Legge sul cinema. Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno
11.3763 · Mozione · 2011-09-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 14 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (LCin; RS 443.1) in modo che gli esperti all'articolo 14 capoverso 2 non possano chiedere aiuti finanziari per progetti propri durante l'intera durata del loro mandato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che l'indipendenza e la competenza tecnica degli esperti siano due requisiti importanti per l'esame delle domande di aiuto finanziario nel quadro della promozione cinematografica.
L'attuale revisione dell'ordinanza sulla promozione cinematografica ha pertanto lo scopo di rafforzare l'indipendenza dell'esame e la qualità tecnica della valutazione e di rendere più precisi e severi gli obblighi di ricusazione. In questo senso la revisione tiene già conto delle richieste formulate nella mozione. Oltre agli obblighi generali di ricusazione prescritti dal diritto federale (art. 29 cpv. 1 Costituzione federale e art. 10 legge sulla procedura amministrativa), l'ordinanza sulla promozione cinematografica definisce regole chiare per l'informazione tempestiva su nomi e composizione delle commissioni di esperti, ciò che si traduce in una maggiore trasparenza nei confronti dei richiedenti. L'elevato numero di esperti (commissione di esperti) dovrebbe garantire una certa permeabilità nella composizione dei singoli comitati (sottocomitati), nei quali siederanno, oltre a esperti in produzione, anche persone che di norma non presentano mai domande di aiuto finanziario (tecnici cinematografici, giornalisti, esperti in commercializzazione di film ecc.).
Il Consiglio federale ritiene che un adeguamento della legge sulla promozione cinematografica così come proposto nella mozione non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi auspicati. Questo perché, da un lato, la citata revisione dell'ordinanza rafforza già l'indipendenza e la qualità dell'esame come chiesto dagli autori della mozione e, dall'altro, al momento di valutare i progetti la Confederazione deve poter contare sul supporto di professionisti attivi che conoscono il panorama cinematografico svizzero.
Vietando agli esperti di presentare domande per quattro anni (ossia per l'intera durata del loro mandato) sarebbe pressoché impossibile trovare in Svizzera persone competenti che sono attive nella produzione cinematografica e che dispongono delle necessarie conoscenze. Le relative commissioni sarebbero allora composte principalmente da persone attive al di fuori del settore cinematografico e la Confederazione si vedrebbe costretta a nominare esperti stranieri (giornalisti, studiosi di cinema ecc.). Dal lato pratico, questo comporterebbe soprattutto la difficoltà di trovare persone che hanno familiarità con la cultura cinematografica svizzera plurilingue e con le sue peculiarità. Il Consiglio federale desidera inoltre rammentare che una commissione di esperti ai sensi della mozione non corrisponderebbe più al principio di milizia alla base delle nostre commissioni extraparlamentari.
Infine, non va dimenticato che le decisioni degli esperti hanno carattere raccomandatorio. La decisione formale e, di conseguenza, il controllo sulla concessione di aiuti finanziari a progetti cinematografici spettano alla Confederazione.
Gli effetti degli obblighi di ricusazione che entrano in vigore nel 2012 saranno regolarmente monitorati e valutati nella loro efficacia dal competente Dipartimento federale dell'interno.
Il Consiglio federale reputa che l'indipendenza, la trasparenza e la qualità tecnica dell'esame saranno rafforzate grazie alla revisione dell'ordinanza sulla promozione cinematografica, e questo nel rispetto del collaudato principio di milizia. Pertanto ritiene che una modifica della legge nel senso voluto dagli autori della mozione non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo auspicato e propone quindi di respingerla.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.