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Allontanamento di criminali stranieri. Vincolare l'aiuto allo sviluppo agli accordi di riammissione

11.3765 · Mozione · 2011-09-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Per garantire l'allontanamento di criminali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione federale, il Consiglio federale è incaricato di:

a. valutare e aggiornare annualmente il numero di criminali stranieri in attesa di riammissione;

b. elaborare e aggiornare una strategia globale "do ut des" che vincoli allontanamento di criminali stranieri, aiuto allo sviluppo e relazioni diplomatiche generali;

c. vincolare (sistema bonus-malus scaglionato) in particolare l'aiuto allo sviluppo alla firma, ratifica e attuazione effettiva di accordi di riammissione da parte dei Paesi beneficiari di tale aiuto, i cui cittadini hanno commesso reati in Svizzera;

d. pubblicare annualmente la lista dei Paesi che hanno beneficiato dell'aiuto svizzero allo sviluppo, indicando in dettaglio gli importi ricevuti e, parallelamente, quali Paesi beneficiari hanno firmato, ratificato e attuato effettivamente accordi di riammissione di loro cittadini che hanno commesso reati in Svizzera;

e. opporsi a qualsiasi candidatura a un organo dell'ONU o di organizzazioni legate all'ONU da parte di Paesi che non hanno firmato, ratificato e attuato effettivamente accordi di riammissione di loro cittadini che hanno commesso reati in Svizzera.

Begründung

Un numero crescente di politici eletti (consiglieri di Stato romandi) denuncia l'assenza di accordi di riammissione, in particolare con Paesi africani, visto che è praticamente impossibile rimpatriare tali criminali stranieri senza accordi di questo tipo.

Secondo i resoconti dei media, la polizia registra, solo per il cantone di Ginevra, circa 200 giovani magrebini (algerini o presunti tali) in situazione irregolare, che di fatto non possono essere espulsi senza un accordo di riammissione effettivamente attuato.

Questa situazione inaccettabile non riguarda soltanto il cantone di Ginevra: manifestamente anche il canton Vaud deve infatti far fronte a problemi simili, che inquietano anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

Il Consiglio federale deve quindi decidersi ad agire, senza paraocchi ideologici, e fare tutto quanto in suo potere per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

a. È difficile se non impossibile valutare e aggiornare annualmente il numero di criminali stranieri in attesa di riammissione. Si tratta infatti di statistiche separate, di norma molto difficili da comparare, tenute da diverse unità della Confederazione (da un lato, l'Ufficio federale della statistica, dall'altro, l'Ufficio federale della migrazione).

b. La Svizzera ha già sviluppato negli ultimi anni una strategia "do ut des". Oltre agli accordi di riammissione, sono stati pertanto sviluppati altri strumenti, ossia il partenariato in materia di migrazione, il dialogo migratorio, accordi migratori, nonché programmi di protezione nella regione, di prevenzione della migrazione irregolare o di aiuto al ritorno. La combinazione o ponderazione diversificata di questi strumenti in funzione del caso consente, all'atto pratico, di trovare un equilibrio degli interessi con altri Stati, il che costituisce la base per la collaborazione perseguita nell'ambito del ritorno.

Inoltre, le esperienze maturate negli ultimi anni hanno mostrato che gli obiettivi della politica migratoria svizzera possono essere conseguiti soltanto con un maggiore impegno e una stretta collaborazione tra i diversi uffici e dipartimenti interessati. Il 16 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso di istituire una nuova struttura interdipartimentale, ossia il comitato per la cooperazione in materia di migrazione internazionale. A tal fine è stato accordato un budget supplementare anche all'Ufficio federale della migrazione.

c./e. Il Consiglio federale ha già respinto a più riprese la richiesta di vincolare gli accordi di riammissione all'aiuto al ritorno e al sostegno di candidature all'ONU. Il Consiglio federale non esclude tuttavia che la determinazione di tali condizioni possa essere uno strumento adeguato in singoli casi. In tale contesto rinvia al suo rapporto del 25 agosto 2010 sull'attuazione della condizionalità, nel quale giunge alla conclusione che la condizionalità è sì un elemento fondamentale della politica estera svizzera, ma che non può essere applicata in modo uniforme e sistematico.

d. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione pubblica annualmente la lista dei Paesi che hanno beneficiato dell'aiuto svizzero allo sviluppo, indicando in dettaglio gli importi versati (http://www.deza.admin.ch/it/Pagina_iniziale/La_DSC/Cifre_e_fatti/APD/Bilateral_ODA).

Inoltre, la lista degli accordi di riammissione conclusi, firmati e ratificati figura sul sito dell'Ufficio federale della migrazione ed è consultabile all'indirizzo (http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/internationales/internationale_vertraege/ref_rueckuebernahme.html).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.