11.3716 · Mozione · 2011-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre tramite una nuova ordinanza regole di condotta nel commercio di valori mobiliari e nella vendita di investimenti collettivi di capitale.
Begründung
Molti risparmiatori hanno subito ingenti perdite in seguito al fallimento della banca statunitense Lehman Brothers, della banca islandese Kauphting o a causa della grande truffa commessa dall'investitore statunitense Bernard Madoff. Alcuni hanno perso tutti i risparmi o il capitale di vecchiaia perché sono stati loro offerti investimenti dati per sicuri. Il rapporto della FINMA "Distribuzione di prodotti finanziari 2010" ha constatato importanti lacune nella protezione degli investitori. In particolare devono essere inaspriti l'obbligo di pubblicare un prospetto e di informazione come pure le regole di condotta unitarie nel point of sale. È inoltre necessario introdurre un obbligo di protocollo. Un confronto con altri Paesi europei mostra che norme più incisive di quelle svizzere esistono e vengono già applicate. È tempo di adottare finalmente misure efficaci per compensare le disparità di conoscenze e di forze tra i prestatori di servizi finanziari e i clienti privati e tutelare meglio gli investitori. La nuova ordinanza deve, tra l'altro, garantire i seguenti obiettivi:
- informazioni comprensibili e complete, ampliamento degli obblighi di pubblicazione dei prospetti e di informazione a livello di prodotto;
- regole di condotta più rigorose e unitarie nel point of sale e completa trasparenza dei costi;
- tracciabilità dei colloqui di consulenza;
- una classificazione della clientela a prescindere dai prodotti, in clienti qualificati e ordinari (analogamente a quanto previsto dalla direttiva europea sui prospetti e dalla MiFID);
- un organo di mediazione con potere decisionale per tutti i prestatori di servizi finanziari;
- controlli di qualità presso i fornitori di prestazioni finanziarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già esposto dal Consiglio federale nelle proprie risposte alle interpellanze Birrer-Heimo 11.1014, "Distribuzione di prodotti Lehman a capitale garantito al cento per cento. Obbligo di vigilanza della FINMA", e Fässler-Osterwalder 11.3126, "Credit Suisse e la sua protezione del capitale al cento per cento", entrambe del 16 marzo 2011, a seguito del fallimento della banca statunitense d'investimenti Lehman Brothers Holding Inc., ossia del gruppo Lehman, la FINMA ha esaminato a fondo il commercio, da parte di istituti svizzeri, di prodotti strutturati a capitale garantito del gruppo in questione. La FINMA non ha constatato irregolarità per quanto riguarda il diritto in materia di vigilanza in nessuno degli istituti esaminati. Essa giunge però alla conclusione che il profilo di rischio dei prodotti finanziari corrisponde soltanto in parte al profilo di rischio dei clienti e che pertanto sussiste una necessità d'intervento sul piano regolatorio. Come menzionato nella mozione, nel rapporto del 2010 sulla distribuzione di prodotti finanziari ("FINMA-Vertriebsbericht 2010", in seguito "rapporto"), la FINMA ha preso in considerazione diverse opzioni, tra cui il rafforzamento degli obblighi di condotta nel point of sale. L'indagine conoscitiva in vista dell'elaborazione del rapporto è terminata a inizio maggio 2011 e attualmente la FINMA ne sta analizzando i risultati. Sono previste la pubblicazione del rapporto sui risultati dell'indagine e l'informazione sul seguito dei lavori.
La FINMA ha constatato che intervenendo per via di ordinanza non sarebbe possibile stabilire norme di comportamento unitarie nel point of sale applicabili a tutti i prodotti e servizi finanziari e a tutti gli operatori del settore (rapporto pag. 66 n. 9). Un'ordinanza introdotta attualmente dovrebbe inoltre essere successivamente adattata a quanto emergerà dal rapporto della FINMA sui risultati dell'indagine conoscitiva. Per operatori finanziari e clienti si creerebbe un'inutile incertezza giuridica. Come già esposto nella risposta alla mozione Bischof 10.3304, "Migliorare la protezione degli investitori: trarre insegnamento dai casi Lehman, Madoff, ecc.", il Consiglio federale sostiene fondamentalmente l'indirizzo della mozione, mirante a rafforzare la protezione degli investitori, in particolare dei clienti privati. Esso ritiene tuttavia che occorra attendere i risultati del progetto della FINMA concernente le regole di distribuzione prima di elaborare eventuali proposte di regolamentazione concrete.
Per il resto, si segnala che tanto la modifica dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311), già in vigore dal 15 luglio 2011, quanto la modifica della legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31), attualmente in consultazione, sono finalizzate all'adeguamento puntuale della legislazione svizzera al diritto dell'UE. Queste modifiche della normativa sono intese anche a migliorare la protezione degli investitori. La modifica dell'OICol ha introdotto il prospetto standardizzato e semplificato per i fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali (le "Informazioni essenziali per gli investitori"). Il prospetto semplificato corrisponde al Key Investor Information Document (KID), contemplato nel diritto europeo dalla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (Direttiva OICVM IV, GU L 302/32 del 17 novembre 2009) e dal Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 (GU L 176/1 del 10 guigno 2010). L'obiettivo dell'introduzione del KID consiste principalmente nel garantire che un investimento collettivo di capitale venga presentato in modo chiaro, comprensibile e unitario all'investitore medio, affinché questi sia in grado di confrontare e dunque scegliere in modo consapevole.
Con la modifica della LICol, oltre ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, saranno sottoposti all'obbligo di autorizzazione anche i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri. Gli investitori qualificati, che presentano una necessità di protezione ridotta, saranno separati in maniera sistematica dagli investitori ordinari. Infine, saranno inasprite anche le disposizioni sulla vendita agli investitori qualificati e agli investitori ordinari. La modifica consentirà di adeguare la LICol alla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimenti alternativi (Direttiva GEFIA; GU L 174/1 del 1° luglio 2011).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.