11.3757 · Mozione · 2011-07-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una nuova regola relativa all'obbligo di accollo dei costi delle inchieste svolte da incaricati ai sensi dell'articolo 36 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Il capoverso 4 di tale articolo va modificato in modo tale che i costi dell'inchiesta siano a carico della persona sottoposta a vigilanza solamente una volta confermati i sospetti nei suoi confronti.
Una minoranza (Leutenegger Oberholzer, Kiener Nellen, Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la FINMA può incaricare uno specialista indipendente di accertare la fattispecie rilevante o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. Allo strumento di vigilanza rappresentato dall'incaricato dell'inchiesta si ricorre non soltanto in caso di sospetto iniziale di violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, bensì regolarmente, per fare luce su fattispecie complesse sotto questo profilo. L'introduzione dell'articolo 36 LFINMA ha inoltre fatto sì che fosse sostituito lo strumento della revisione straordinaria (art. 23bis vecchia LBCR) fino a quel momento prerogativa delle società di revisione.
Il legislatore ha previsto all'articolo 36 capoverso 4 LFINMA l'obbligo per le persone sottoposte a vigilanza di farsi carico di tutti i costi derivanti dall'intervento degli incaricati delle inchieste. Quando in caso di sospetto iniziale di violazione della legislazione in materia di vigilanza è nominato un incaricato dell'inchiesta, l'obbligo di accollarsi i costi sussiste anche se, malgrado gli indizi obiettivi che lo giustificavano, tale sospetto non viene confermato nel quadro dell'inchiesta. Questa regolamentazione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale dell'11 novembre pubblicata in: Bollettino CFB 22/1992, pag. 53 segg.) nonché al principio di causalità e al principio del perturbatore.
Se si adottasse la regolamentazione dei costi proposta dagli autori della mozione, non sarebbe più la persona sottoposta a vigilanza a doversi accollare i costi dell'impiego di un incaricato da essa stessa provocati. Una simile soluzione sarebbe ingiusta. Inoltre, l'ammontare effettivo dei costi dipende in misura considerevole dalla volontà di cooperare delle persone interessate sottoposte a vigilanza. Se queste ultime non adempiono scrupolosamente i loro obblighi d'informazione e collaborazione, tutti i soggetti sottoposti a vigilanza dovranno assumersi gli elevati costi che ne deriveranno.
Occorre infine osservare che la persona sottoposta a vigilanza può rivolgersi al Tribunale federale e chiedere la verifica della decisione della FINMA di nominare un incaricato dell'inchiesta e, dunque, degli indizi in base ai quali è stata adottata tale misura. Questa procedura si applica altresì alla decisione finale della FINMA, che si basa sulle conclusioni dell'incaricato dell'inchiesta e stabilisce l'ammontare definitivo dei costi. Gli interessi delle persone sottoposte a vigilanza sono pertanto protetti in modo sufficiente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.