confederazione. La nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC) ha portato a una separazione dei compiti comuni. L'assistenza agli indigenti (art. 115 Cost.), che presuppone un servizio vicino ai cittadini e la considerazione della realtà locale, rimane di esclusiva competenza dei cantoni. Se per l'armonizzazione delle prestazioni cantonali di sostegno sociale fosse richiesta l'emanazione di una legge quadro sarebbe necessario creare una base costituzionale. Inoltre, se si volesse introdurre detta legge quadro si porrebbe anche la questione delle conseguenze finanziarie per la Confederazione e quella di un nuovo compito comune. Sarebbe quindi necessario riprendere la discussione sulla NPC.
Viste le competenze già attribuite ai cantoni e i punti in sospeso, il Consiglio federale respinge la richiesta avanzata dalla presente mozione di proporre una legge quadro vincolante per l'aiuto sociale. A prescindere dalla decisione del Parlamento in merito, esso intende tuttavia approfondire le questioni suesposte circa l'ulteriore armonizzazione dei provvedimenti d'integrazione.
Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il governo proporrebbe alla seconda Camera di modificare la mozione in un mandato di esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.