11.3766 · Interpellanza · 2011-09-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Ogni anno, nel proprio bilancio, la Confederazione prevede lo stanziamento di mutui a favore delle aziende agricole e aiuti all'investimento per il settore agricolo. Si tratta di crediti rimborsabili che confluiscono in un cosiddetto fond de roulement (fondo di rotazione) che serve a sovvenzionare nuovi prestiti. Questo meccanismo di finanziamento piace anche ai costruttori di abitazioni di utilità pubblica. Poiché contribuiscono anche loro, in determinati settori economici e sociali, a soddisfare le esigenze della collettività, possono beneficiare del sostegno federale previsto dall'articolo 108 della Costituzione. Nella situazione attuale, caratterizzata da una forte penuria di alloggi e da un mercato quanto mai instabile, questi costruttori si augurano che il fondo di rotazione loro destinato venga mantenuto. A tal proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come funziona esattamente il meccanismo del fondo di rotazione per l'agricoltura (descrizione)?
2. Quali sono le basi legali che disciplinano il fondo e i meccanismi di finanziamento connessi?
3. Qual è l'attuale stato finanziario del fondo e quali sviluppi sono previsti nei prossimi anni? Qual è oggi il ruolo dei cantoni e quale sarà in futuro?
4. Quali sono i pro e i contro di un simile meccanismo di finanziamento applicato alla costruzione di abitazioni di utilità pubblica?
5. Il Consiglio federale è disposto a mettere a disposizione dei costruttori di abitazioni di utilità pubblica un fondo di rotazione sul modello di quello applicato agli agricoltori?
6. Quali misure prevede attualmente il Consiglio federale per consolidare a breve, medio e lungo termine la costruzione di abitazioni di utilità pubblica? Qual è, a suo avviso, il ruolo che devono svolgere i cantoni oggi e in futuro?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione mette a disposizione dei cantoni risorse finanziarie per crediti d'investimento per provvedimenti collettivi e individuali e per la costruzione di edifici e impianti per piccole aziende commerciali. I cantoni accordano questi crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interessi per un periodo massimo di 20 anni, destinandoli prevalentemente alla costruzione di edifici di economia rurale. I rimborsi dei mutui confluiscono nel fondo di rotazione del cantone, il quale può impiegare queste risorse per erogare nuovi mutui.
2. La base legale è costituita dall'articolo 105 della legge sull'agricoltura (LAgr).
3. Il fondo di rotazione esiste dal 1963 ed è stato costantemente implementato, conformemente alla legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola. Alla fine del 2011 il fondo di rotazione ammonterà a 2,362 miliardi di franchi. I cantoni accordano ogni anno oltre 2000 nuovi mutui per un importo totale di 330-350 milioni di franchi. La durata media del mutuo è di 13,5 anni.
Il fabbisogno eccede le risorse disponibili. Secondo il rapporto del 23 marzo 2011 sulla procedura di consultazione relativo alla PA 2014-2017 è previsto un aumento annuo dei fondi federali nel limite di spesa pari a 47 milioni di franchi.
I cantoni devono in ogni caso notificare al Consiglio federale i crediti assegnati. Ai sensi dell'articolo 108 LAgr, oltre un determinato importo (importo limite) il credito deve essere formalmente approvato dall'Ufficio federale. All'Ufficio federale dell'agricoltura spetta l'alta vigilanza sul rispetto delle disposizioni legali; esso può inoltre avvalersi dei mezzi di ricorso previsti contro le concessioni di mutui illegali da parte dei cantoni ai sensi dell'articolo 166 LAgr.
In base agli articoli 111 e 112 LAgr, i cantoni devono farsi carico sia delle spese amministrative sia delle perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali spese procedurali. Questa misura ha consentito alla Confederazione di non subire perdite negli ultimi cinquant'anni. Anche i cantoni hanno registrato perdite minime, soprattutto grazie a un'analisi adeguata delle domande e attribuendo la giusta importanza alla garanzia dei mutui. Le procedure adottate e la ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni si sono dimostrate efficaci e continueranno a essere applicate nello stesso modo anche nella PA 2014-2017.
4. Nel settore della promozione dell'alloggio esiste già da decenni un fondo di rotazione. I costruttori di abitazioni di utilità pubblica beneficiano di mutui a tasso agevolato per progetti di costruzione o di rinnovo, concessi in virtù di importi rimanenti e finanziamenti transitori. La base legale di riferimento è la legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA). I due fondi vengono alimentati con risorse federali in modi diversi: nel settore agricolo l'importo dei fondi disponibili viene definito in base all'articolo 20 della legge sulle finanze della Confederazione entro un dato limite di spesa per un periodo pluriennale. All'interno di questo limite di spesa l'Assemblea federale stabilisce l'importo massimo. Ogni anno l'importo previsto deve essere approvato con un credito a preventivo, che può anche essere inferiore a quello previsto nel limite di spesa. Nel settore della promozione dell'alloggio l'importo dei fondi è stabilito tramite un decreto dell'Assemblea federale che prevede lo stanziamento di un credito quadro, distribuito nell'arco di diversi anni. Questo credito quadro costituisce un credito d'impegno vincolante per quanto riguarda l'importo. Tuttavia, anche in questo caso, l'importo disponibile deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea federale con un credito a preventivo.
I due fondi presentano poi altre differenze: il fondo agricolo gestito dai cantoni serve a finanziare i mutui esenti da interessi, mentre a quello per la promozione dell'alloggio si applica un tasso d'interesse (attualmente pari al 2 per cento). Nel settore agricolo i fondi federali vengono conferiti ai cantoni, che si occupano poi di erogare i singoli mutui. Nella promozione dell'alloggio il fondo viene gestito a titolo fiduciario per conto della Confederazione dalle organizzazioni mantello degli operatori di utilità pubblica attivi nella costruzione di abitazioni. Infine, le risorse a disposizione del settore agricolo sono decisamente maggiori rispetto al settore della promozione dell'alloggio (2,362 miliardi a fronte di circa 412 milioni di franchi a fine 2011), anche se in agricoltura è stato utilizzato meno del 20 per cento dei fondi stanziati per la costruzione di abitazioni.
5. Il Consiglio federale prende atto delle differenze tra le procedure tecnico-finanziarie per il conferimento delle risorse federali nei fondi. A suo parere, per la promozione dell'alloggio occorre mantenere il metodo dei crediti d'impegno vincolanti dal punto di vista giuridico (crediti quadro) e non passare a quello degli importi massimi definiti all'interno di un limite di spesa. Il Consiglio federale, inoltre, vorrebbe che il conferimento dei fondi continui a passare per il tramite delle organizzazioni mantello degli operatori di utilità pubblica attivi nella costruzione di abitazioni. Una valutazione sul conferimento dei mutui che uscirà a breve, infatti, conferma l'adeguatezza della gestione fiduciaria. La differenza tra gli importi dei fondi federali stanziati si basa su due motivi: da un lato, i due settori hanno fabbisogni diversi e, dall'altro, l'importo annuo delle risorse federali che confluiranno nei due fondi dipende dalla volontà politica del Parlamento.
6. Conformemente all'articolo 108 della Costituzione federale e alla LPrA, in futuro la Confederazione dovrà promuovere e incentivare la costruzione di abitazioni di utilità pubblica mediante le seguenti misure indirette: continuando a garantire i prestiti della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni (CCA) e concedendo fideiussioni per casi singoli alla cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni (HBG). A tal fine, il 17 marzo 2011 le Camere federali hanno approvato un credito quadro per impegni eventuali di 1,4 miliardi di franchi. Adottando questa misura, la Confederazione contribuisce a ridurre i prezzi degli alloggi e delle pigioni grazie al miglioramento dei tassi d'interesse. Il Consiglio federale deciderà a tempo debito e in base alla situazione del mercato se chiedere o meno alle Camere lo stanziamento di un ulteriore credito quadro in vista dell'esaurimento di quello attuale, previsto per il 2015. Inoltre, i costruttori di abitazioni di utilità pubblica dovranno continuare a ricevere mutui a tasso agevolato finanziati con il fondo di rotazione esistente. Nei prossimi anni il fondo verrà costantemente implementato con gli importi rimanenti (circa 100 milioni) del credito quadro approvato dal Parlamento nel 2003, che ammontava a 300 milioni di franchi. A questo scopo, il preventivo 2012 comprende un apposito credito da 6,75 milioni di franchi mentre i piani finanziari 2013 e 2014 prevedono entrambi un credito annuo di 29,55 milioni che raggiungerà quota 30 milioni di franchi nel 2015.
Secondo il Consiglio federale, nella promozione dell'alloggio ai cantoni spetta un ruolo importante, che possono svolgere in maniera indipendente in base alla situazione dell'approvvigionamento, integrando il sostegno di base offerto dalla Confederazione. Già oggi in alcuni cantoni vengono attuate misure di promozione dell'alloggio.
Risposta del Consiglio federale.