11.3735 · Mozione · 2011-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, secondo l'articolo 89 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale, di elaborare le basi giuridiche necessarie per consentire con maggiore facilità e senza ostacoli burocratici la costruzione di impianti eolici come pure l'aggregazione in consorzi dei proprietari di boschi, prevedendo per i proprietari un indennizzo commisurato all'utilizzazione dei boschi. Inoltre, si chiede al governo di adeguare le prescrizioni relative all'attuazione della concezione energia eolica Svizzera del 2004 come pure delle raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici del 2010.
Begründung
L'interpretazione della concezione energia eolica Svizzera, che esclude la costruzione degli impianti di energia eolica nei boschi e all'interno di un raggio di 50 metri da un bosco, non può essere motivata in modo esauriente sulla base della legge forestale. Molto spesso i crinali, siti esposti a una velocità del vento molto elevata e quindi particolarmente idonei per la realizzazione di impianti eolici, sono coperti di bosco. Per tale motivo, la realizzazione di tali impianti presuppone la disponibilità di siti ubicati nel bosco. Dal punto di vista della protezione del paesaggio, questa soluzione offrirebbe persino notevoli vantaggi, dato che fino a una certa altezza le eliche sarebbero nascoste dal bosco circostante.
Gli impianti eolici stessi come pure la costruzione e l'ampliamento delle relative strade d'accesso non richiedono superfici estese al punto tale da minare la funzione di protezione del bosco. Ricordiamoci che la prima legge forestale fu emanata in un periodo in cui il legno costituiva il principale vettore energetico e i boschi venivano sfruttati fino all'eccesso. Il legno quale vettore energetico principale è poi stato sostituito da vettori di energia fossile come il carbone o il petrolio, rimpiazzati poi a loro volta dall'energia nucleare. Poiché la popolarità dell'energia fossile e nucleare presso la popolazione è in continuo calo, devono essere promosse le cosiddette energie rinnovabili, che dovranno subentrare, almeno in parte, agli altri vettori energetici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 89 della Costituzione federale l'approvvigionamento energetico deve essere sicuro, economico ed ecologico. La legge forestale non contraddice l'articolo costituzionale. Secondo l'articolo 5 de4lla legge forestale (LFo; RS 921.0) i dissodamenti sono vietati. Possono tuttavia essere concesse deroghe, anche per quanto riguarda la costruzione di impianti eolici, purché siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 5 LFo e sia disciplinato il rimboschimento compensativo secondo l'articolo 7 LFo. Ciò vale per tutti i progetti non forestali ma la cui realizzazione è prevista in un sito forestale. Le disposizioni relative alla realizzazione di impianti eolici sono formulate tenendo conto di tali prescrizioni.
In relazione al postulato Cramer 10.3722, "Facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati", accolto dalle Camere federali, il Consiglio federale sta attualmente esaminando come facilitare la costruzione di impianti eolici nel bosco o nei pascoli boschivi e intende presentare entro la fine del 2011 un rapporto in cui saranno illustrate possibili soluzioni. Il governo ritiene quindi insufficientemente motivata e prematura una decisione nel senso auspicato dall'autore della mozione e propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.