11.3767 · Mozione · 2011-09-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 64 del Codice penale che impedisca di concedere permessi di libera uscita ai condannati all'internamento.
Begründung
L'articolo 123a capoverso 1 della Costituzione federale stabilisce che i permessi di libera uscita sono esclusi per i condannati all'internamento a vita. La presente mozione intende estendere tale norma a tutte le persone internate.
A fine giugno il caso Jean-Louis B. ha fatto scalpore in Svizzera. L'uomo, condannato per violenza carnale e omicidio, si è dato temporaneamente alla fuga durante un permesso d'uscita concesso per "motivi umanitari". Non era molto risaputo che le persone internate potessero beneficiare di permessi di libera uscita. Il caso Erich Hauert ha documentato già 18 anni fa che cosa può succedere durante un tale permesso. Ciò dimostra che è irresponsabile concedere permessi di libera uscita a persone internate. Tali persone sono internate perché costituiscono un pericolo per la popolazione e sono a rischio di recidiva. Lo scopo principale dell'internamento è di proteggere la popolazione da tali autori di reati. È pertanto sbagliato e pericoloso concedere loro permessi di libera uscita di qualsiasi tipo.
La prassi in materia di permessi di libera uscita per le persone internate varia da cantone a cantone. In seguito al caso Jean-Louis B. i responsabili si addossano reciprocamente la colpa. Una normativa su scala nazionale che vieti di concedere permessi di libera uscita è pertanto appropriata. La sicurezza della popolazione è più importante del benessere delle persone internate.
Per i motivi illustrati occorre adeguare il Codice penale, vietando i permessi di libera uscita per le persone condannate all'internamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'internamento è una misura che si propone principalmente di garantire la sicurezza dei terzi. Gli interessi individuali dell'internato e l'intento riabilitativo rivestono un'importanza secondaria. Quale mera misura di sicurezza, l'internamento rappresenta l'ultima ratio. Sono internati unicamente i rei refrattari alla terapia; si tratta di autori affetti da turbe psichiche incurabili oppure che non presentano alcuna anomalia mentale, ma per i quali, viste le caratteristiche della loro personalità, le circostanze in cui è stato commesso il reato e la loro situazione personale complessiva, vi è seriamente da attendersi che commettano di nuovo reati gravi.
La necessità di disporre una tale misura dipende in primo luogo dal criterio della pericolosità e dalle possibili cure. Un internamento è giustificato fintantoché è molto probabile che l'autore commetta altri reati gravi e che non esistano terapie atte a ridurne la pericolosità. Siccome l'internamento entra in linea di conto soltanto come ultima ratio, occorre verificare costantemente se l'autore è sempre incurabile e socialmente pericoloso. Gli autori socialmente pericolosi ma curabili devono essere sottoposti a una misura stazionaria conformemente agli articoli 59 segg. CP.
Per la valutazione, l'autorità competente si fonda quindi, oltre che sull'audizione dell'interessato e su un rapporto del responsabile del penitenziario, sulla perizia di un esperto indipendente e sulla raccomandazione della commissione peritale. L'obbligo di coinvolgere diverse autorità in sede decisionale aumenta la probabilità di una prognosi corretta quanto alla pericolosità pubblica e alla curabilità di un soggetto, nell'interesse della sicurezza pubblica.
Per fornire una prognosi esaustiva, le autorità e gli esperti devono potersi basare anche sulle esperienze maturate con i regimi aperti. Un tale tipo di regime non è tuttavia concesso con leggerezza, bensì sottoposto a una verifica approfondita. Prima di autorizzare un regime aperto, l'autorità competente deve aver richiesto la perizia di un esperto indipendente e aver sentito il parere della commissione peritale. Inoltre, i regimi aperti sono accordati soltanto se prevedono un elevato dispositivo di sicurezza. Dalla pratica risulta tuttavia che i regimi aperti per i condannati all'internamento sono autorizzati molto raramente.
Nel caso delle persone internate a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1bis CP non è permesso alcun regime aperto, il che si giustifica alla luce della loro eccezionale pericolosità pubblica. Nel caso di internati "normali", invece, si presuppone in linea di massima che potranno prima o poi essere rimessi in libertà. È pertanto indispensabile verificare regolarmente le condizioni ed effettuare una prognosi esaustiva, il che tuttavia si rivela spesso un compito complesso e non privo di errori. I metodi di previsione mutano con il passare del tempo in seguito a nuove scoperte scientifiche o al mutamento delle convinzioni sociali. Inoltre, non è sempre possibile prevedere con sufficiente probabilità il comportamento sociale umano. È pertanto ancor più importante che le autorità e i periti possano fondarsi anche su esperienze maturate - con le più rigide misure di sicurezza - con regimi aperti.
L'importanza dei regimi aperti per valutare la pericolosità pubblica di un reo e gli elevati limiti di sicurezza che la legge esige per l'autorizzazione inducono il Consiglio federale a raccomandare di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.